Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28576 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 26040 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;

– ricorrente –

contro

Tenuta Agricola I Marzi s.r.l. società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché P.G. e T.P., tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura a margine del controricorso, dall’Avv. Riccardo Vianello e dall’Avv. Giuseppe Marini, presso il cui studio in Roma, Via dei Monti Parioli, 48, sono elettivamente domiciliati;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

Avverso la sentenza n. 587/25/2015 della Commissione tributaria regionale del Veneto depositata il 25.03.2015;

udita nella Camera di consiglio del 09.07.2021 la relazione svolta dal consigliere Vincenzo Galati.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe la CTR del Veneto, in accoglimento dell’appello proposto dai contribuenti ha annullato gli avvisi di accertamento loro notificati in relazione al maggior reddito di impresa contestato per l’anno 2007 per Ires, Irap ed Iva, oltre sanzioni ed interessi.

L’avviso aveva avuto ad oggetto operazioni oggettivamente inesistenti poste in essere con le società B.O. e A. s.c.a.r.l..

La Commissione tributaria provinciale di Treviso aveva respinto il ricorso dei contribuenti fondato sulla carenza di motivazione dell’avviso, l’inosservanza dell’onere della prova, l’illegittimità e l’infondatezza del rilievo anche sulla base di documentazione fotografica ed una perizia tecnica che attestavano l’effettiva esecuzione dei lavori.

La CTR ha, invece rilevato, sulla base dell'”ampia documentazione prodotta in atti, come i lavori di sbancamento e posatura di porfidi siano stati effettivamente eseguiti, comprovati inoltre da una completa perizia tecnica supportata anche da rilievi fotografici prima e dopo l’esecuzione dei lavori stessi che risultano pertanto effettivamente eseguiti”.

Non essendo stata contestata la perizia relativa all’esecuzione dei lavori, l’appello è stato accolto.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate per due motivi.

I contribuenti hanno resistito con controricorso formulando anche un motivo di ricorso incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

In particolare, l’Agenzia ricorrente fa riferimento al passaggio argomentativo della sentenza della CTP che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti avverso gli avvisi di accertamento in ragione dell’allegazione di foto che, da sole, non potevano provare la partecipazione ai lavori delle ditte B. ed A. “sprovviste di personale ed attrezzature tali da eseguire le prestazioni di cui alle fatture contestate”.

La CTR, nel formulare la valutazione opposta rispetto a quella dei primi giudici, ha omesso di prendere in considerazione una ulteriore circostanza di fatto dedotta in giudizio dall’Agenzia, ossia l’inesistenza di strutture organizzative, sia della ditta A., che della ditta B. idonee alla realizzazione dei lavori fatturati dalla società “I Marzi”.

La circostanza era stata dedotta nell’avviso di accertamento.

Quanto alla ditta A. era stata evidenziata (anche nelle controdeduzioni in appello) la mancata presentazione di qualsiasi dichiarazione mod. 770 per il 2008, così come il mancato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali.

Analogamente per la ditta B. che, per l’anno 2007, risultava avere acquistato materiale edile solo da un idraulico ed era ditta individuale senza dipendenti.

2. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, in relazione all’art. 2697 c.c., e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19.

Pur avendo dato atto dell’esistenza del costo sostenuto dalla società contribuente, la CTR aveva trascurato di indicare con certezza l’entità del costo sostenuto e, più precisamente, la coincidenza tra i lavori fatturati e quelli di cui alla documentazione ritenuta rilevante dai giudici di merito.

3. Con l’unico motivo di ricorso incidentale i controricorrenti hanno eccepito la nullità della sentenza per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., su eccezioni proposte dal contribuente.

In particolare, lamentano l’omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate nel ricorso in appello in punto di violazione del diritto di difesa dei contribuenti, violazione dello Statuto dei contribuenti, art. 7, impossibilità di desumere dalla ristretta compagine societaria la presunzione di distribuzione di utili occulti, determinazione della base imponibile attribuita ai soci quale maggior reddito.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto il tema della struttura organizzativa delle ditte fatturanti, pur ritualmente introdotto in giudizio attraverso l’avviso di accertamento, non appare decisivo ai fini della decisione.

Il tema controverso, infatti, non è costituito dalla fatturazione di operazioni soggettivamente inesistenti, quanto di operazioni oggettivamente inesistenti.

Rispetto all’oggetto dell’accertamento, è dunque estranea l’esistenza del soggetto fatturante assumendo, piuttosto, rilievo decisivo l’effettuazione delle operazioni che hanno giustificato l’emissione delle fatture.

Proprio su tale aspetto si è concentrata la motivazione della sentenza della CTR che, sul punto, ha valorizzato i rilievi fotografici e la perizia rispetto ai quali, in giudizio, non è stata sollevata alcuna idonea contestazione.

Viene in questione, dunque, principalmente l’effettività dell’operazione che ha determinato l’emissione delle fatture contestate.

Deve essere ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sulla contribuente in applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate” (fra le molte Cass. sez. 5, n. 17619 del 5 luglio 2018).

Nel caso di specie tale onere risulta essere stato assolto attraverso la documentazione prodotta alla quale si è fatto riferimento e dalla quale risulta che i lavori sono stati effettivamente eseguiti.

5. Il secondo motivo contiene una censura sulla motivazione della sentenza della CTR.

Dietro l’apparente deduzione della violazione e/o falsa applicazione delle norme in materia di onere della prova, deduzione dei costi e detrazione dell’IVA, viene operata una critica all’impianto motivazionale della decisione nella parte in cui ha ritenuto decisivo il dato risultante dalle fotografie e dalle perizie.

Sul punto ha anche segnalato altri elementi (data della fatturazione dei lavori) idonei a contrastare le argomentazioni della sentenza.

Si tratta di elementi valutativi sottratti alla cognizione della Corte di legittimità e che si sostanziano, come detto, in vizi motivazionali di merito.

E, per conseguenza, anche questo motivo si rivela inammissibile alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sebbene il motivo di ricorso sia stato formalmente rubricato come violazione e/o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sul punto si ricorda il fondamentale arresto con cui è stato precisato che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053, e numerose altre conformi successive).

A ciò si aggiunga l’ulteriore principio per cui “il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge” (Cass. sez. 6-1, n. 331 del 13 gennaio 2020; conforme Cass. sez. 5, n. 27197 del 16 dicembre 2011).

6. Il ricorso principale deve dunque essere rigettato e dalla decisione discende l’assorbimento del ricorso incidentale.

La regolamentazione delle spese, ivi compreso il rimborso forfettario di Euro 200,00 (Sez. Un., 27 novembre 2019, n. 31030, Rv. 656077) segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali del presente grado di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 a titolo di rimborso forfettario, 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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