Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.28582 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 3355/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente, intimato in via incidentale –

contro

S.D., rappresentata e difesa dall’avv. Barbara Boccia, con domicilio eletto presso lo studio 0dell’avv. Giovanni Acierno, sito in Roma, viale del Policlinico, 131;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5511/23/17, depositata il 16 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 giugno 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16 giugno 2017, che, in accoglimento dell’appello proposto da S.D., ha annullato l’avviso di rettifica notificato a quest’ultima, quale spedizioniere e rappresentante diretta, per il recupero di diritti doganali relativi a due operazioni di importazione, in relazione alla dichiarazione di un valore delle merci inferiore rispetto a quello effettivo.

2. Il giudice di appello riferisce che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso introduttivo, disattendo l’eccezione di decadenza e, nel merito, ritenendo che la contribuente non aveva dimostrato di essere estranea alla frode fiscale, né di aver usato la diligenza professionale esigibile.

Ha, quindi, accolto l’appello della medesima evidenziando che non era stata raggiunta la prova della riferibilità al rappresentante diretto della erronea dichiarazione doganale o, comunque, della conoscenza da parte di quest’ultima di tale circostanza.

3. Il ricorso è affidato a quattro motivi.

4. Resiste con controricorso S.D., la quale propone ricorso incidentale.

5. Avverso tale ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate non svolge alcuna attività difensiva.

6. A seguito della rimessione della causa alla pubblica udienza il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento di quello incidentale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 201, comma 3 C.D.C., degli artt. 202 e 205C.D.C., per aver la sentenza impugnata escluso la responsabilità della contribuente, benché spedizioniere in rappresentanza diretta e, in quanto tale, ragionevolmente a conoscenza dell’erroneità dei dati forniti nella dichiarazione doganale.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 C.D.C., e della L. 27 luglio 2000, n. 213, art. 2, commi 6 e 7, per aver la Commissione regionale escluso la responsabilità della contribuente benché sulla stessa gravasse, in relazione alla sua qualità di spedizioniere, l’obbligo di asseverare la veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali presentate.

3. Con il terzo motivo si duole della violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11, e dell’art. 2697 c.c., per aver il giudice di appello escluso la responsabilità della contribuente benché questa non avesse offerto validi elementi di prova della sua estraneità rispetto all’evasione perpetrata, benché onerata.

3.1. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.

In tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell’art. 201 C.D.C., lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell’importatore, non è obbligato, in solido con quest’ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti a seguito della rettifica dell’accertamento, laddove si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall’importatore, allegando i documenti da quest’ultimo consegnatigli; si configura una sua responsabilità solidale, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, solo qualora l’Amministrazione doganale dimostri che egli stesso abbia fornito dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’irregolarità, l’incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’inidoneità o l’invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata (cfr. Cass. 16 marzo 2020, n. 7258; Cass., ord., 30 dicembre 2019, n. 34621; Cass. 30 dicembre 2019, n. 34563).

Questo Collegio intende dare seguito all’orientamento richiamato, del quale la sentenza impugnata fa corretta applicazione.

Infatti, la Commissione regionale è giunta all’affermazione dell’assenza di responsabilità dello spedizioniere a seguito dell’accertamento della “correttezza formale dell’attività svolta dallo spedizioniere” e del fatto che “nulla autorizza a ritenere che la sottofatturazione sia riferibile alla S., o da questa conosciuta”.

Un siffatto accertamento fattuale – non aggredito in questa sede – non consente di poter imputare alla contribuente la responsabilità solidale ascrittagli.

4. Con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 30 C.D.C., per aver la sentenza impugnato affermato che era onere dell’Ufficio dimostrare l’esattezza del prezzo e, dunque, lo scostamento tra questo e quello dichiarato.

4.1. Il motivo è inammissibile in quanto verte su una questione non affrontata dalla Commissione regionale e, comunque, da questa non posta a fondamento della decisione.

5. Pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso principale non può essere accolto, con conseguentemente assorbimento del ricorso incidentale con riguardo al primo motivo; mentre il secondo, che lamenta la compensativa delle spese è infondata, avendo il giudice di merito utilizzato il potere spettante.

6. In considerazione dell’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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