Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28619 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCINO Rossana – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28867-2015 proposto da:

P.G., titolare della impresa individuale “TECNOLOGIA E SICUREZZA”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CEVENINI n. 45, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MARIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ADRIANA PASQUALINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 496/2315 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/06/2015 R.G.N. 634/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 4.6.15 la Corte d’Appello di Catanzaro, confermando sentenza del tribunale di Cosenza del 20.1.14, ha – per quel che qui rileva – rigettato l’opposizione del sig. P. a due verbali ispettivi dell’INPS, nella parte relativa al diritto dell’INPS – nei limiti della prescrizione – di recupero di sgravi indebitamente fruiti dalla società per un importo di Euro 79.293.

In particolare, ritenuta l’applicabilità anche al settore edilizio del principio del minimale contributivo L. n. 341 del 1995, ex art. 29 e rilevando che il contratto collettivo prevede l’esenzione della retribuzione per dipendenti assunti solo se impiegati, e non anche se operai (come nel caso), la corte territoriale ha escluso il diritto agli sgravi.

Avverso tale sentenza ricorre il datore per due motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 17 e 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro, del D.L. n. 244 del 1995, art. 29 convertito in L. n. 341 del 1995, D.L. n. 338 del 1989, art. 1 convertito in L. n. 389 del 1989, per avere trascurato che le retribuzioni non spettavano per le assenze e che le paghe -corrisposte in relazione alla presenza effettiva – erano conformi a quelle contrattuali.

Con il secondo motivo si deduce violazione delle norme contrattuali e dell’art. 416 c.p.c. e art. 2697 c.c., per avere trascurato che l’Inps era onerato della prova dei giorni in cui le paghe contrattuali non erano state rispettate e che il datore aveva richiamato le assenze delle maestranze e le retribuzioni dovute con perizia tecnica in atti.

Il primo motivo è in parte improcedibile (non essendo stato prodotto in sede di legittimità il contratto collettivo, né essendo stato indicato se lo stesso sia stato prodotto nel giudizio di merito ed in quale fase).

Per le doglianze che richiamano asserite violazioni di norme di legge, il motivo è invece infondato: infatti, stante l’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo, le assenze dei lavoratori, riguardando il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, non possono incidere sul problema – che non può che valutarsi nella sua astrattezza – della conformità delle paghe corrisposte rispetto a quelle contrattuali, determinate in relazione al numero di ore di lavoro non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi. In tale contesto, le assenze rilevanti sul piano contributivo sono solo quelle, non ricorrenti nella specie, relative alle ipotesi tassative previste dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29 riconducibili ad ipotesi di sospensione legale del rapporto e non al mero accordo delle parti. Questa Corte ha del resto già precisato (Sez. L, Sentenza n. 15120 del 03/06/2019, Rv. 654101 – 01; Sez. L, Sentenza n. 15120 del 03/06/2019, Rv. 654101 01; Sez. L -, Ordinanza n. 11337 del 10/05/2018, Rv. 648817 – 01)) che la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di lavoro.

Il secondo motivo è del pari infondato, essendo stato correttamente valutato dalla corte territoriale che nella specie non era stata provata l’applicazione del minimale contributivo, restando irrilevanti le assenze invocate dal datore di lavoro.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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