Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28621 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCINO Rossana – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29657-2015 proposto da:

I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SICINFORM S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE PARIOLI 38; presso lo studio dell’avvocato MARCELLO GROTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE FERRARA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1373/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2015 R.G.N. 3963/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione proposta dalla società Sicinform s.r.l. al decreto ingiuntivo n. 6340 dell’8.7.2011, ottenuto dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (d’ora in avanti INPGI) a titolo di mancato versamento di contributi assicurativi, riferiti al periodo compreso tra l’aprile 2009 e il dicembre 2010, per alcuni dipendenti.

Il Tribunale dichiarava che l’opponente non aveva diritto agli sgravi contributivi, riservati dalla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, alle imprese operanti nel Mezzogiorno che assumono a tempo indeterminato soggetti che versano in condizione di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi, avendo accertato che i soggetti in relazione ai quali la Sicinform s.r.l. domandava lo sgravio non possedevano lo status di disoccupato così come richiesto dal D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 2, comma 1 (come sostituito dal D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 3), norma ratione temporis applicabile alla fattispecie. La predetta norma, secondo il giudice del merito, disporrebbe che il requisito temporale ai fini del conseguimento dello status utile al fine di ottenere il beneficio contributivo, debba considerarsi maturato alla data di presentazione del disoccupato all’ufficio del lavoro territorialmente competente a rilasciare l’attestazione e non alla data – di poco anteriore all’assunzione – apposta dallo stesso lavoratore sull’autocertificazione.

La Corte d’appello di Roma ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPGI, avendo stabilito, contrariamente al primo giudice, che i lavoratori per la cui assunzione a tempo indeterminato la società chiedeva gli sgravi contributivi fossero in possesso dello status di disoccupazione richiesto dalla legge.

La diversa opzione argomentativa da parte della Corte territoriale si fonda su una ricostruzione sistematica delle norme statali e regionale (L.R. siciliana 27 ottobre 2009, n. 10, art. 1, comma 4), la quale induce a ritenere che il requisito temporale per il riconoscimento dello status di disoccupato di lunga durata inizi a decorrere non già dall’atto in cui il soggetto si presenta al Centro per l’Impiego regionale rendendo la dichiarazione di disponibilità ad essere inserito nei programmi di sostegno per la ricerca di un nuovo lavoro, bensì dall’atto in cui, sotto la propria personale responsabilità, lo stesso dichiara, per mezzo di autocertificazione, la propria condizione di disoccupazione e la sua decorrenza iniziale.

La cassazione della sentenza è domandata dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria.

La SICINFORM s.r.l. ha depositato tempestivo controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9 e dell’art. 12 disp. gen. comma 1 e 2, D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 2 e ss. e D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 1, art. 3 e ss.; Falsa applicazione della L.R. Sicilia 27 ottobre 2009, n. 10, art. 1. Violazione della riserva di legge statale in materia previdenziale (art. 38 Cost.)”; la legislazione indicata in epigrafe confermerebbe che la legge ha inteso far decorrere lo stato di disoccupazione dal giorno in cui l’interessato ha reso, presso il centro per l’impiego competente per territorio, la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) (D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 3) essendo quest’ultima soltanto idonea ad attestare lo stato di disoccupazione ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi ex L. n. 407 del 1990 (sei mesi in favore delle imprese che assumono soggetti disoccupati da oltre un biennio); l’autodichiarazione resa dal disoccupato precedente alla presentazione presso il Centro per l’Impiego non sarebbe idonea a produrre nessun effetto ai fini del computo del periodo da cui la legge fa derivare il diritto allo sgravio contributivo, atteso che è soltanto dal momento della presentazione presso il competente ufficio regionale che il lavoratore può essere ritenuto alla ricerca attiva di un lavoro;

secondo parte ricorrente tale prospettazione sarebbe confermata dal fatto che è lo stesso legislatore ad aver voluto che proprio da tale atto scaturisse l’avvio di una complessa analisi di verifica della situazione professionale del lavoratore, ai fini della redazione e del rilascio della scheda professionale, nonché all’instaurarsi, in capo allo stesso, di un obbligo di collaborazione nella ricerca di un nuovo lavoro, e che culmina nella perdita dello status nel caso di un rifiuto, per la seconda volta e senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro.

Quanto alla previsione della L.R. siciliana 27 ottobre 2009, n. 10, art. 1, comma 4 ove si prevede che la certificazione sullo stato di disoccupazione e sulla decorrenza iniziale viene rilasciata “…anche sulla scorta delle dichiarazioni dei soggetti interessati mediante autocertificazione”, il ricorrente deduce che nel caso in esame nessuna violazione ai danni dell’autonomia regionale verrebbe perpetrata, atteso che, come risulta in atti, le attestazioni dei lavoratori interessati sono tutte antecedenti all’emanazione della legge regionale.

Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697,2699 e 2770 c.c. e art. 221 c.p.c.”;

denuncia l’erroneità della declaratoria dell’obbligo, in capo all’INPGI, di proporre querela di falso, al fine di contrastare l’attestazione circa la decorrenza del requisito temporale per il conseguimento dello status di disoccupato, contenuta nell’autocertificazione resa dal lavoratore.

La violazione delle norme che disciplinano l’onere della prova sarebbe confermata dalla giurisprudenza di questa Corte la quale, con riferimento ai verbali redatti dagli ispettori del lavoro e dai funzionari degli enti previdenziali, riconosce il valore di fede privilegiata ai soli fatti attestati nel verbale di accertamento avvenuti alla presenza di un pubblico ufficiale o da lui compiuti, e non invece alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.

Il primo motivo merita accoglimento.

La fattispecie in esame si ascrive nel novero delle controversie riguardanti l’applicazione della L. n. 407 del 1990 che, all’art. 8 comma 9, ha previsto la concessione di sgravi contributivi (previdenziali e assistenziali) per la durata di trentasei mesi, in favore dei datori di lavoro operanti nel Mezzogiorno i quali avessero assunto con contratto a tempo indeterminato lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi (su cui, ex plurimis, Cass. n. 1157 e n. 18160 del 2018, Cass. n. 18308 del 2011, Cass. n. 21898 del 2010; cfr. anche, Cass. n. 15492 del 2017 in tema di contratti di formazione e lavoro e divieto di aiuti di Stato).

Attraverso tale misura il legislatore ha inteso favorire il contrasto alla disoccupazione mediante la concessione d’incentivi e sgravi alle imprese che concorrono all’assunzione di soggetti espulsi dal mercato del lavoro in aree economicamente depresse.

La limitazione in senso quantitativo dell’obbligo contributivo trova una giustificazione nella previsione di condizioni alternative, concernenti o la creazione di nuovi posti lavoro nell’impresa beneficiaria, ovvero l’assunzione di lavoratori che incontrano difficoltà ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro, compresi i disoccupati di lunga durata.

La disciplina ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame e’, dunque, contenuta nel D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, recante “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 1, lett. a) con cui il legislatore ha provveduto al riordino degli interventi e delle misure di sostegno dell’occupazione già operanti, non solo al fine di eliminare duplicazioni e sovrapposizioni, ma anche allo scopo di aggiornare le strategie più efficaci in funzione degli specifici obiettivi occupazionali da perseguire.

In un’ottica di “personalizzazione” delle politiche per l’inserimento e il reinserimento dei destinatari nel mercato del lavoro, da svolgersi concretamente dagli organi del collocamento pubblico, la cui disciplina organizzativa è affidata alla potestà legislativa delle Regioni, il legislatore delegante ha ritenuto di fondamentale importanza intervenire sull’esatta individuazione della platea dei beneficiari delle misure di promozione nonché sulla revisione dei criteri per l’accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie – adolescenti, giovani e donne in cerca di inserimento o reinserimento lavorativo, inoccupati e disoccupati di lunga durata – per meglio orientare le politiche messe in campo alle specifiche condizioni di disagio e di svantaggio occupazionale di cui ciascuna categoria è espressione.

Snodo centrale del sistema delineato dal D.Lgs. n. 181 del 2000 è l’accertamento dello stato di disoccupazione, l’individuazione dei suoi requisiti normativi e le conseguenti modalità di accertamento e di controllo.

L’art. 2, rubricato “Stato di disoccupazione”, in proposito così dispone:

1. “La condizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. f), dev’essere comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.”

2. “(…*****…)”

3. “A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dell’assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonché l’accertamento della condizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) e d) (disoccupati e inoccupati di lunga durata n.d.r.)”.

il legislatore ha inteso, pertanto, che l’appartenenza allo status di disoccupato di lunga durata sia comprovata dalla presentazione per la prima volta dell’interessato presso il centro per l’impiego, di tal che, i periodi di inattività pregressi, eventualmente oggetto di mera autocertificazione, non rilevano ai fini dell’acquisizione della condizione di legge.

Agli organi del collocamento pubblico, nel modello delineato dalla Legge Delega n. 144 del 1999 e dal D.Lgs. n. 181 del 2000, è affidata la funzione di concorrere a realizzare concretamente, nel quadro della programmazione regionale, un sistema organico di strumenti rivolti a favorire efficacemente l’inserimento ovvero la ricollocazione di soggetti espulsi dal mercato del lavoro.

Sotto tale profilo il legislatore nazionale ha inteso conferire un indirizzo unitario agli organismi regionali, al fine di omogeneizzare e coordinare i diversi sistemi territoriali per l’impiego e di definire uno standard minimo di servizio da assicurare agli utenti del collocamento pubblico.

Ai Centri per l’impiego la legge dello Stato, pertanto, affida tutti gli interventi diretti all’orientamento della manodopera, nonché le offerte di adesione ad iniziative formative o di riqualificazione professionale rivolte ai disoccupati di lungo periodo.

In tema di sgravi contributivi, ai fini della fruizione dei benefici previsti dalla L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 8, comma 9, riconosciuti al datore che abbia assunto lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o che abbiano fruito, per il medesimo periodo, del trattamento straordinario di integrazione salariale, si richiede che l’assunzione vada fatta con richiesta nominativa dall’apposita lista stilata, ai sensi del D.M. 22 marzo 1991, n. 1557, dall’ufficio regionale del lavoro.

Tale prescrizione conferisce rilevanza assorbente alla circostanza che per il legislatore è necessario ma non è sufficiente che lo stato di disoccupazione utile al beneficio contributivo sia reale, ma che lo stesso per produrre gli effetti voluti dal legislatore deve essere formalmente certificato dall’iscrizione in tale lista, in quanto è solo tale iscrizione che conferisce certezza alla perduranza di tale stato per il tempo richiesto dalla norma (In tal senso, cfr. Cass. n. 15711 del 2015; Cass. n. 16219 del 2016; Cass. n. 13861 del 2017).

La necessità di un atto formale (iscrizione del disoccupato alle apposite liste presso i Centri per l’impiego) che attesti il perdurare della condizione di disoccupato di lunga durata ricorre a maggior ragione con riferimento all’individuazione del momento iniziale del conseguimento dello status. La ratio legis e’, infatti, in questo secondo caso, identica alla prima (su cui, cfr. Cass. n. 9872 del 2014), nel senso che lo status di disoccupato va ritenuto utilmente acquisito se comprovato da un’attestazione che certifichi, sul piano formale, che il soggetto si è presentato personalmente presso il servizio per l’impiego territorialmente competente ed ha reso una dichiarazione attestante l’ultima attività lavorativa svolta e la sua immediata disponibilità ad essere rioccupato.

Dal versante del lavoratore, la corretta identificazione e “profilazione professionale” quale disoccupato di lunga durata, costituisce, al contempo, presupposto per il suo reinserimento nel mercato del lavoro e concreta espressione dell’indice di occupabilità del soggetto.

Solo per completezza di analisi si rileva che una siffatta impostazione sistematica riceve conferma nel successivo D.Lgs. n. 150 del 2015, il quale, anche al fine di eliminare qual si voglia equivoco in merito alla rilevanza decisiva attribuita all’attività di accertamento da parte dei Centri per l’impiego del possesso dello status di disoccupato, ne prevede l’obbligatoria formalizzazione attraverso il cd. Patto di Servizio personalizzato. L’obbligo di stipulare un patto presso il Centro per l’impiego, con cui si dichiara di essere disponibile a partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, ad accettare offerte di lavoro congrue, costituisce una precondizione per usufruire dei trattamenti di sostegno al reddito.

Dal versante delle imprese non possono che valere le medesime considerazioni, con la conseguenza che il possesso dello status di disoccupazione richiesto dalla legge quale condizione per ottenere gli sgravi in caso di assunzione dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro, non può che essere quello attestato dal Centro dell’impiego territorialmente competente, all’atto in cui l’interessato si presenta rendendo la dichiarazione di pronta disponibilità ad assumere un nuovo lavoro.

Quanto al valore, ai fini dell’accertamento della condizione legale, che la Corte territoriale ha inteso riconoscere all’autocertificazione in base all’art. 1, comma 4 L.R. siciliana, il rilievo dell’odierno ricorrente, secondo cui le attestazioni dei lavoratori interessati sono tutte antecedenti all’entrata in vigore di essa, rende nel caso in esame irrilevante il profilo dell’eventuale contrasto tra legge statale e regionale.

Tuttavia, volendo collocare la previsione di cui alla L.R. siciliana 27 ottobre 2009, art. 10 nella cornice del sistema statuale come fin qui delineato, si osserva, conclusivamente, che l’utilizzo, nell’art. 1 comma 4, della congiunzione “anche” (“I Centri per l’impiego rilasciano certificazione sullo stato di disoccupazione e sulla decorrenza iniziale, per le finalità di cui alle leggi vigenti in materia di agevolazioni per l’inserimento lavorativo, anche sulla scorta delle dichiarazioni dei soggetti di cui al presente articolo e sottopongono le stesse ai controlli previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.”) porti a ritenere che l’autodichiarazione s’intenda finalizzata all’acquisizione, da parte degli uffici per l’impiego, della conoscenza del momento dal quale il lavoratore è inattivo e di quale sia stato il suo ultimo impiego, ai fini della redazione della scheda tecnica.

In ragione dell’accoglimento del primo motivo, il secondo rimane assorbito.

In definitiva, il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, la quale statuirà anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Udienza, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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