LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23002/2015 R.G. proposto da:
F.A. rappresentato e difeso giuste delega in atti dall’avv. Pietro Fausto Carotti (PEC pietrofausto.carotti.avvocatirieti.it);
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it)
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 4075/29/14 depositata il 18/06/2014 non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/07/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello dell’Ufficio e quindi riformato la pronuncia della CTP di Rieti che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA 2003;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
– vanno preliminarmente esaminate le eccezioni di nullità della notificazione e di tardività di cui al controricorso;
– la prima delle eccezioni, relativa alla nullità della notificazione dell’impugnazione in cassazione che deriverebbe dalla esecuzione della notifica presso l’avvocatura Generale dello Stato anziché presso l’Agenzia delle Entrate, è infondata in quanto risulta che il ricorso di fronte a questa Corte è stato notificato anche all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio;
– trova quindi applicazione quella costante giurisprudenza di Legittimità secondo la quale (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 27976 del 07/12/2020; Sez. 5 -, Sentenza n. 1954 del 29/01/2020; Sez. 5, Sentenza n. 21593 del 23/10/2015) in tema di contezioso tributario, la notifica del ricorso per cassazione può essere effettuata dal contribuente, alternativamente, tanto presso la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate, quanto presso i suoi uffici periferici, considerati sia il carattere unitario dell’Ufficio, sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all’organo che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato; il principio trova applicazione anche alla notifica perfezionatasi nei confronti di un ufficio dell’Agenzia delle entrate diverso da quello territorialmente competente atteso il carattere unitario dell’Agenzia delle entrate e la natura impugnatoria del processo, in cui è attribuita la qualità di parte all’ente organo che ha emesso o avrebbe dovuto emettere, in caso di diniego, l’atto, e non alle sue singole articolazioni;
– quanto all’eccezione relativa alla intempestività del gravame, la stessa è parimenti infondata;
– invero, il ricorso per cassazione è stato posto in notifica in data 18 settembre 2015; la sentenza gravata risulta depositata in data 18 giugno 2014 e non è stata notificata;
– trova quindi applicazione il c.d. “termine lungo” per l’impugnazione, ex art. 327 c.p.c., vigente ratione temporis, di un anno da tal data di deposito: conseguentemente in applicazione tal termine si addiviene alla data del 18 giugno 2015; va poi calcolata la sospensione feriale ex lege (pari a 46 giorni) per il 2014, che differisce il termine sino al 18 settembre 2015 poiché sommando i 46 previsti dal tal sospensione e facendoli decorrere dal 18 giugno 2015 (da non computarsi nel conto, in quanto dies a quo) si ottiene il 31 luglio (43 giorni) quindi, sospendendosi il termine per il periodo feriale (in osservanza della L. n. 742 del 1969, art. 1, vigente ratione temporis secondo il quale “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo” (sottolineatura aggiunta)) lo stesso nuovamente decorre dal 16 settembre 2015 (per 3 ulteriori giorni) e quindi il termine ultimo era il 18 settembre 2015;
– poiché la scadenza del termine non cade durante il periodo di sospensione estiva del termine in parola (essendo venendo a scadenza il 18 settembre come sopra ricostruito) non si applica la sospensione per il 2015;
– procedente quindi oltre con l’esame dei motivi di ricorso, osserva la Corte che il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99,112,113 e 132 c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e artt. 36 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR erroneamente ritenuto preclusa in quanto non sollevata in primo grado l’eccezione relativa alla violazione della L. 212 del 2000, art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente in quanto l’avviso di accertamento impugnata è stato notificato in data *****, ante tempus rispetto alla data di redazione del PVC della GdF che risale al *****;
– il motivo è infondato;
– emerge proprio da quanto trascritto in ricorso per cassazione (pagg. 4 – 5 dell’atto) che la circostanza della redazione del PVC del ***** risulta dedotta e illustrata sotto i diversi profili di contestazione relativo alla mancata messa a conoscenza del contribuente delle singole contestazioni (pag. 6 del ricorso per cassazione, penultimo periodo); di mancata valutazione delle risultanze delle scritture contabili (pag. 7 prime righe dell’atto) e di difetto di motivazione; di acritico recepimento del contenuto del PVC in parola da parte dell’Agenzia delle Entrate (pag. 7 quinta riga dell’atto);
– ancora, sempre in ricorso risulta la espressa articolazione e deduzione del vizio di cui al motivo solo in sede di deposito di memoria (pag. 7 terzo capoverso dell’atto); è acclarata quindi la tardività dell’eccezione che quindi correttamente la CTR ha ritenuto tale nella sua sentenza;
– il secondo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3,53 e 97 Cost., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, e della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per non avere la CTR applicato, quali principi generali dell’ordinamento tributario, le disposizioni statutarie in tema di contraddittorio che prevedono la partecipazione del contribuente alla procedura di accertamento;
– alla luce della decisione sul motivo che precede, il motivo è in oggetto è assorbito;
– il terzo motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99,112 e 132 c.p.c., degli artt. 306,345 e 346c.p.c., e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, artt. 36,56,57 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR erroneamente ritenuto rinunciate da parte del contribuente, appellato, le doglianze svolte in ricorso di fronte alla CTP e integralmente accolte dal primo giudice;
– il motivo è infondato;
– questa Corte ritiene (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14534 del 06/06/2018) che nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all’appellato e non all’appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l’onere dell’espressa riproposizione riguarda, nonostante l’impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite, come in questo caso), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via – riproposizione/rinuncia – rappresentata dal detto D.Lgs., art. 56, e dall’art. 346 c.p.c., rispetto all’unica alternativa possibile dell’impugnazione principale o incidentale – o dell’acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno;
– pertanto, il ricorso è complessivamente rigettato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 5.600,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021
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