Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2864 del 05/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11767-2018 proposto da:

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 35, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO CAPPELLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CANTINA SETTESOLI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PIGNATONE;

avverso la sentenza n. 4346/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 06/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 793/16, sez. 1, accoglieva il ricorso proposto dalle Cantine Settesoli soc. coop. Agricola avverso l’avviso di accertamento ***** per ICI 2009.

Avverso detta decisione il Comune di Santa Margherita di Belice proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia che, con sentenza 4346/8/2017, dichiarava inammissibile l’impugnazione in quanto proposta dal Dirigente del settore affari generali e contenzioso e non dal sindaco.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune sulla base di due motivi illustrati con memoria.

Ha resistito con controricorso la cooperativa contribuente.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il Comune censura la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione della legge Sicilia n. 7/92, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, nonchè dello Statuto comunale, per avere escluso la legittimazione a proporre appello da parte del proprio dirigente.

Con il secondo motivo prospetta la medesima censura sotto il profilo della violazione dello Statuto della regione siciliana, art. 14, che prevede la competenza legislativa esclusiva della Regione siciliana riguardo all’ordinamento degli enti ed uffici locali per cui, non essendo stato espressamente recepito il D.Lgs. n. 267 del 2000 (TU enti locali), il cui articolo prevede la competenza del sindaco a rappresentare l’ente, tale disposizione non sarebbe applicabile al caso di specie.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Questa Corte ha recentemente chiarito che, più volte “è stato affermato che il D.L. 31 marzo 2005 n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1.6.2005, sostituendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi (o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi). Il D.L. citato, art. 3 bis, comma 2, estende ai processi in corso, come il presente, la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali. Ai fini della rappresentanza in giudizio del comune, poi, l’autorizzazione alla lite non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione; ma lo statuto comunale (atto a contenuto normativo, direttamente conoscibile dal giudice) o anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidarla ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all’intero contenzioso, al dirigente dell’ufficio legale, così come possono esigere detta autorizzazione (della giunta o del competente dirigente), altrimenti non necessaria (Cass. S.U. nn. 17550/2002, 12868/2005, 13710/2005), (vedi in tal senso Cass. 26719/16; Cass. 19445/15; Cass. 4546/12; Cass. n. 14637 del 22/06/2007; Cass. n. 6727 del 21/03/2007).

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha rilevato che lo statuto del Comune non contiene alcuna disposizione che affidi la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti nell’ambito dei rispettivi settori di competenza.

L’Amministrazione ricorrente censura tale affermazione riportando il testo dello statuto, art. 54, di cui sottolinea in grassetto il seguente brano: “ai dirigenti competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali di controllo, compresi quelli che impegnano l’amministrazione verso l’esterno”.

Ritiene il Collegio che da tale brano non sia desumibile il conferimento ai dirigenti comunali del potere di rappresentare in giudizio il Comune, poichè tale attività presupponendo il conferimento della legittimazione processuale a rappresentare l’ente non appare suscettibile di essere compresa nell’ambito dei poteri strettamente amministrativi elencati nella norma citata.

Ciò trova conferma nel Statuto, art. 43, in esame, il cui testo è riportato nel controricorso, che espressamente prevede che “la Giunta comunale… autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o come convenuto, innanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa, agli organi amministrativi o tributari.”

L’attribuzione espressa di tale potere di rappresentanza processuale al sindaco a fronte dell’omessa menzione da parte dello Statuto di tale potere anche nei confronti di dirigenti, porta ad escluderne l’attribuzione a questi ultimi.

Il motivo è quindi infondato.

Il secondo motivo risulta inammissibile.

Lo stesso infatti risulta privo di incidenza ai fini della decisione poichè, anche a volere, in via di ipotesi, accedere alla tesi proposta, in ogni caso la competenza del sindaco a rappresentare l’Ente è prevista dallo Statuto comunale onde comunque, in assenza di ulteriore diversa disposizione dello stesso statuto, tale competenza resta attribuita al sindaco.

Il ricorso va dunque respinto.

Data la peculiarità della questione oggetto di giudizio sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese di giudizio. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021

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