LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22237-2013 proposto da:
P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SS.
APOSTOLI, 66, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LEO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO TARDIOLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7/2013 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE, depositata il 20/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 7/1/13 depositata il 20.2.2013, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 maggio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
Che:
– P.D. proponeva ricorso avverso avvisi di accertamento traenti origine da una articolata attività di verifica nei confronti di diverse società riferibili a R.A., coniuge della P.; all’esito di autorizzate indagini bancarie, l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione le movimentazioni bancarie non giustificate dalla contribuente per gli anni d’imposta 2005 e 2006.
– Nel contraddittorio con l’Ufficio, costituitosi, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino rigettava il ricorso con sentenza, che, gravata di appello ad opera della contribuente, era parzialmente riformata (anche in punto regolamento spese processuali) dalla CTR, la quale – per quanto di interesse nella presente sede – confermava unicamente “la imputazione dei versamenti aventi come causale la cessione del diritto di usufrutto risultanti dall’elencazione del relativo rogito…..” nonché “la imputazione di versamenti o prelievi per contanti di cui non è stata fornita giustificazione e quelli diretti o provenienti da terzi non riconducibili alle società del marito…..”; la CTR faceva quindi seguire una elencazione puntuale dei movimenti bancari, potendosi così distinguere – al suo interno – le movimentazioni giustificate da quelle non giustificate.
– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata, la P. propone ricorso – illustrato da memoria – al quale resiste, con controricorso, l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
Che:
– Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Nullità della sentenza o del procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 111 Cost.”; 2) “Violazione o falsa applicazione dell’art. 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Il primo motivo si sofferma sul seguente passaggio della sentenza impugnata: “La difesa della contribuente è incentrata sulla dimostrazione che le movimentazioni in gran parte non hanno alcuna rilevanza ai fini della determinazione del reddito essendo unicamente provenienti o direttamente dal marito o dalle società in cui lo stesso era amministratore legale o di fatto ovvero di spese compiute sempre con danari non propri per la ristrutturazione del compendio immobiliare intestato fiduciariamente alla contribuente ovvero relative a spese di arredamento della medesima abitazione oltre a spese per la famiglia. La dimostrazione di quanto sopra viene supportata essenzialmente dalla documentazione proveniente dal procedimento penale nei confronti del marito, scarsa rilevanza assume la dichiarazione in atti del marito che assume la piena titolarità dei versamenti pervenuti su detti c/c attesa la sua formazione successiva agli accertamenti”. Lamenta la P. l’erroneità della sentenza per avere attribuito alla dichiarazione del marito “scarsa rilevanza”, da ciò facendo discendere che il reddito in contestazione, per tale limitata parte, “non è stato dichiarato” ed è “quindi rilevante ai fini impositivi”.
Il motivo – che non sembra cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata- non è fondato.
Invero, la CTR, nell’accogliere l’appello per una parte consistente (valutata nella misura del 70% in sede di regolamento delle spese), ha motivato il proprio convincimento, attraverso una articolata disamina delle argomentazioni prospettate dall’appellante, alla stregua delle risultanze del procedimento penale a carico del marito, la cui documentazione ha costituito, “essenzialmente”, la base della difesa della contribuente ed è stata condivisa dalla CTR, finendo la dichiarazione del marito con l’occupare un significato residuale, così da giustificare una definizione di “scarsa rilevanza”, siccome tale prospettata dalla parte medesima.
Deduce altresì la ricorrente che la dichiarazione de qua ha trovato ingresso nel giudizio di primo grado il 19.10.2011, dopo l’iscrizione a ruolo della causa e prima della udienza di trattazione tenuta il 13.1.2012; su tale premessa, la CTR sarebbe incorsa nella violazione dei principi del giusto processo ex art. 111 Cost., atteso che anche al contribuente va riconosciuta la facoltà di introdurre, nel giudizio tributario, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale.
Anche tale profilo è destituito di fondamento: invero, l’atto impositivo per cui è causa è stato notificato il 17.12.2010 e -ancor prima, 29.7.2010 – tra i coniugi è intervenuta transazione che ha posto termine alla causa intentata dalla contribuente perché fosse riconosciuto il carattere simulato alla concessione dell’usufrutto, transazione con la quale la ricorrente ha versato al marito la somma di Euro 50mila a fronte della rinuncia da parte del medesimo all’usufrutto; a fronte dei menzionati atti e della indicata successione temporale, va rilevato che la dichiarazione de qua è successiva di quasi un anno (19.10.2011) e di un tempo ancor più ampio rispetto agli accertamenti da cui hanno tratto gli atti impositivi per cui è processo.
Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza per avere “apoditticamente” ritenuto la “scarsa rilevanza” della dichiarazione del marito, di cui si è appena detto.
Il motivo non è accoglibile.
Invero la valutazione della idoneità della prova – che il motivo sollecita – non spetta alla Corte ma al giudice del merito; il motivo si risolve in una critica dell’apprezzamento di merito che non può trovare ingresso nel giudizio per cassazione.
Conclusivamente, il ricorso va rigettato; tuttavia, ritiene il collegio decidendo sul ricorso – che la sentenza impugnata vada cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, perché valuti partitamente i diversi movimenti bancari – elencati nella sentenza impugnata – al fine di accertare la riferibilità o meno dei medesimi alla attività professionale della contribuente, alla stregua della sentenza della Corte Costituzionale n. 228 del 2014 secondo la quale non è ipotesi ammissibile quella per cui prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati da un lavoratore autonomo siano destinati ad investimenti nell’ambito della propria attività professionale con conseguente produzione di reddito.
P.Q.M.
Rigetta i motivi e, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021