Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28655 del 18/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1893-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FAM DUE FIN SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 34, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE BARTOLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO DENIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3358/2014 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 20/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;

Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 3358/2014 depositata il 20.6.2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 maggio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

Che:

– F.A.M. Due Fin srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento – per maggiori Irap ed Iva dovute in relazione all’anno d’imposta 2007 – nascente da rettifica, operata con metodo induttivo, dei ricavi dichiarati (essendo emersi, dalla verifica fiscale, compensi gj dipendenti non dichiarati).

– Nel contraddittorio tra le parti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano rigettava il ricorso con sentenza, che gravata di appello da parte della società, era parzialmente riformata dalla CTR, la quale affermava che, pur essendo legittimo l’accertamento induttivo operato dall’ufficio, che aveva determinato maggiori ricavi sulla base dei maggiori costi derivanti dal lavoro svolto dai dipendenti in eccedenza rispetto a quello dichiarato, non poteva concordarsi con la misura dell’aumento dei ricavi così come calcolata dall’Ufficio, “ricavata dal rapporto percentuale tra ricavi e spese risultanti dalla contabilità”, non essendo ciò consentito “dalle caratteristiche operative dell’impresa” operante nel settore della “assunzione e gestione di partecipazioni in altre società, finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario”, cosicché era più corretto determinare “l’aumento dei ricavi…. in misura corrispondente all’aumento dei costi”. In definitiva, i maggiori ricavi dovevano essere determinati nella misura di “Euro 41.736,02, pari cioè ai costi determinati in più in sede di accertamento”.

– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resiste con controricorso -illustrato da memoria – la società contribuente.

CONSIDERATO

Che:

– Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Motivazione inesistente, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 2) “Violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

– Il primo motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice del merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciare trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. n. 1736/2007).

Ciò non ricorre nel caso di specie, laddove la CTR, sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto di non potere confermare, nella sua entità, i maggiori ricavi accertati dall’Ufficio, a fronte dei compensi non dichiarati corrisposti ai dipendenti, ritenendo che non si poteva utilizzare il rapporto percentuale tra ricavi dichiarati e costi ordinari di esercizio dichiarati (criterio seguito dall’Ufficio erariale), tenuto conto delle caratteristiche dell’attività svolta dalla società, di assunzione e partecipazione in altre società, finanziamento e coordinamento delle stesse, diverse da quella di produzione industriale; così motivando la CTR ha esplicitato le ragioni della decisione, proprio criticando la congruità del criterio di rideterminazione dei maggiori ricavi non dichiarati, operato dall’Ufficio, in rapporto alla specifica attività dell’impresa.

– Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la idoneità della valutazione delle prove – oggetto della doglianza – non spetta alla Corte di Cassazione ma al giudice di merito; la censura si risolve, sostanzialmente, in una critica dell’apprezzamento di merito, che non può trovare ingresso nel giudizio per cassazione.

– Va infine dato conto della ordinanza – di cui alla memoria di parte resistente – di questa Corte n. 4660/2016 che – nel rigettare il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso sentenza della CTR della Lombardia n. 3357/2014 in tema di accertamento Ires 2007 – ha deciso questione identica in senso favorevole alla contribuente.

– In conclusione, il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5mila, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie al 15%, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472