Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28663 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9661-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA, 19, presso lo studio dell’avvocato PIER DONATO DE DOMINICIS, rappresentata e difesa dagli avvocati ROSARIA ARCUDI, DOMENICO ARCUDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5858/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 09/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 5858/08/2019, depositata il 9 ottobre 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato il suo appello incidentale, oltre all’appello principale di M.G., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo, che aveva accolto solo in parte il ricorso di quest’ultima avverso l’avviso di accertamento sintetico, in materia di Irpef, che aveva recuperato a tassazione il maggior reddito della contribuente, accertato sinteticamente in conseguenza di spese ed incrementi patrimoniali, relativo all’anno d’imposta 2007.

La contribuente si è costituita con controricorso.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per la natura meramente apparente della sua motivazione, in particolare in ordine alle ragioni per le quali la CTR ha rigettato l’appello incidentale erariale in ordine alla riduzione del maggior reddito accertato sinteticamente, operata dalla CTP.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo si sarebbe limitato a richiamare acriticamente la motivazione già resa dalla CTP, secondo la quale la circostanza che le rate del mutuo ipotecario sottoscritto in occasione dell’acquisto di un immobile, dedotto nell’accertamento come indice di maggiore capacità contributiva, risultavano dovute e sostenute anche da terzi e non esclusivamente dalla contribuente, giustificherebbe, nei confronti di quest’ultima, la riduzione della capacità contributiva presunta in ragione dell’assunzione della relativa obbligazione di restituzione dell’importo mutuato, oltre che il relativo abbattimento parziale anche delle sanzioni.

Il motivo è infondato.

Infatti, è vero che il relativo passo della motivazione della CTR in parte rinvia, condividendole, alle “considerazioni del giudice di primo grado” censurate dai motivi di gravame; ma, contestualmente, la stessa parte motiva evidenzia autonomamente le ragioni della ritenuta fondatezza, con riferimento alla dimostrazione documentale che il sostenimento delle rate del mutuo non era interamente a carico della contribuente.

La sentenza impugnata non si è quindi discostata dal principio giurisprudenziale secondo cui “La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019).

Va poi ricordato che “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Nel caso di specie, la CTR ha argomentato, per quanto sinteticamente, le ragioni per le quali il mutuo ipotecario in questione non potrebbe costituire, se non in parte, indice sintomatico della maggior capacità contributiva accertata dall’Ufficio.

Pertanto la motivazione della sentenza impugnata non è inferiore al c.d. minimo costituzionale, la cui violazione soltanto ne consentirebbe il sindacato in questa sede.

Ne’, comunque, sarebbe ammissibile, nel giudizio di legittimità, sindacare l’accertamento e la valutazione in fatto della fattispecie concreta operati dal giudice del merito.

2. Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 7, 16 e 17, per avere la CTR confermato la rideterminazione delle sanzioni, comminate con l’accertamento controverso, nella misura di un quarto del minimo, senza alcuna proporzione con la contestuale riduzione del tributo accertato ed in misura prevista dall’art. 16 cit. solo nel caso di definizione agevolata e pagamento delle stesse sanzioni entro i termini di impugnazione dell’avviso d’accertamento, o di di defiizione di quest’ultimo nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, fattispecie non ricorrenti nel caso sub iudice.

Il motivo è ammissibile e fondato.

Infatti, dalla stessa sentenza impugnata non emerge quali siano i presupposti della riduzione delle sanzioni, effettuata dalla CTP (come risulta dalla trascrizione della relativa parte della motivazione della sentenza di primo grado nel ricorso) “nella misura di1/4 del minimo”, e quindi al di sotto del minimo edittale, e confermata dalla CTR.

Invero, il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 7, comma 4, stabilisce che “Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.”. In mancanza del rilievo di tale manifesta sproporzione del tributo, ed in ragione della mera riduzione del quantum dell’imponibile accertato, la riduzione delle sanzioni effettuata in misura eccedente quella infraedittale non trova giustificazione nella decisione impugnata. Ne’ peraltro, come ha dedotto la ricorrente, risulta che nel caso di specie sia stata applicata una riduzione delle sanzioni conseguente alle fattispecie di definizione agevolata di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 16 o 17.

All’accoglimento del secondo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata e la rimessione al giudice a quo per la determinazione delle sanzioni, che costituisce esercizio di giudizio di fatto.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettando il primo;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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