LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso ricorso 8149-2020 proposto da:
B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SANTUCCI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
VELLETRI SERVIZI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATERNO n. 9, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO PELLICCIARI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO CELLUCCI;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO DI ROMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4448/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 18/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CAPRIOLI MAURA.
Considerato che:
Con sentenza nr 4448/2019 la CTR del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto da B.F. avverso la pronuncia della CTP di Roma con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente relativamente ad avvisi di accertamento aventi ad oggetto rettifiche catastali riguardanti 4 unità immobiliari di cui la stessa è titolare.
Il giudice di appello rilevava la tardività dell’appello che era stato spedito oltre il termine lungo dei sei mesi coincidente con la data del 18.3.2019 rispetto alla sentenza che era stata depositata in data 19.9.2017.
Osservava che non vi erano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di rimessione giacché il decorso del termine per presentare appello aveva prodotto il passaggio in giudicato della sentenza.
Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso Velletri servizi s.p.a..
Si denuncia in particolare la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 153 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si censura la decisione nella parte in cui ha ritenuto non applicabile l’istanza di rimessione in termine al di là della sussistenza di un errore scusabile.
Si lamenta che la propria istanza di rimessione sarebbe stata implicitamente rigettata senza avere formato oggetto di alcuna valutazione nel merito da parte del giudice di appello.
B.F. in prossimità dell’udienza ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, ai sensi dell’art. 390 c.p.c. ha rinunciato al ricorso cui si opposta la società Velletri Servizi s.p.a. chiedendo la condanna alle spese.
Considerato che:
La rinuncia è rituale, poiché formulata in atto univoco in tal senso, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e comunque dal difensore in questa sede, da qualificarsi munito dei relativi poteri; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 c.p.c. e s.s..
La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo.
La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) (Cass. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Vedi Cass. n. 23840 del 2008 e n. 3971 del 2015).
Nella specie, la rinuncia non risulta notificata, ma in assenza di costituzione della parte intimata, non vi era alcun onere di notifica o comunicazione.
Dalla mancata costituzione consegue anche il nulla a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).
PQM
La Corte, dichiara estinto il giudizio; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 1500,00 oltre spad.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021