Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28712 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27596/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

I.L., nella qualità di erede testamentaria del defunto Ir.Lu., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Eugenio Romanelli Grimaldi, con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Nicola Bultrini, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania l’11 luglio 2018 n. 6723/22/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il D. 2 novembre 2020) del 16 giugno 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania l’11 luglio 2018 n. 6723/22/2018, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno 1999, ha parzialmente accolto l’appello proposto dalla medesima nei confronti di I.L., nella qualità di erede testamentaria del defunto Ir.Lu., avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli col n. 9908/22/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente riformato la decisione di prime cure nel senso di rideterminare l’entità del reddito accertato in forma sintetica, sul presupposto che il regime di comunione legale dei beni giustificasse l’imputazione pro quota al coniuge della spesa sostenuta dal defunto contribuente per l’incremento patrimoniale derivante dall’acquisto di un’imbarcazione a vela, di un immobile e di tre autovetture. I.L., nella qualità predetta, si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver accolto in parte l’appello di controparte con motivazione meramente apparente, perplessa e contraddittoria.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto di imputare pro quota al coniuge del defunto contribuente l’incremento patrimoniale derivante in sede di accertamento sintetico del maggior reddito dall’acquisto di un’imbarcazione a vela, di un immobile e di tre autovetture.

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. 6-5, 12 novembre 2020, n. 25598; Cass., Sez. 5, 10 giugno 2021, nn. 16258 e 16290; Cass., Sez. 6-5, 10 giugno 2021, n. 16434; Cass., Sez. 5", 16 giugno 2021, n. 16980). Si è inoltre affermato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass., Sez. 6A-5, 12 novembre 2020, n. 25598; Cass., Sez. 6"-5, 10 giugno 2021, n. 16434).

1.2 Nella specie, tuttavia, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia carente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo una sufficiente esposizione delle ragioni sottese al parziale accoglimento dell’appello, con un’esaustiva illustrazione delle argomentazioni giustificative della decisione (al di là della loro fondatezza nel merito).

Difatti, la Commissione Tributaria Regionale ha motivato il parziale accoglimento dell’appello sul rilievo che “il riconoscimento della compartecipazione del coniuge del contribuente agli acquisti in regime di comunione legale, nonché della provvista realizzata con la vendita dell’imbarcazione a vela nell’anno 2009, condivisibilmente compiuto dai giudici di primo grado, dimostra l’errata determinazione del reddito in sede di accertamento sintetico per l’anno 2009, ma non la completa illegittimità di tale atto. E’ infatti possibile correggere la determinazione dei valori da attribuire ai beni mobili ed immobili posseduti dal contribuente, considerandoli per la metà, tenendo conto del regime di comunione legale con il coniuge, ed allo stesso tempo ricalcolare la quota per incremento patrimoniale, tenendo conto della provvista realizzata con la vendita della precedente imbarcazione, riducendo pertanto della metà anche il valore venale di tale incremento, calcolato in lire 35.000.000 dall’ufficio in sede di appello. Va in proposito osservato che è certamente ammissibile la proposta di rideterminazione del reddito effettuata dall’ufficio in sede di gravame, anche se il criterio utilizzato, consistente nella decurtazione del reddito del contribuente di quello del coniuge non appare condivisibile, occorrendo piuttosto tener conto del predetto valore dimezzato dei beni posseduti imputabili al contribuente in regime di comunione legale”.

Per cui, la soglia del “minimo costituzionale” può considerarsi senz’altro raggiunta dal giudice di appello nella motivazione del decisum.

2. Viceversa, il secondo motivo è fondato.

2.1 Nell’accertamento sintetico, il maggior reddito viene desunto da una spesa sostenuta, per cui la rettifica si fonda su un procedimento logico a ritroso incentrato sulla presunzione secondo cui il costo è sopportato, salvo prova contraria, con il reddito del periodo d’imposta o di quelli immediatamente precedenti. Pertanto, anche in caso di incremento patrimoniale, la presunzione di una maggiore capacità contributiva deriva non dalla titolarità del nuovo bene, ma piuttosto dall’esborso effettuato, come confermato dal D.M. 10 settembre 1992, art. 2, comma 1, ai sensi del quale i beni e servizi rilevanti si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero “sopporta in tutto o in parte i relativi costi”.

Da tali premesse consegue che, in caso di acquisto da parte di una persona in regime di comunione legale, non conta, ai fini presuntivi, la circostanza che il bene sia, a prescindere dalla partecipazione all’atto e/o dalla formale intestazione, in comproprietà di entrambi i coniugi, ma piuttosto la provenienza delle somme usate per il pagamento del corrispettivo, unico elemento indiziario che può giustificare l’accertamento a carico di entrambi o di uno soltanto dei coniugi (Cass., Sez. 5, 19 luglio 2017, n. 17806; Cass., Sez. 6-5, 18 ottobre 2018, nn. 26148 e 26149; Cass., Sez. 5, 22 luglio 2020, n. 15600; Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2020, n. 21671).

2.2 In proposito, come si desume dal combinato disposto degli artt. 177 e 179 c.c. (da coordinare con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 4, comma 1, lett. a, quanto alla qualificazione tributaria delle somme utilizzate), gli acquisti a titolo oneroso ricadono nella comunione legale se sono impiegati: 1) denaro e beni della comunione, che fiscalmente costituiscono redditi di ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi dell’art. 210 c.c., comma 2) proventi dell’attività separata, inclusi nella c.d. “comunione de residuo”, che fiscalmente costituiscono reddito imputato al solo coniuge percettore per l’intero ammontare, 3) danaro ricavato dall’alienazione di beni personali alle condizioni di cui all’art. 179 c.c., lett. f.

Non vi e’, dunque, alcuna certezza che il nuovo bene, pur ricadendo nella comunione legale, sia acquistato con provvista comune, potendo provenire il danaro utilizzato da uno solo dei coniugi – situazione che, peraltro, risponde alla stessa ratio dell’istituto, che è quella di far beneficiare il coniuge economicamente più debole delle possibilità economiche dell’altro. In tale situazione di incertezza gli unici elementi indiziari che, prima facie e secondo l’id quod plerumque accidit, possono essere valorizzati ai fini dell’accertamento sintetico di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 38, sono costituiti, pertanto, dalla effettiva partecipazione all’atto e dal pagamento del prezzo, sicché, laddove uno soltanto dei coniugi stipuli formalmente il contratto ed in quell’occasione sostenga materialmente l’esborso, l’amministrazione finanziaria può legittimamente procedere all’accertamento sintetico nei suoi confronti, salva la possibilità della prova contraria che incombe, anche in considerazione del principio di vicinanza della prova, sul contribuente, il quale può allegare e dimostrare non solo che la provvista è costituita da redditi esenti, ma anche eventualmente che è costituita da redditi comuni o di titolarità esclusiva dell’altro coniuge (Cass., Sez. 5, 19 luglio 2017, n. 17806).

2.3 Da tali premesse è derivata l’enunciazione del principio che si deve riaffermare anche in questa sede – per cui, ai fini dell’accertamento sintetico di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 in relazione a spesa per incrementi patrimoniali, l’esborso per l’acquisto di un bene in comunione legale può legittimamente essere considerato dall’amministrazione finanziaria come sostenuto esclusivamente dal partner che abbia da solo stipulato il contratto e pagato il prezzo, salva la prova contraria da parte del contribuente, atteso che dal regime della comunione legale non deriva alcuna presunzione relativamente alla provenienza comune delle somme utilizzate per i nuovi acquisti (in termini: Cass., Sez. 5, 19 luglio 2017, n. 17806 – vedansi anche: Cass., Sez. 5, 11 maggio 2020, nn. 8733 e 8734; Cass., Sez. 5, 22 luglio 2020, n. 15600; Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2020, n. 21671).

2.4 Pertanto, dal principio che dalla comunione legale non derivi alcuna presunzione circa la provenienza comune delle somme occorse per l’acquisto, discende che il contribuente avrebbe dovuto fornire prova della disponibilità da parte del coniuge di risorse personali atta a dimostrare che il pagamento del bene non fosse avvenuto con fondi esclusivamente del contribuente, ma a tale prova il ricorrente non ha provveduto (Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2020, n. 21671).

2.5 Nella specie, il giudice di appello ha contravvenuto al principio enunciato, avendo presunto l’imputazione pro quota al coniuge del contribuente del maggior reddito adoperato per l’acquisto dei beni in regime di comunione legale dei beni, senza il suffragio di alcun elemento di prova.

3. Valutandosi la infondatezza del primo motivo e la fondatezza del secondo motivo, dunque, il ricorso può essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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