LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 982/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
la “D.O.M.A. – Diagnostica Oculistica Microchirurgia Ambulatoriale S.r.l.”, con sede in Roma, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Riccioni e dal Prof. Avv. Carlo Cicala, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 5 giugno 2019 n. 3400/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il D. 2 novembre 2020) del 16 giugno 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe.
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 5 giugno 2019 n. 3400/10/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di rettifica per classamento catastale, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti della “D.O.M.A. – Diagnostica Oculistica Microchirurgia Ambulatoriale S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 23 marzo 2017 n. 7447/27/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato Vabsolutio ab instantia sul presupposto che il Direttore dell’Ufficio Provinciale di Roma dell’Agenzia delle Entrate non avesse provato il conferimento della delega per la sottoscrizione del ricorso introduttivo del giudizio di secondo grado. La “D.O.M.A. – Diagnostica Oculistica Microchirurgia Ambulatoriale S.r.l.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
CHE:
Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, art. 11, comma 2, e art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria non avesse provato il conferimento della delega per la sottoscrizione dell’atto di appello.
RITENUTO CHE:
1. Il motivo è fondato.
1.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 66, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all’ufficio ovvero l’usurpazione del potere (tra le tante: Cass., Sez. 5, 21 marzo 2014, n. 6691; Cass., Sez. 6-5, 26 luglio 2016, n. 15470; Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27570; Cass., Sez. 5, 25 gennaio 2019, n. 2138; Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2019, n. 2901; Cass., Sez. 5, 19 novembre 2019, n. 29979; Cass., Sez. 6-5, 2 ottobre 2020, n. 21042; Cass., Sez. 5, 27 ottobre 2020, n. 23526; Cass., Sez. 5, 12 marzo 2021, n. 6988; Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14549).
1.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha disatteso tale principio, avendo dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’ufficio periferico dell’amministrazione finanziaria sull’erroneo presupposto dell’omessa allegazione della delega di firma per la proposizione del ricorso, ancorché la contribuente si fosse limitata ad eccepire il mero difetto di delega, senza allegare e provare l’eventuale posizione abusiva del sottoscrittore.
2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021