LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7261/2020 R.G., proposto da:
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
A.M., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Guidarelli, con studio in Fermignano (PU), ove elettivamente domiciliato (indirizzo p.e.c.: avvandreaguidarelli.cnfpec.it), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche l’8 luglio 2019 n. 570/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020 n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 giugno 2021 dal Dott. Lo Sardo Giuseppe;
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche l’8 luglio 2019 n. 570/02/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno 2007, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di A.M. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro il 6 ottobre 2015 n. 819/04/2015, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che il contribuente avesse provato il possesso di redditi ragguardevoli nei precedenti dieci anni, oltre alla disponibilità di denaro derivato dall’eredità paterna o ricavato dalla vendita di beni immobili e partecipazioni sociali, per cui i presupposti dell’accertamento sintetico erano venuti meno. A.M. si è costituito con controricorso, chiedendo la riunione con altri procedimenti pendenti tra le medesime parti e aventi ad oggetto altre annualità della stessa imposta. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
CHE:
Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38,artt. 2697,2728 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il contribuente avesse giustificato il maggior reddito determinato dall’amministrazione finanziaria sulla base di redditi percepiti nel decennio antecedente all’anno 2007, senza verificare che questi ultimi fossero ancora presenti nell’anno 2007.
RITENUTO CHE:
1. Posto che non si rende opportuna la riunione con gli altri procedimenti pendenti in sede di legittimità (stante la sola connessione soggettiva con i medesimi), il motivo è fondato.
1.1. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, in tema di accertamento c.d. sintetico, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso (tra le tante: Cass., Sez. 5, 20 gennaio 2017, n. 1510; Cass., Sez. 6"-5, 23 marzo 2018, n. 7389; Cass., Sez. 5, 21 dicembre 2019, n. 30355; Cass., Sez. 6"-5, 7 settembre 2020, nn. 18632 e 18633; Cass., Sez. 6-5, 13 novembre 2018, n. 29067; Cass., Sez. 5", 1 dicembre 2020, n. 27402; Cass., Sez. 6-5, 9 dicembre 2020, n. 28087; Cass., Sez. 6-5, 28 aprile 2021, n. 11126; Cass., Sez. 5, 1 giugno 2021, n. 15211).
1.2 Nella specie, in difformità da tale principio, il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente avesse fornito tale prova, desumendo, dalla sola percezione di redditi ragguardevoli nei dieci anni precedenti al 2007 (“oltre a consistenti somme ereditate dal padre e realizzate con la vendita di immobili e di partecipazioni societarie, con le quali risultava in grado di garantire anche la capacità di spesa per l’anno accertato”), la mera “plausibilità” dell’accantonamento di “discreti” risparmi in grado di giustificare la capacità di spesa per l’anno d’imposta, senza verificare se la disponibilità di tali redditi perdurasse (almeno per una parte) nell’anno interessato dall’accertamento sintetico.
2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021