Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28716 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15459-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

V.F., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. Giovanni CARIDI, ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del predetto difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3539/01/2019 della Commissione tributaria regionale della CALABRIA, depositata in data 08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

RILEVATO

che:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento di un maggior reddito d’impresa ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno d’imposta 2010 emesso nei confronti di V.F., con la sentenza impugnata la CTR della Calabria accoglieva l’appello del contribuente e dichiarava la nullità dell’atto impositivo per difetto del contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo che il contribuente, con riferimento ai tributi armonizzati (nella specie, l’IVA), aveva assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere ove fosse stato espletato il preventivo necessario contraddittorio con l’amministrazione finanziaria.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimato con controricorso.

3. Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, per avere la CTR annullato integralmente l’avviso di accertamento impugnato omettendo di affermare l’inesistenza di un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale con riferimento ai tributi non armonizzati, quali IRPEF ed IRAP, che pure nella specie venivano in rilievo, e per avere omesso la necessaria verifica del superamento da parte del contribuente della c.d. prova di resistenza con riferimento al tributo armonizzato (l’IVA) pure oggetto di accertamento.

2. Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sostenendo che nella specie la CTR aveva omesso di specificare le concrete ragioni che il contribuente aveva dedotto per superare la c.d. prova di resistenza e la loro incidenza ai fini dell’invalidità dell’atto impositivo.

3. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati e vanno accolti.

4. Pare opportuno preliminarmente premettere che nel caso in esame è la stessa CTR ad affermare che l’amministrazione finanziaria aveva espletato un accertamento c.d. “a tavolino” e, quindi, senza procedere ad accessi, ispezioni, verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività commerciale.

4.1. Ne consegue che, così come insegna Cass., Sez. U., n. 24823 del 2015, l’amministrazione finanziaria non era tenuta ad espletare alcun contraddittorio nella fase amministrativa con riferimento ai tributi non armonizzati mentre il mancato espletamento dello stesso con riferimento ai tributi armonizzati avrebbe comportato la nullità parziale dell’avviso di accertamento, ovvero con riferimento alla ripresa a tassazione di tale imposta, ma soltanto a condizione che il contribuente avesse assolto “l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato”, previa verifica da arte del giudice tributario che “l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (cfr. Cass., Sez. U., citata e tra la successiva giurisprudenza conforme si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, 3 febbraio 2017, n. 2875; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2017, n. 10030; Cass. sez. 6-5, ord. 5 settembre 2017, n. 20799; Cass. sez. 6-5, ord. 11 settembre 2017, n. 21071; in senso analogo anche la Corte di Giustizia UE, che nella sentenza del 3 luglio 2014, in causa C-129/13 e C-130/13, Kamino, ha affermato che “Il giudice nazionale, avendo l’obbligo di garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione, può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso”).

5. Orbene, nel caso di specie la CTR non solo ha annullato integralmente l’atto impositivo, anche con riferimento ai tributi non armonizzati, quali l’IRPEF e l’IRAP, per i quali il contraddittorio non era previsto come obbligatorio nella fase amministrativa, omettendo sul punto una specifica statuizione, ma ha affermato che il contribuente aveva assolto all’onere sul medesimo incombente con riferimento all’eccepita violazione del contraddittorio in materia di tributi armonizzati senza fornire alcuna motivazione al riguardo, limitandosi a formulare un’affermazione meramente assertiva, omettendo l’indicazione delle ragioni che il contribuente aveva addotto in merito e la valutazione delle stesse, ovvero di verificare l’eventuale pretestuosità delle stesse, in ossequio al principio nomofilattico sopra citato.

6. La motivazione posta a sostegno della decisione impugnata, come sopra trascritta, deve quindi ritenersi gravemente carente e al di sotto del “minimo costituzionale” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01), in quanto i giudici di merito si sono limitati ad indicare soltanto il risultato conclusivo del giudizio valutativo dei fatti dimostrati in giudizio, senza, tuttavia, evidenziare le premesse logiche ed il discorso argomentativo attraverso il quale è stato possibile pervenire a tali conclusioni.

7. Deve pertanto ribadirsi il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo – quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017).

8. In estrema sintesi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa alla CTR territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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