Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28723 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 26248 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:

ALFA TUBI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo, dall’Avv. Biagio Giancola ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Dario Calvo in Roma, Via Montefusco, 4;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza n. 1524/39/15 della Commissione tributaria regionale del Lazio depositata il 12.03.2015;

udita nella camera di consiglio del 09.07.2021 la relazione svolta dal consigliere Vincenzo Galati.

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda contenziosa trae origine dalla notifica nei confronti della società contribuente di due avvisi di accertamento ai fini IVA per gli anni 2004 e 2006 ed IRAP per l’anno 2004 con i quali sono stati determinati elementi negativi del reddito non deducibili per fatture inesistenti e costi non inerenti.

In entrambi i casi la verifica ha riguardato l’acquisto di bancali in legno (operazione ritenuta inesistente sulla base delle dichiarazioni dell’amministratore delle società che avevano eseguito i lavori e di verifiche incrociate delle contabilità sociali), lavori edili (per l’anno 2004) ed infine, per l’anno 2006, l’acquisto di una cucina.

La Commissione tributaria provinciale di Frosinone ha accolto la domanda della ricorrente relativamente alle contestazioni per operazioni inesistenti, ritenendo non provate e contraddittorie le risultanze del processo verbale della Guardia di Finanza posto a fondamento degli accertamenti.

La CTR, a seguito di appello dell’Agenzia, ha confermato la decisione di primo grado limitatamente alle operazioni relative all’acquisto dei bancali per le quali è stata ritenuta l’infondatezza della pretesa tributaria.

Pretesa che, invece, è stata giudicata fondata con riferimento ai lavori di ristrutturazione edile affidati alla società S.I.C. s.r.l. rispetto ai quali le incongruità contabili (desumibili anche dalle fatture) erano state ritenute “superabili” dalla CTP in ragione del mero dato della regolarità formale della documentazione aziendale.

In senso favorevole alla tesi dell’Agenzia anche l’omessa indicazione, nelle fatture, della tipologia e della consistenza dei lavori effettuati e l’impossibilità di ritenere l’infondatezza della pretesa tributaria sulla base delle sole dichiarazioni dell’amministratore della società S.I.C..

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente per due motivi.

L’Agenzia si è costituita ai soli fini della partecipazione alla eventuale udienza di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotto l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La ricostruzione dell’Agenzia delle Entrate contrasta con la documentazione dalla quale si evince la regolare ed integrale effettuazione dei pagamenti corrispondenti alle fatture asseritamente emesse per operazioni inesistenti.

In particolare, la ricorrente evidenzia la corrispondenza degli assegni con gli addebiti sul conto corrente, l’intestazione degli assegni emessi alla S.I.C. s.r.l., l’esistenza di una prima ed unica girata della stessa società.

Vi è dunque corrispondenza tra la documentazione della società accertata e quella della società emittente le fatture; tale documentazione attesta essere avvenuti i pagamenti negli anni 2007 – 2008.

Anche il richiamo alle dichiarazioni del consulente contabile della società emittente (pure contenuto nella sentenza della CTR) deve intendersi superato dalla dimostrazione della effettiva regolarità dei pagamenti.

Analogamente, l’intestazione degli assegni e l’apposizione delle relative girate fornisce ulteriore conferma della tesi di parte ricorrente.

In ordine alle dichiarazioni dell’amministratore della S.I.C. s.r.l., la contribuente ha segnalato l’esistenza di riscontri proprio nella documentazione contabile.

2. Con il secondo motivo ha eccepito la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, nonché dell’art. 2697 c.c., dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La CTR avrebbe errato nel ritenere non assolto da parte della contribuente l’onere della prova relativo all’esistenza delle operazioni contestate gravando sull’Amministrazione l’onere della prova della inesistenza delle operazioni.

Pur potendo ricorrere a presunzioni, nel caso di specie gli elementi valorizzati non potevano considerarsi tali; in sostanza gli stessi elementi valorizzati ai fini del vizio di cui al primo motivo, sono stati posti a fondamento del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3.

3. In ordine al primo motivo si osserva che la censura maschera una sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto che sono stati esaminati in maniera completa e sufficiente dalla CTR.

Si tratta della lamentata omessa considerazione della regolarità contabile e, segnatamente, della regolare ed integrale effettuazione dei pagamenti e delle incongruenze desunte dalle dichiarazioni del sig. V. (amministratore della società che aveva eseguito i lavori).

Correttamente è stata ritenuta insufficiente la regolarità formale della documentazione e, quindi, dei pagamenti a fronte della mancata descrizione dei lavori e delle anomalie sulle date dei pagamenti (lavori del 2004 pagati nel 2007 – 2008) anche in rapporto alle dichiarazioni del V. (che ha dichiarato di avere ricevuto i pagamenti nel 2004).

Il motivo è principalmente articolato sulla regolarità contabile e sulla riferibilità dei pagamenti ai lavori eseguiti, ma si tratta proprio della circostanza ritenuta, con motivazione congrua ed insindacabile, inesistente.

Ne’, in ricorso, viene indicato un fatto storico decisivo la cui valutazione sia stata omessa (un fatto del quale non vi sia traccia nella sentenza) insistendo, piuttosto, in una nuova ed alternativa lettura dell’intero compendio istruttorio.

A proposito dell’elemento valorizzato in ricorso, si ricorda che “in materia di deducibilità dei costi d’impresa, la derivazione dei costi da una attività che è espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’attività dell’impresa, come in caso di operazioni oggettivamente inesistenti per mancanza del rapporto sottostante, comporta il venir meno dell’indefettibile requisito dell’inerenza tra i costi medesimi e l’attività imprenditoriale, inerenza che è onere del contribuente provare, al pari dell’effettiva sussistenza e del preciso ammontare dei costi medesimi; tale ultima prova non può, peraltro, consistere nella esibizione della fattura, in quanto espressione cartolare di operazioni commerciali mai realizzate, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’ operazione fittizia” (Cass. sez. 5, n. 33915 del 19 dicembre 2019).

Il motivo e’, dunque, per come formulato, inammissibile.

4. Circa il secondo motivo, con il quale è stata dedotta violazione delle regole di ripartizione dell’onere della prova e della regola di giudizio fondata sulle presunzioni, si segnala che non vi è stata alcuna inversione atteso che, alla luce delle incongruenze emerse in sede di accertamento e dimostrate dall’Amministrazione, l’onere ricadeva sul contribuente.

A proposito di tale profilo si evidenzia che “la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., n. 5)” (fra le numerose conformi, Cass. sez. 3, n. 13395 del 29 maggio 2018).

Circa la dedotta violazione della prova presuntiva non ricorre alcun vizio di sussunzione ed anche in questo caso si sollecita una rivalutazione di merito.

Ed infatti, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte, potrebbe essere censurata in sede di legittimità soltanto in un caso: allorché ricorra il cosiddetto “vizio di sussunzione”, vale a dire allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato come “gravi, precisi e concordanti” gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva; oppure, all’opposto, quando dopo aver qualificato come “non gravi, imprecisi e discordanti” gli indizi raccolti, li ritenga nondimeno sufficienti a fornire la prova del fatto controverso (ex multis, in tal senso, Sez. U -, Sentenza n. 1785 del 24 gennaio 2018, p. 4.1, e, da ultimo, 13 febbraio 2020, n. 3541).

5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato in quanto inammissibile.

Nessuna statuizione va assunta sulle spese essendo la parte vittoriosa rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Da atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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