Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28733 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12076-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANITA PETRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9584/21/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di D.F.F. avverso l’avviso di intimazione per IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro, per gli anni 1993-2003.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a tre motivi;

che col primo, la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacché l’atto di gravame, diversamente dall’opinione della CTR, avrebbe contenuto una critica puntuale della sentenza di primo grado;

che, col secondo, l’Agenzia assume la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

che, infatti, la decisione impugnata avrebbe omesso di verificare la valida notifica delle cartelle di pagamento; che, mediante il terzo, l’Ufficio denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

che la lettura dell’atto di gravame avrebbe dimostrato l’assoluta ammissibilità dell’appello;

che l’intimato si è costituito con controricorso;

che il primo motivo è fondato;

che in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato senza appropriate capitolazioni, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni (Sez. 5, n. 15519 del 21/07/2020; Sez. 6-5, n. 20379 del 24/08/2017);

che la lettura dell’atto di appello mostra come l’Ufficio, sia pure in maniera alquanto sesquipedale e senza adeguata soluzione di continuità fra i vari argomenti trattati, abbia inteso censurare l’asserita violazione dell’art. 2697 c.c., sulla scorta della documentazione prodotta per dimostrare l’intervenuta notifica delle cartelle di pagamento e del termine ordinario di prescrizione da applicare nel caso di specie, nonché il regime delle spese;

che il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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