LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12110-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE VILLA DI CAMBIANO SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2192/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Firenze. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione dell’Immobiliare Villa di Cambiano s.r.l. avverso avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP, relativo agli anni 2007-2011.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, e dell’art. 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la CTR avrebbe ritenuto sufficiente a vincere la presunzione circa i maggiori ricavi accertati un elemento a sua volta presuntivo (lo svolgimento di lavori di ristrutturazione), degradando ad elemento indiziario i finanziamenti non documentati del socio B., che avrebbero riguardato solo quest’ultimo;
che, mediante il secondo, l’Agenzia assume la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe desunto la conoscenza di un fatto ignoto, ossia l’effettiva capacità contributiva della società, da un fatto noto, lo svolgimento di lavori di ristrutturazione, in difetto di un preciso nesso di inferenza logica tra i due estremi; che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: la CTR avrebbe ignorato il motivo di appello formulato, ex art. 112 c.p.c., con riguardo all’annullamento dell’avviso di accertamento anche relativamente a “costi indeducibili e relativa IVA indebitamente detratta, mai oggetto di contestazione in capo alla società;
che l’intimata non si è costituita;
che va prioritariamente valutata la regolarità della notifica del ricorso;
che all’uopo la Corte rileva come la ricorrente abbia omesso di depositare l’avviso di ricevimento notificato – a mezzo posta – all’Immobiliare Villa di Cambiano s.r.l. entro l’udienza di discussione, determinando così l’inammissibilità del ricorso (Sez. 5, n. 8641 del 28/03/2019; Sez. 5, n. 19623 del 01/10/2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021
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