Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28740 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12381-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2809/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO.

RILEVATO

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Forlì. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di C.R. avverso l’avviso di liquidazione imposta di registro, per l’anno 2008.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 2 e 7 e del D.L. n. 99 del 2004, art. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, giacché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto non richiesti, per i cinque anni successivi all’acquisto, i requisiti di cui alla L. n. 604 del 1954, art. 7;

che, col secondo, l’Agenzia assume la nullità della sentenza per violazione degli artt. 2697 e 2700 c.c. nonché degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4;

che, infatti, la CTR non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori indicati e documentati dall’Ufficio, volti a dimostrare la mancata coltivazione del fondo, fra l’altro non contestati dal contribuente nel suo ricorso introduttivo;

che il primo motivo è fondato;

che, infatti, in tema di agevolazioni tributarie relative all’imposizione indiretta e creditizia, il D.Lgs. n. 99 del 2004, nel parificare il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale, presuppone, comunque, il rispetto delle condizioni oggettive, necessarie al fine di promuovere il riordino della piccola proprietà contadina, stabilite dalla L. n. 604 del 1954, che prevede, tra l’altro, all’art. 7 la decadenza del beneficio per coloro che non coltivino direttamente il fondo (Sez. 5, n. 21609 del 26/10/2016);

che la norma in questione non ammette eccezioni soggettive o di altro genere, al di fuori di quelle esplicitamente previste dalla legge stessa, delle quali la CTR non si è occupata (Sez. 5, n. 6115 del 16/03/2011; Sez. 5, n. 21671 del 09/10/2006); che il secondo motivo resta assorbito;

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia-Romagna, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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