LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33781-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3034/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 04/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.
RITENUTO
che:
1. S.A., esercente l’attività di ingegnere, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dei versamenti IRAP a titolo di acconto e di saldo relativi agli anni 2006-2008 per un importo complessivo di Euro 16.940,00.
2. La CTP accoglieva il ricorso.
3. Sull’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello rilevando che l’attività del professionista non poteva considerarsi autonomamente organizzata in quanto esercitata in un locale di 20 mq con beni strumentali nei limiti dello stretto necessario e che le collaborazioni esterne si riferivano ai singoli incarichi professionali, comunque espletati dall’ing. S..
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente non si è costituto.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di impugnazione, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la CTR tenuto conto degli elevati compensi corrisposti negli anni oggetto della presente controversia dal professionista a terzi e risultanti dalla dichiarazioni dei redditi, indici del superamento della struttura organizzativa minimale.
2. Il motivo è infondato.
2.1 La questione dedotta con la doglianza verte sostanzialmente sulla rilevanza, quale indice del superamento della struttura organizzativa minimale dei compensi erogati dal contribuente per prestazioni professionali rese da soggetti autonomi e non integrabili in un’organizzazione.
2.2 La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. Rammentandosi, in tesi generale, che i compensi (anche elevati) che un professionista paga ad altri consulenti non rappresentano l’elemento che fa scattare automaticamente anche il pagamento dell’IRAP (Cass. S.U. 9451/2016 e 20610/2016). 2.3 In particolare si è precisato che solo l’impiego stabile e non occasionale del lavoro altrui e per prestazioni inerenti la propria professionalità integra il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione (cfr. Cass. 7674/18, 27423/201816378/20171820/2017 e 1864/2017).
2.4 Orbene la Corte di merito, attraverso l’attività, insindacabile in questa sede se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di esame e valutazione delle fatture e della documentazione prodotta, ha accertato che i compensi corrisposti ai terzi dal professionista riguardavano prestazioni e collaborazioni esterne non attinenti alla professionalità del contribuente in quanto di natura strettamente esecutiva (rilievi, misurazioni) rese in relazione a singoli e specifici incarichi.
2.5 In particolare si legge nella motivazione “dalla disamina della documentazione presente nel fascicolo de quo emerge solo un’attività del tutto occasionale prestata dai terzi in un ambito meramente esecutivo e collaborativo con il contribuente con riferimento a singole prestazioni professionali comunque intellettualmente espletate da S.A. che conduce l’attività in un locale di mq 20 all’interno dell’abitazione, con beni strumentali nei limiti dello stretto necessario, circostanze questa non contestate dall’Ente accertatore”.
3. Il ricorso va, quindi, rigettato.
4. Nulla sulle spese non essendosi costituito il contribuente.
5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6-I- Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).
P.Q.M.
La Corte;
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021