Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28746 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33849-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ARNAS – AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI “CIVICO DI CRISTINA BENEFRATELLI”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STOPPANI, 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO STALLONE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3586/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

RITENUTO

che:

1. L’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico E. Benfratelli, G. di Cristina e M. Ascoli – Arnas, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso dell’Irap versata per l’anno 2004 in eccedenza rispetto a quanto dovuto in quanto la contribuente aveva omesso di calcolare nel versamento degli acconti la deduzione prevista per i dipendenti disabili impiegati nel periodo di imposta.

2. La CTP accoglieva il ricorso.

3 Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Sicilia rigettava l’appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che il termine di decadenza, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non era decorso.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38; si sostiene che l’Azienda Ospedaliera sarebbe incorsa nell’errore di non tener conto delle detrazioni spettanti ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, per l’impiego di personale disabile sin dal momento della liquidazione degli acconti di imposta cosicché è da quel momento che decorreva il termine dei 48 mesi dal versamento e non, come erroneamente accertato dalla CTR, dal momento del pagamento del saldo.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte “Il termine di decadenza del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 38, per la presentazione dell’istanza di rimborso in caso di versamenti diretti, decorre dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza delle somme anticipatamente corrisposte rispetto all’ammontare del tributo complessivamente dovuto al momento del saldo ovvero alla successiva determinazione in via definitiva dell'”an” e del “quantum” dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto ove questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché, in tale ipotesi, l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin dall’inizio (cfr. Cass. 771/2019, 2533/201814868/2016). 2.2 Con particolare riferimento ai rimborsi Irap richiesti per spese per personale dipendente disabile erogate da ente pubblico impiegato nel periodo d’imposta si è precisato che ” il caso in esame può anche farsi rientrare nell’ipotesi in cui all’epoca del versamento dell’acconto in contestazione, non era determinato il debito, in quanto il conteggio del numero dei dipendenti disabili che determinava la quantificazione dell’imposta IRAP da rimborsare è avvenuto in epoca successiva al versamento dell’acconto, e solo dopo tale quantificazione poteva essere determinata la somma da chiedere in rimborso. Ciò è tanto più vero in considerazione del metodo “retributivo” con cui viene determinato il valore della produzione e, conseguentemente, la base imponibile dell’azienda in esame, e da cui consegue, come correttamente osservato dal giudice dell’appello, l’esigenza del versamento di acconti mensili, mentre l’intera imposta può essere determinata solo al termine dell’anno fiscale all’epoca del versamento del saldo. Pertanto la fattispecie in esame può ben farsi rientrare nel caso contemplato dalla giurisprudenza in materia di questa Corte e citata nella sentenza impugnata, secondo cui il termine di decadenza decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti in quel momento complessivamente dovuto oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an o del quantum dell’obbligazione fiscale”.

2.3 La CTR ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi in quanto, dopo aver richiamato la giurisprudenza in materia, ha affermato, con accertamento in punto di fatto insindacabile in questa sede, che “l’erroneo versamento è derivato dalla determinazione in via definitiva del quantum dell’obbligazione fiscale senza tenere conto delle detrazioni per il personale disabile ed il pagamento è stato effettuato a seguito di tale determinazione in sede di saldo il 19 luglio 2005(v. attestazione prodotta in atti)”.

3. Il ricorso va, quindi, rigettato.

4. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo 5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6-I- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte:

– Rigetta il ricorso,

– Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.800,00 per compensi oltre Euro 200,00 per spese nonché rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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