Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28747 del 18/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34244-2019 proposto da:

ALBO’S SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCA ROTA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTA MARIA HOE’, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA SUPPA, ANTONIO CHIARELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2524/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

RITENUTO IN FATTO

1. Albòs srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecco l’avviso di accertamento, notificato in data 23/11/2016, con il quale il Comune di Santa Maria Hoe’ richiedeva il pagamento dell’ICI per l’anno di imposta 2011 a carico del fabbricato identificato al catasto al foglio 5, particella 1943, categoria D/2.

2. La CTP di Lecco accoglieva il ricorso ritenendo la destinazione catastale secondaria rispetto all’effettivo utilizzo dell’immobile.

3. La sentenza veniva impugnata dall’Ente comunale e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva l’appello rilevando il regime fiscale era imprescindibilmente collegato alla iscrizione al catasto dell’unità immobiliare, 4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il Comune di Santa Maria Hoe’ si è costituito depositando controricorso.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la società contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 e della L. n. 342 del 2000, art. 74, per avere la CTR omesso di considerare la prevalenza, ai fini ICI, dell’effettiva destinazione dell’immobile, sempre utilizzato a magazzino/deposito, rispetto alla diversa categoria catastale di albergo che l’immobile ha avuto dal 2013 sino all’anno 2016.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici di seconde cure trascurato l’effettiva destinazione dell’uso dell’immobile e della classificazione D/2 avvenuta d’ufficio solo nel 2013.

2. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto sottendono le medesime questioni, sono infondati.

2.1 Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, prevede che “ai fini dell’imposta di cui all’art. 1: a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione che ne costituisce pertinenza”.

Il D.P.R. citato, art. 5, comma 2, a sua volta, stabilisce che “per i fabbricati iscritti a catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigente all’1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta del registro, approvato con D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, u.c., primo periodo”.

2.2 Alla luce delle suindicate disposizioni il regime fiscale degli immobili va parametrato alla classificazione catastale nell’anno di imposizione; sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di ICI, la regola stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, è che le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, a meno che non si tratti di errori materiali (Cass. 2017/20463, 25328/201015560/2009 e 18023/2004).

2.3 Sussiste quindi, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza, una stretta ed imprescindibile relazione tra iscrizione in catasto di una unità immobiliare e rendita vigente al primo gennaio dell’anno di imposizione, con la conseguenza che i dati catastali del singolo fabbricato, quali risultanti dal catasto, costituiscono un fatto oggettivo, ai fini dell’assoggettamento all’imposta e della determinazione del “quantum” dovuto; non contestabile, neppure in via incidentale, da nessuna delle parti (Comune e contribuente) del rapporto obbligatorio concernente l’imposta, fermo restando che tale incontestabilità, siccome limitata a tale rapporto, non esclude, né limita, la facoltà del contribuente di chiedere la modifica (eventualmente in via di autotutela), ovvero di impugnare (in sede giurisdizionale) l’atto di accatastamento e/o di attribuzione delle rendita, con naturale ripercussione (ed effetto vincolante per le parti del rapporto ICI) del provvedimento definitivo (cfr. Cass. 22124/2010, 14114/2017 e 422/2019).

2.4 Venendo al caso di specie risultano pacifiche e comunque documentalmente accertate le seguenti circostanze di fatto: a) in data 2 novembre 1991 la contribuente, con riferimento all’unità immobiliare di cui al foglio ***** mappale *****, aveva presentato all’Ufficio erariale di Como una dichiarazione di “accertamento della proprietà immobiliare”, specificandosi nel mod. D (C.E.U.) la destinazione principale d’uso ad albergo; b) l’Agenzia delle Entrate, in relazione alla richiesta di variazione di classamento del 2/11/1991, con provvedimento n. LC0037210/2013 procedeva alla attribuzione della rendita di Euro 14.970 e della categoria catastale D/2; c) nel 2016 a seguito di denuncia di variazione di categoria e frazionamento della particella 1943 nei sub 701, 702 e 703 è stato validato il mutamento di categoria catastale da D/2 C/1 e C/2.

2.5 Ciò premesso va rilevato che la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74,comma 1, nel prevedere che, a decorrere dal 1^ gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d’imposta sospese, ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o di rimborso.

2.6 Stabilendo, infatti, con il cit. art. 74, che dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, il legislatore non ha voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento, ma piuttosto segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua “applicabilità” che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, risultante dalla data della denuncia del contribuente (Cass. n. 10312 del 2020; n. 22653 del 2019; Cass. n. 4613 del 2018; nonché da Cass. n. 13443 del 2012)” (Cass. n. 29898 del 2020).

2.6 L’unità immobiliare, pur se formalmente accatastata solo nel 2013, è stata inserita nella categoria D/2 (albergo) conformemente alla richiesta, mai revocata o ritirata, formulata, in data 2 novembre 1991, dalla contribuente con la dichiarazione di “accertamento della proprietà immobiliare”.

2.7 Seguendo i suddetti principi di diritto espressi da questa Corte, una volta notificata, (nel caso di specie, come detto, nel 2013) una rendita catastale può essere utilizzata anche per annualità d’imposta per così dire “sospese”, ovverosia ancora suscettibili di liquidazione, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale – coincidente con la notificazione dell’atto – con la sua “applicabilità” che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, risultante dalla data della denuncia del contribuente, avvenuta nel caso di specie, come detto, nel 1991, cosicché ben può tenersi conto, ai fini delle annualità dell’ICI relative al 2011, della rendita catastale notificata nel 2013, stante la sua natura ricognitiva e non costitutiva.

2.8 La CTR nel convalidare l’avviso di accertamento sulla base della corrispondenza dell’imposta applicata alla classificazione catastale dell’anno 2011 ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

condanna il ricorrente al pagamento delle processuali che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi bltre Euro 200,00 per spese, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2021

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