Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28761 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 974-2020 proposto da:

M.R., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Villeado Craia, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Flaminia Vecchia n. 670, presso lo studio dell’Avvocato Maria Chiara Morabito.

– ricorrente –

contro

C.D., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avvocato Giampiero Tarulli, presso il cui studio elettivamente domicilia in Massa Fermana (FM), alla via Roma n. 18.

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 1002/2019 della CORTE DI APPELLO di ANCONA, depositato in data 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO CAMPESE.

FATTI DI CAUSA

1. Con provvedimento del 20.11.2018, il Tribunale di Fermo, adito con ricorso L. n. 898 del 1970, ex art. 9 da M.R., revocò l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere alla ex coniuge C.D. l’assegno divorzile di Euro 200,00 mensili, già fissato dalla Corte di appello di Ancona con la sentenza n. 50/2003.

2. Decidendo sul reclamo della C. contro la decisione di quel tribunale, la Corte di appello di Ancona, con decreto del 2 luglio 2019, lo ha accolto parzialmente, riducendo ad Euro 100,00 mensili l’entità dell’assegno predetto comunque dovuto dal M. alla prima.

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, respinte alcune eccezioni pregiudiziali, ha ritenuto che i dati esaminati circa i rispettivi redditi degli ex coniugi “confermano l’intervenuto miglioramento delle condizioni economiche e patrimoniali della C. rispetto alla data in cui era stata pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma non consentono di affermare, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, che la discrasia economica rilevata dalla corte di appello (già illo tempore ritenuta lieve) si sia definitivamente appianata, permanendo, sia pure in misura ridotta, la pur lieve differenza reddituale che legittima soltanto la riduzione dell’assegno ad Euro 100,00 mensili, ma non anche la sua revoca, posto che risulta indubitabile il rilievo di tale elemento nella presente fattispecie in cui è già in precedenza intervenuta pronuncia di riconoscimento del diritto all’assegno divorzile”.

3. Avverso il descritto decreto, il M. ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, resistiti, con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380-bis c.p.c., dalla C..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 4 e art. 5, comma 6”, ascrivendosi alla corte distrettuale di aver deciso la controversia in violazione dei criteri normativamente previsti per il diritto all’assegno di mantenimento in capo all’ex coniuge. In particolare, la stessa, avendo proceduto alla sola comparazione dei redditi di entrambi gli ex coniugi, aveva utilizzato un criterio che la giurisprudenza di legittimità (Cass., SU, n. 18287 del 2018) ha ritenuto non conforme alle norme di riferimento, omettendo di ponderare anche gli altri parametri (indipendenza ed autosufficienza economica, apporto fornito durante la vita endoconiugale) ivi previsti in ragione della duplice natura, assistenziale e perequativa, dell’assegno predetto;

II) “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c. – in subordine, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione dell’art. 2909 c.c. e della formulata eccezione di giudicato”. Si assume che il tribunale aveva rimarcato l’assenza di uno dei presupposti indefettibili per il riconoscimento dell’assegno divorzile, stante l’omessa dimostrazione, da parte della C., del “contributo fornito nel corso della vita coniugale” e della sua incidenza “sull’attuale assetto economico”. In particolare, il giudice di prime cure aveva precisato che doveva accertarsi “se la sperequazione patrimoniale sia stata determinata dalle scelte effettuate da parte dei coniugi nel corso della vita matrimoniale e identificare il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole e non limitarsi, come la Corte di appello, in costanza di altra giurisprudenza, fece nel 2003, all’accertamento del tenore di vita. Deve dunque rilevarsi, in aggiunta a tutto quanto sopra osservato, che nessuna allega ione è stata fatta dalla resistente circa il contributo fornito nel corso della vita coniugale ed in che modo esso abbia inciso sull’attuale assetto economico”. A fronte dell’asserita mancata contestazione circa l’inesistenza (anche per la mancata allegazione e prova), dei fatti giustificativi della funzione cd. compensativa dell’assegno de quo, la corte dorica, che aveva omesso di pronunciarsi sulla corrispondente eccezione del M., avrebbe dovuto respingere il reclamo perché non vi era prova alcuna che la dedotta minima discrasia economico patrimoniale tra gli ex coniugi trovasse la propria genesi nel ruolo e nel contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale degli stessi;

III) “Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5: omesso esame su fatti decisivi della controversia ex se idonei a confermare la pronuncia di primo grado – motivazione apparente, nullità della decisione”. Si sostiene che la corte anconetana aveva omesso di prendere in considerazione la questione, di carattere dirimente, dell’autosufficienza economica della C.;

IV) “Art. 360 c.p.c., n. 4: violazione dell’art. 347 c.p.c., comma 2, artt. 348 e 112 c.p.c., per nullità del decreto o del procedimento laddove la Corte ha pronunciato nonostante il formatosi giudicato e non ha accolto la eccezione di inammissibilità del reclamo”. Si sostiene che la decisione del tribunale aveva statuito che la corte di appello, nel 2003, aveva fatto ricorso ad un unico parametro (tenore di vita) che doveva ritenersi errato e che gli elementi da valutare erano la rispettiva situazione reddituale e la eventuale eliminazione della sperequazione se dipendente dal contributo fornito da ciascuno secondo le condivise scelte di vita. Il reclamo della C., invece, era stato fondato, essenzialmente, su tre doglianze, peraltro genericamente formulate: i) l’asserita comparazione tra lo stipendio della reclamante, considerato al lordo delle ritenute, e quello del M., invece, valutato al netto delle stesse; ii) l’asserita omessa considerazione della proprietà, in capo a quest’ultimo, degli immobili ivi elencati; iii) l’asserita erronea interpretazione dei recenti pronunciamenti della Corte di legittimità in materia. Secondo il M., dunque, i motivi di reclamo non erano centrati sull’erroneità dei parametri adottati dalla corte d’appello nell’iniziale pronunciamento del 2003 e sull’assenza degli altri presupposti per l’attribuzione dell’assegno, sicché la decisione oggi impugnata avrebbe dovuto accogliere, invece che respingere, la corrispondente eccezione di inammissibilità ivi formulata dall’odierno ricorrente in relazione alla genericità dei motivi di reclamo predetti.

2. Le suesposte doglianze, scrutinabili congiuntamente perché evidentemente connesse, si rivelano fondate nei limiti delle dirimenti, complessive considerazioni di cui appresso.

2.1. Giova premettere, in fatto, che i contenuti dei rispettivi atti introduttivi di questo giudizio di legittimità consentono di rilevare che l’odierna controversia è stata originata dal ricorso, L. n. 898 del 1970, ex art. 9 del 6 dicembre 2017 con cui il M., sul presupposto che la C. dovesse ormai considerarsi, sotto il profilo economico-reddituale, indipendente ed autosufficiente, secondo i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15481 del 2017 e Cass. n. 11504 del 2017), aveva chiesto accertarsi il venir meno del proprio obbligo di corrisponderle l’emolumento predetto nella misura (200,00 mensili) già fissata dalla sentenza della Corte di appello di Ancona n. 50/2003, o, in subordine, ridursene l’originaria entità. In particolare, si era dedotto che, successivamente all’appena citata statuizione della corte marchigiana, le rispettive condizioni economiche patrimoniali degli ex coniugi si erano modificate (asseritamente essendo migliorata quella della C. e peggiorata quella del M.) e la raggiunta autosufficienza economica dell’odierna controricorrente avrebbe consentito l’eliminazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, in suo favore, da parte dell’ex marito, o comunque, la riduzione dell’entità di tale emolumento.

2.2. E’ altresì opportuno ricordare, quanto al concreto ambito della possibile revisione, L. n. 898 del 1970, ex art. 9 delle statuizioni contenute in una sentenza di divorzio passata in cosa giudicata ed al modus operandi del giudice che di tanto venga richiesto, che, ai sensi del predetto articolo (così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2 e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all’affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile (cfr. Cass. n. 2953 del 2017, richiamata, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 7555 del 2020; Cass. n. 4768 del 2018 e Cass. n. 11177 del 2019. In senso sostanzialmente analogo, si veda altresì, in motivazione, Cass. n. 1078 del 2021). Il provvedimento di revisione dell’assegno divorzile o di quello di mantenimento dei figli, previsto dalla citata norma, postula, quindi, non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo di uno dei predetti assegni, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti (Dott.’ Cass. n. 1761 del 2008, in motivazione). Pertanto, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 32529 del 2018, “i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (cfr. in proposito Cass. n. 28436 del 2811112017, pronunciata in relazione revisione degli oneri conseguenti a separazione 2.3. A tanto deve aggiungersi che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, menzionato art. 9 il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali. Consentire l’accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei “giustificati motivi” un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell’assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della regula iuris, non già creativa della stessa (cfr. Cass. n. 1479 del 2021; Cass. n. 1119 del 2020).

2.4. Fermo quanto precede, nella specie l’assegno divorzile è stato riconosciuto e quantificato, in favore della C., nel 2003, dunque in epoca antecedente a Cass. n. 11504 del 2017 ed a Cass. n. 15481 del 2017, nonché, soprattutto, a Cass., SU., n. 18287 del 2018.

2.4.1. Pertanto, il Tribunale di Fermo prima, e la Corte di appello di Ancona poi, certamente non avrebbero potuto pronunciarsi, rispettivamente, sull’istanza del M. e sul reclamo della C., alla stregua del solo mutamento giurisprudenziale intervenuto con le pronunce da ultimo indicate, rispetto al 2003, quanto ai presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile.

2.4.2. E’ chiaro, allora, che, da un lato, l’affermazione del giudice di prime cure secondo cui doveva accertarsi “se la iperequa5zione patrimoniale sia stata determinata dalle scelte effettuate da parte dei coniugi nel corso della vita matrimoniale e identificare il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole e non limitarsi, come la Corte di appello, in costanza di altra giurisprudenza, fece nel 2003, all’accertamento del tenore di vita. Deve dunque rilevarsi, in aggiunta a tutto quanto sopra osservato, che nessuna allegazione è stata fatta dalla resistente circa il contributo fornito nel corso della vita coniugale ed in che modo esso abbia inciso sull’attuale assetto economico” non era pienamente in linea con i principi finora esposti; dall’altro, che, proprio alla stregua di questi ultimi, nessun decisivo rilievo poteva attribuirsi all’asserita mancata contestazione, ad opera della C. in sede di reclamo, della ritenuta (da parte del tribunale) inesistenza (anche per la mancata allegazione e prova), dei fatti giustificativi della funzione cd. compensativa dell’assegno de quo, ove non fosse stata prima accertata l’esistenza di fatti nuovi sopravvenuti (dunque, non la diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale), modificativi della situazione in relazione alla quale l’assegno divorzile era stato originariamente riconosciuto, nel 2003, in favore della C. stessa.

2.4.3. Alteris verbis, il fatto che la seppur lieve discrasia economico patrimoniale tra gli ex coniugi trovasse, o meno, la propria genesi nel ruolo e nel contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare e di quello personale di entrambi non assumeva, nell’odierno procedimento, importanza ex se, ancor prima di poter effettuare una siffatta valutazione, invero, si sarebbe dovuto verificare la sopravvenienza, o meno, di fatti nuovi idonei ad accertare l’avvenuto superamento di quella discrasia.

2.5. Muovendo da tali premesse, quindi, il già ricordato assunto della corte distrettuale secondo cui i dati esaminati circa i rispettivi redditi degli ex coniugi “confermano l’intervenuto miglioramento delle condizioni economiche e patrimoniali della C. rispetto alla data in cui era stata pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma non consentono di affermare, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, che la discrasia economica rilevata dalla corte di appello (già illo tempore ritenuta lieve) si sia definitivamente appianata, permanendo, sia pure in misura ridotta, la pur lieve differenza reddituale che legittima soltanto la riduzione dell’assegno ad 100,00 mensili, ma non anche la sua revoca, posto che risulta indubitabile il rilievo di tale elemento nella presente fattispecie in cui è già in precedenza intervenuta pronuncia di riconoscimento del diritto all’assegno divorzile”, lascia chiaramente intendere che quel giudice ha concretamente verificato la sopravvenienza di circostanze idonee a determinare il mutamento della situazione di fatto originariamente tenuta presente ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno: solo così, infatti, trova giustificazione la (seppur minima) disposta riduzione dell’entità dell’assegno stesso.

2.5.1. Si è già detto, però, che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che, una volta accertato, impone al giudice di procedere al giudizio di revisione dell’assegno in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali.

2.5.2. In quest’ottica, dunque, la corte anconetana, riconosciuta la sopravvenienza di fatti idonei a determinare il mutamento della reciproca situazione economica di entrambi i coniugi originariamente tenuta presente ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno in favore della C., avrebbe dovuto procedere, poi, al corrispondente giudizio di revisione avvalendosi dei principi giurisprudenziali attuali, vale a dire quelli introdotti da Cass., SU., n. 18287 del 2018, che possono così condensarsi: a) abbandono dei vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti: da un lato il tenore di vita (tfr. Cass., SU, n. 11490 del 1990), dall’altro il criterio dell’autosufficienza Cass. n. 11504 del 2017); b) abbandono della concezione bifasica del procedimento di determinazione dell’assegno divorzile, fondata sulla distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi; c) abbandono della concezione che riconosce la natura meramente assistenziale dell’assegno di divorzio a favore di quella che gli attribuisce natura composita (assistenziale e perequativa/compensativa); d) equiordinazione dei criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6; e) abbandono di una concezione assolutistica ed astratta del criterio “adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi” a favore di una visione che propende per la causa concreta e lo contestualizza nella specifica vicenda coniugale; f) necessità della valutazione dell’intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell’avente diritto all’assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio; g) importanza del profilo perequativo-compensativo dell’assegno e necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell’avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale.

2.5.3. La corte territoriale, invece, ha proceduto alla revisione, nei sensi di cui si è detto, valorizzando la sola natura assistenziale dell’assegno in questione, e, cioè, sostanzialmente, in relazione alla sola differente condizione economica degli ex coniugi, senza farne dipendere il nuovo importo da una concreta ponderazione unitaria di tutti i criteri suddetti, ritenuti “equiordinati” dal richiamato recente arresto Sezioni Unite.

2.5.4. Alcunché, infatti, emerge dal decreto impugnato circa l’effettiva valutazione, oltre che della modificata situazione reddituale dei coniugi rispetto al 2003, anche di altre circostanze, quali, ad esempio, tra le altre, il contributo fornito da ciascun ex coniuge alla conduzione familiare, il sacrificio delle proprie rispettive aspettative professionali e reddituali per dedicarsi all’accudimento dei loro figli.

3. Il ricorso, dunque, va accolto ed il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio della causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

3.1. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

La Corte accoglie i motivi del ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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