Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28762 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9767-2020 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– resistente –

avverso il decreto n. cronologico 173/2020 del TRIBUNALE di SALERNO, depositato il 10/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

CHE:

1. – M.N., cittadino del *****, ricorre per cinque mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 10 febbraio 2020, con cui il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la decisione della competente Commissione territoriale di diniego della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8, e 14.

Il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il quarto mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1 bis.

Il quinto mezzo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo il giudice di merito completamente omesso l’esame di elementi fattuali di indiscutibile rilevanza ai fini della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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