Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28806 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8563/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

N.B.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2114/10/14 depositata il 23/10/2014, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10/06/2021 dal Consigliere Roberto Succio.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello dell’Ufficio e pertanto confermando la sentenza di primo grado dichiarava pertanto illegittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA e altro 2006;

– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; il contribuente è rimasto intimato nel presente giudizio.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, 25 e 55, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto, in difetto di presentazione della prescritta dichiarazione e della produzione in giudizio di fatture di acquisto e libri contabili da parte del contribuente, comunque detraibile l’iva a debito;

– il secondo motivo di ricorso si incentra sull’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR omesso di valutare la circostanza relativa all’omessa produzione in giudizio, da parte del contribuente, delle fatture per le quali aveva operato la detrazione IVA;

– i motivi possono trattarsi congiuntamente e sono ambedue fondati;

– è infatti incontroverso che il contribuente abbia omesso la presentazione della dichiarazione e delle dichiarazioni periodiche, avendo trasmesso all’Ufficio solo la comunicazione annuale dati Iva; conseguentemente (non risultando prodotte le fatture passive e le scritture contabili nelle quali le stesse andavano registrate) l’iva a debito detraibile non poteva esser determinata né quindi riconosciuta;

– questa Corte ritiene (tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 14703 del 27 giugno 2014) che esclusivamente nel caso di determinazione della base imponibile mediante accertamento induttivo c.d. “puro” (ed è questa, a leggere la sentenza impugnata, la tipologia di accertamento qui utilizzata dall’Ufficio) e solo al fine della applicazione delle imposte dirette, si pone la esigenza che l’Ufficio accertatore determini presuntivamente, unitamente ai maggiori redditi non esposti, anche i correlati costi, sostenuti nello svolgimento dell’attività economica, da dedurre dal reddito lordo (cfr. Corte Cass. 1 sez. 7.2.1992 n. 1382; id. 1" sez. 15.11.1994 n. 9581; id. 1 sez. 10.4.1996 n. 3317; id. 5" sez. 17.1.2001n. 640; id. 5" sez. 1.8.2002n. 11459; id. 5 sez. 10.2.2006 n. 2946; id. 5 sez. 25.11.2008 n. 28028; id. 5 sez. 19.2.2009 n. 3995. Cfr. anche Corte Cost., sentenza in data 8.6.2005 n. 225);

– diversamente, tale esigenza esula del tutto dalla ricostruzione induttiva del volume di affari in relazione alla quale viene in questione, ai fini della liquidazione dell’IVA dovuta, la diversa esigenza di dover applicare comunque il principio di neutralità della imposta, dovendo considerare l’Ufficio a tal fine esclusivamente le detrazioni D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, corrispondenti alla imposta effettivamente versata dal contribuente ed a quella effettivamente corrisposta in rivalsa sull’acquisto di beni e servizi destinati allo svolgimento dell’attività economica ma con riferimento soltanto agli importi risultanti dalle liquidazioni periodiche;

– ancora recentemente, si è confermato in questa sede di Legittimità che quanto all’IVA (in ultimo Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 21828 del 07/09/2018) ove l’Amministrazione finanziaria, nell’ipotesi di omessa fatturazione, abbia proceduto ad accertamento induttivo “puro” D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, la base imponibile deve essere determinata ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 13, con la conseguenza che non assumono alcuna incidenza i costi di produzione dei beni o servizi ceduti;

– tal conclusione, invero deve essere più analiticamente articolata nei casi in cui, come qui avviene, a fronte della indubbia sussistenza di costi gravati da IVA l’Ufficio non disponga di elementi probatori di alcun genere atti a ricostruirne l’ammontare con un adeguato grado di certezza; nella fattispecie non si tratta infatti di identificare l’importo dei costi e dell’IVA relativa in forza di documentazione generica o imprecisa, alla quale può supplirsi con altre indicazioni contabili o extracontabili, ma di dedurre dal mero fatto della sopportazione di costi l’ammontare (necessariamente preciso e puntuale) dell’IVA ammessa in detrazione;

– la Corte ha in passato statuito come “in tema di IVA, l’accertamento induttivo D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 55, non determina l’automatica perdita del diritto alla detrazione dell’imposta assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi, atteso che l’onere di provare i crediti vantati, se non risultanti dalle dichiarazioni periodiche, può essere adempiuto con le modalità di cui all’art. 2724 c.c., ove l’allegata impossibilità di dimostrare con i mezzi ordinari l’IVA assolta in rivalsa sia conseguenza di un comportamento incolpevole”; fattispecie che qui non si verifica;

– e in ogni caso, l’insegnamento della giurisprudenza della Corte di Giustizia, (CGUE sentenza 7 marzo 2018, Dobre, C-159/17 p.p. 31, 3435) risolve la questione: il principio fondamentale della neutralità dell’IVA esige che la detrazione dell’IVA pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo (CGUE sentenza del 28 luglio 2016, Astone, C-332/15, EU:C1-2016/614, punto 45). Il fatto di sanzionare l’inosservanza, da parte del soggetto passivo, degli obblighi contabili e di dichiarazione con un diniego del diritto a detrazione eccede chiaramente quanto necessario per conseguire l’obiettivo di garantire il corretto adempimento di tali obblighi, posto che il diritto dell’Unione non vieta agli Stati membri di irrogare, se del caso, un’ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità dell’infrazione (CGUE, sentenza del 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C183/14, EU:C:2015:454, punto 63). Una diversa soluzione potrebbe imporsi qualora l’inosservanza di tali requisiti formali abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (CGUE, sentenza del 28 luglio 2016, Astone, C-332/15, EU:C42016/614, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). Il diniego del diritto a detrazione dipende infatti più dalla mancanza delle informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti sostanziali che dall’inosservanza di un requisito formale (v., in tal senso, CGUE sentenza dell’11 dicembre 2014, Idexx Laboratories Italia, C-590/13, EU:C:2014:2429, punti 44 e 45);

– ne deriva che il principio della neutralità dell’IVA come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, (specialmente vedasi CGUE sentenza 7 marzo 2018, Dobre, C-159/17) esige che la detrazione dell’IVA pagata a monte venga riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand’anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo, ma una diversa soluzione può imporsi qualora l’inosservanza di tali requisiti formali abbia l’effetto di impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali (in termini Cass. Sez. 5, sent. n. 16910 dell’11/08/2020);

– nel presente caso, difetta il requisito consistente nella disponibilità in capo all’Ufficio di tutte le informazioni necessarie per dimostrare non la debenza dell’IVA, (risultando pacifica la soggettività IVA del contribuente) ma il quantum dell’IVA a debito che deve essere determinato in modo analitico e puntuale sotto il profilo della sua consistenza numerica: solo in tal modo dall’IVA ammessa in detrazione si risale infine all’IVA effettivamente a debito;

– conclusivamente, il ricorso è integralmente accolto;

– la sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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