Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28809 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6969/2015 R.G. proposto da:

P.F. (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. ANTONIO MARIA LA SCALA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. STEFANIA SERI, in Roma, P.le Clodio, 8/c;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria -Regionale della Puglia, n. 1777/14/2014, depositata in data 8 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

che:

Il contribuente P.M. ha separata mente impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2007 e 2008, con cui veniva rideterminato il reddito da partecipazione, oltre interessi e sanzioni a seguito dell’accertamento di maggior reddito della società cooperativa Lavoro Più Scarl (a sua volta successivo all’elevazione di un processo verbale di contestazione), società della quale il contribuente, il quale ne era legale rappresentate, possedeva una partecipazione pari al 33%.

La CTP di Bari, previa riunione, ha accolto i ricorsi. La CTR della Puglia, con sentenza in data 8 settembre 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello correttamente motivati gli atti impositivi, i quali hanno consentito al contribuente di conoscere i presupposti di fatto e di diritto su cui poggia la pretesa impositiva, evidenziando come la motivazione degli avvisi fosse avvenuta per relationem rispetto agli elementi contenuti nel PVC, atto noto al contribuente. Nel merito, la CTR ha ritenuto – sulla base dell’esame del PVC – sussistenti i presupposti della pretesa erariale, osservando come, sulla base di documentazione extracontabile reperita dagli agenti accertatori, erano stati registrati sia prelevamenti di denaro non giustificati, sia l’erogazione di finanziamenti fittizi. Ha, poi, ritenuto il giudice di appello correttamente invocata la presunzione di distribuzione degli utili sulla base della ristretta base partecipativa, affermando il principio secondo cui la distribuzione di utili extrabilancio non richiede l’emissione della deliberazione di approvazione del bilancio.

Propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.

CONSIDERATO

che:

1.1. Con il primo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente motivati gli atti impositivi impugnati. Evidenzia il ricorrente che i presupposti di fatto e di diritto sono contenuti nel PVC, non allegato all’atto impugnato, rispetto al quale l’Ufficio avrebbe acriticamente riportato le relative argomentazioni, senza addurre una specifica valutazione critica delle stesse.

1.2. Con il secondo motivo del ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto assolto l’onere probatorio incombente sull’Amministrazione finanziaria. Evidenzia il ricorrente che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe fornito la prova di elementi indiziari dotati di pregnanza indiziaria, così non assolvendo all’onere della prova. Osserva il ricorrente come il PVC farebbe piena prova solo delle dichiarazioni rese agli ufficiali accertatori; contesta, inoltre, l’accertamento relativo alla detenzione, da parte del ricorrente, di una quota di partecipazione del 33% della società partecipata da cui promana l’accertamento di maggiori redditi, evidenziando come gli utili deriverebbero da costi considerati indeducibili.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c., e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la presunzione di distribuzione degli utili sul presupposto che si verta in tema di società a ristretta base partecipativa. Il ricorrente censura l’accertamento in fatto relativo alle componenti positive di reddito, contestando (in relazione al parametro normativo dedotto) l’accertamento automatico in capo ai soci derivante dall’accertamento societario, ritenendo che la presunzione di distribuzione contrasta con il divieto di doppia presunzione e con le norme costituzionali, dovendo pertanto – l’elemento indiziario della ristrettezza della base partecipativa essere corredato di ulteriori elementi. Allega, infine, che il principio di distribuzione degli utili extracontabili non opererebbe nei confronti delle cooperative nel cui statuti non sia espressamente prevista l’eventualità di ripartire tra i partecipanti i redditi conseguiti, osservando come le norme dello statuto della società partecipata, asseritamente allegato al ricorso di primo grado, non prevederebbero la distribuzione degli utili ai soci.

2. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente non ha contestato l’accertamento in fatto, passato pertanto in cosa giudicata, secondo cui il contribuente fosse a conoscenza degli elementi contenuti nell’originario PVC (“elementi offerti dal PVC di indubbia valenza probatoria, noti al contribuente”). Secondo una costante giurisprudenza di questa Corte, l’atto impositivo può essere motivato per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria; l’assenza di specifica motivazione non e’, difatti, indicativa di una mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, bensì mostra condivisione delle conclusioni degli agenti accertatori, la cui assenza di specifica valutazione si giustifica con una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio, ove gli elementi di fatto siano già noti al contribuente (Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32957; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2017, n. 30560; Cass., Sez. VI, 5 dicembre 2017, n. 29002; Cass., Sez. V, 24 novembre 2017, n. 28060; Cass., Sez. VI, 11 aprile 2017, n. 9323; Cass., Sez. VI, 15 aprile 2013, n. 9032).

3. Il secondo motivo è inammissibile. Il ricorrente, pur denunciando formalmente le norme in tema di distribuzione dell’onere della prova e (implicitamente) di valenza probatoria del contenuto degli atti pubblici, mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere provata la pretesa impositiva sulla base delle risultanze del PVC, che ha accertato in particolare – come risulta dalla sentenza impugnata – l’esistenza di prelevamenti di denaro non giustificati e l’erogazione di finanziamenti fittizi. Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758). Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito e a questi riservata (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315), il cui apprezzamento, al pari di ogni giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054); censura, peraltro, preclusa per effetto del principio della “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter c.p.c..

4. Ulteriormente inammissibile è la deduzione secondo cui il contribuente non sarebbe stato detentore del 33% delle quote della società partecipata, non essendovi indicazione nella sentenza, né nel ricorso che la questione fosse stata dedotta in primo grado e poi riproposta in appello, non avendo il ricorrente indicato, in relazione a una questione implicante un accertamento in fatto non trattata nella sentenza impugnata, in quale atto del giudizio precedente tale questione fosse stata trattata (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038).

5. Ulteriormente inammissibile e’, infine, sotto il menzionato parametro normativo la censura relativa alla derivazione dell’accertamento degli utili dalla indeducibilità di costi.

6. Il terzo motivo è infondato, posto che – secondo la giurisprudenza di questa Corte – è legittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di una società di capitali a ristretta base partecipativa, operando, in tal caso, la presunzione di attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extrabilancio prodotti, fondata sul disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 (ex multis, Cass., Sez. V, 24 dicembre 2020, n. 29503), salva la prova contraria che questi utili siano stati accantonati o reinvestiti, non occorrendo che l’accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su ulteriori elementi di riscontro (Cass., Sez. V, 11 agosto 2020, n. 16913). Ne’ tale regola, di matrice giurisprudenziale, si pone in contrasto con il divieto di doppia presunzione, in quanto il fatto noto non è costituito dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2019, n. 1947; Cass., Sez. V, 29 luglio 2016, n. 15824; Cass., Sez. VI, 28 novembre 2014, n. 25271; Cass., Sez. V, 22 aprile 2009, n. 9519).

7. Inammissibile e’, invece, la censura secondo cui la cooperativa prevederebbe, per statuto, che non sia consentita la distribuzione degli utili ai soci, in quanto né dalla sentenza impugnata, né dal ricorso risulta espressamente che la questione fosse stata proposta in primo grado e che poi riproposta in appello, per cui deve ritenersi ex actis questione nuova e, pertanto, inammissibile in sede di legittimità.

8. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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