LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9216-2020 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato MONICA MENNELLA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4586/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO – SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 23/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. P.M. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 4586/18/2019, depositata il 23 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, ha accolto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate, e respinto l’appello incidentale condizionato del contribuente, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina, che aveva accolto il ricorso del medesimo contribuente contro la comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, fondata sul mancato pagamento di due avvisi d’accertamento esecutivi, relativi all’anno d’imposta 2009.
L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
La ricorrente ha prodotto tempestivamente a mezzo p.e.c. (come è ammissibile: Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 28174 del 10/12/2020; Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 28175 del 10/12/2020) memoria, successivamente pervenuta anche a mezzo posta.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58 e dell’art. 276 c.p.c..
Assume infatti il ricorrente che il giudice a quo, nell’accogliere il relativo motivo dell’appello principale erariale, avrebbe errato nell’ammettere, implicitamente, che l’Ufficio producesse solo in appello la documentazione relativa alla notificazione del preavviso d’iscrizione ipotecaria e di un “avviso di intimazione inviato con lettera raccomandata informativa”, benché l’Amministrazione non avesse prodotto gli stessi documenti in primo grado ed in quella sede avesse articolato difese sulla contestazione della mancata notifica del preavviso d’iscrizione ipotecaria.
Il motivo, da intendersi quale denuncia di un vizio in procedendo, è infondato.
Invero, va premesso che l’Ufficio, allegando e producendo in appello l’avvenuta notificazione del preavviso d’iscrizione ipotecaria, oltre che dell’avviso d’intimazione, non ha determinato alcun ampliamento del thema decidendum, limitandosi a documentare la legittimità formale dello stesso atto impugnato dalla contribuente.
E comunque, come la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di precisare, ai sensi del D.Lgs. n. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, nel giudizio tributario è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c. (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 29087 del 13/11/2018) ed anche ove gli stessi documenti comportino un ampliamento della materia del contendere (ciò che non è avvenuto nel caso di specie) e siano preesistenti al giudizio di primo grado (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 17164 del 28/06/2018).
Resta peraltro fermo che, per quanto riguarda in particolare il preavviso d’iscrizione ipotecaria, la contestazione si esaurisce al preteso vizio in procedendo relativo alla produzione dinnanzi alla CTR della prova della sua notificazione.
Solo relativamente all’avviso d’intimazione, infatti, il ricorrente (con il terzo motivo, sul quale infra), contesta comunque la regolarità e la tempestività notifica.
2. Con il secondo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 50 e 77, per avere il giudice a quo errato nel rigettare la sua eccezione relativa alla mancata previa notifica degli avvisi d’accertamento presupposti dal preavviso d’iscrizione ipotecaria, senza accertare se le stesse notifiche fossero state effettivamente eseguite e limitandosi alle mere affermazioni dell’Ufficio sul punto.
E’ infondata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente, secondo cui il ricorrente non avrebbe indicato, ai fini dell’autosufficienza, in quale sede avrebbe proposto la relativa eccezione. Infatti nel ricorso il contribuente ha invece specificamente dedotto di aver proposto nel ricorso introduttivo la questione della mancatà notifica degli atti impositivi presupposti, senza peraltro che tale affermazione sia stata puntualmente contraddetta dalla controricorrente. Inoltre, la stessa sentenza impugnata indica espressamente la questione come oggetto delle difese del contribuente nel giudizio d’appello (“rappresenta che la notifica non è stata regolarmente operata come pure gli accertamenti”).
Non avendo la CTR espressamente trattato tale questione nella motivazione della decisione impugnata, ma essendo stato accolto integralmente l’appello principale erariale e rigettato quello incidentale del contribuente, si è formata sul punto una statuizione implicita di rigetto che il ricorrente ha quindi legittimamente impugnato per violazione di legge, avendone interesse.
Tale censura è fondata.
Infatti, quanto all’impugnabilità meramente facoltativa dello stesso preavviso dell’iscrizione ipotecaria, questa Corte ha già avuto modo di chiarire chef–eq7sig”In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto nella specie, preavviso di iscrizione ipotecaria – non espressamente indicato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, ma cionondimeno avente natura di atto impositivo, rappresenta una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d’impugnazione con l’atto successivo.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26129 del 02/11/2017).
Quanto invece all’ammissibilità della contestazione della mancata notifica degli atti impositivi presupposti, rispetto all’iscrizione ipotecaria, è stato già precisato che in tema di contenzioso tributario, costituisce, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., requisito di ammissibilità dell’impugnazione dell’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, per far valere vizi inerenti ad un atto pregresso autonomamente impugnabile, quale l’iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale, la mancata notificazione di tale atto anteriore; ne consegue che l’eccezione di decadenza quanto alla iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, per difetto di notificazione, deve ritenersi esclusa nel caso in cui manchi una contestazione in proposito (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 25270 del 25/10/2017; conforme Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21123 del 13/10/2011).
Tanto premesso, va quindi accolto il secondo motivo, con la cassazione in parte qua della sentenza impugnata che, in ordine alla contestata notifica degli atti presupposti, ha omesso ogni motivazione ed ogni accertamento in fatto, che vanno effettuati nel giudizio di rinvio, in applicazione dei principi di diritto richiamati.
3. Con il terzo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, per avere il giudice a quo errato nel rigettare la sua eccezione relativa alla mancata notifica, prima dell’espropriazione, non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, dell’intimazione di adempimento del debito entro cinque giorni.
Assume infatti il ricorrente che la notifica dell’intimazione di pagamento – provata dall’Ufficio solo con la produzione della relativa documentazione in appello – sarebbe avvenuta irritualmente con la procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 2, ovvero con il deposito presso la Camera di commercio, sebbene il contribuente avesse già chiuso la propria posizione presso quest’ultima ed avesse altresì chiuso la propria partita Iva.
Inoltre, secondo il ricorrente, la notifica sarebbe stata eseguita il 29 ottobre 2016 e si sarebbe perfezionata solo il 20 novembre 2016, quindi successivamente all’iscrizione dell’ipoteca, avvenuta il 25 ottobre 2016, che avrebbe invece dovuto precedere ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.
Premesso quanto già rilevato in sede di trattazione del primo motivo in ordine alla legittimità della produzione documentale effettuata dall’Ufficio in appello, il motivo è infondato.
Infatti, ” In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”) non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell’intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni. Ne consegue la fondatezza del ricorso per cassazione con cui, pur denunciandosi la violazione di una disposizione inapplicabile (nella specie, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2), si lamenti nella sostanza l’omessa attivazione del contraddittorio, in quanto spetta al giudice il compito di qualificare giuridicamente i fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia. ” (Cass. Sez. 6 – 5, Sentenza n. 23875 del 23/11/2015).
Nello stesso senso è stato altresì precisato che “In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione di ipoteca ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis, introdotto con il D.L. n. 70 del 2011, conv. in L. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell’intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa, avendo quest’ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell’ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l’ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice.”(Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30534 del 22/11/2019).
Tanto premesso, deve quindi escludersi che la contestata previa notifica dell’avviso d’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, ridetto art. 50, comma 2, costituisse di per sé un necessario presupposto di validità dell’impugnata iscrizione ipotecaria, non costituendo quest’ultima un atto di espropriazione forzata.
Deve parimenti escludersi, nel caso di specie, che la relativa eccezione del contribuente possa nella sostanza essere riqualificata giuridicamente come una censura di omessa attivazione del contraddittorio.
Infatti, il ricorrente, con il respinto primo motivo, ha contemporaneamente censurato specificamente la notificazione della comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria (di cui all’art. 77, comma 2-bis, introdotto con il D.L. n. 70 del 2011, convertito nella L. n. 106 del 2011, applicabile ratione temporis), ma solo limitatamente alla prova documentale di tale adempimento per la prima volta nel giudizio di secondo grado. Non è stato invece contestato sotto altri aspetti l’adempimento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis.
Pertanto, l’assolvimento del contraddittorio preventivo all’iscrizione ipotecaria è stato già oggetto specifico del primo motivo, nei limiti della sua documentazione in giudizio, ed è stato quindi autonomamente accertato, senza che possa pertanto ad esso sovrapporsi la riqualificazione dell’infondata censura relativa all’applicabilità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2.
P.Q.M.
Rigetta il primo ed il terzo motivo ed accoglie il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021