LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10242-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
MOLISANNIO SPA, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PODESTI N. 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO FORMICONI, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PROZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7161/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della Campania, depositata il 24/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all’epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello della Molisannio spa avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Benevento che, per quanto qui interessa, aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativa alla sentenza n. 2285/2016, limitatamente alla condanna della A.s.l. BN1 in essa contenuta ed alle cessioni di credito menzionate nello stesso provvedimento giudiziario.
La contribuente si è costituita con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42; del D.P.R. 131 del 1986, art. 37 e ss., e della L. n. 212 del 2000, art. 7.
Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, nell’accogliere il relativo motivo d’appello della contribuente, avrebbe erroneamente ritenuto che la motivazione dell’avviso di liquidazione (riprodotto in parte nel ricorso) non fosse sufficiente, benché riportasse il numero, la data di emissione e le parti della sentenza del tribunale di Benevento de qua e richiamasse la normativa di settore applicabile.
Il motivo è infondato.
Invero, in punto di diritto, la CTR ha applicato il principio già espresso da questa Corte, secondo cui “In tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica motivazione dell’avviso di liquidazione emesso non si traduce nel mero richiamo degli atti prodromici (nella specie, della sentenza divenuta definitiva), ma richiede anche la determinazione del tributo dovuto e l’indicazione degli elementi matematici posti alla base di tale quantificazione onde consentire al contribuente la verifica della correttezza del calcolo operato dall’Amministrazione finanziaria.” (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 24220 del 29/11/2016).
La necessità di specifica motivazione, nei termini affermati da questa Corte, appariva, come sostenuto dalla controricorrente, nel caso di specie ancor più evidente, in ragione della circostanza che (per quello che è dato ricavare dalla stessa sentenza della CTR, oltre che dal ricorso e dal controricorso), l’imposizione originaria attingeva le due statuizioni di condanna contenute nella sentenza tassata, rivolte verso parti condannate diverse e per titoli non coincidenti, oltre che ad atti menzionati nello stesso provvedimento giudiziario.
Tuttavia, come la CTR ha rilevato con argomentazione diffusa e puntuale (non attinta da censura, neppure nei limitati spazi consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la motivazione dell’avviso (così come riprodotta nel ricorso), non distingue – neppure ai fini della valorizzazione delle singole componenti dell’imposta, unitariamente quantificata – tra i diversi atti imponibili, né individua puntualmente quelli enunciati nella sentenza da registrare, omettendo quindi anche l’esposizione degli elementi e dei criteri del calcolo operato dall’Ufficio.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021