LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16924/2019 R.G., proposto da:
O.Z., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Caliendo, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;
– intimata –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 28 novembre 2018 n. 2758/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’8 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
O.Z. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 28 novembre 2018 n. 2758/08/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di dieci intimazioni di pagamento in dipendenza di altrettante cartelle esattoriali per tributi erariali e locali, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “EQUITALIA CENTRO S.p.A.” (alla quale l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e’, poi, succeduta ex lege) avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia col n. 445/03/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, dichiarando l’inammissibilità dell’appello sul presupposto della tardiva impugnazione delle intimazioni di pagamento. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20,21 e 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stata erroneamente dichiarata dal giudice di secondo grado, in riforma della sentenza impugnata, l’inammissibilità del ricorso originario della contribuente, nonostante la tempestività della sua notifica.
2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 21 e 22, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stata implicitamente valutata dal giudice di secondo grado la tardiva costituzione della contribuente nel giudizio di primo grado.
Ritenuto che:
1. Preliminarmente, si rileva che il ricorso per cassazione è stato correttamente notificato da O.Z. (anche) all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che è medio tempore succeduta alla “EQUITALIA CENTRO S.p.A.”.
1.1 Invero, in tema di giudizio di legittimità, la notifica del ricorso al successore ex lege dell’agente della riscossione già parte in causa, cioè alla sopravvenuta Agenzia delle Entrate Riscossione, è invalida se eseguita al difensore nominato dal precedente agente della riscossione, perché l’ultrattività del mandato in origine conferito prima dell’istituzione del nuovo ente non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso, essendo la cessazione dell’originario agente della riscossione ed il subentro automatico del suo successore disposti da una norma di legge, il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2016, n. 225; tale invalidità, tuttavia, integra una nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, vuoi a seguito della rinnovazione di quella notificazione, da eseguirsi, ove non già avvenuta, alla stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione nella sua sede o al suo indirizzo di posta elettronica certificata (in termini: Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4845; Cass., Sez. Un., 8 giugno 2021, n. 15911).
2. Per il resto, il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo, che, peraltro, attiene alla costituzione in giudizio della ricorrente e non è stato investito dalla sentenza impugnata.
2.1 Nel giudizio tributario, la litispendenza si determina con la notifica del ricorso, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 20, e non con la successiva costituzione in giudizio del ricorrente, ai sensi del medesimo D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, costituendo questo un adempimento ulteriore che non incide sull’esistenza del processo, ma ne preclude la sola prosecuzione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 17 dicembre 2014, n. 26535; Cass., Sez. 65, 30 maggio 2016, n. 11087; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2020, n. 24288).
2.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale ha erroneamente considerato, ai fini del computo per la decorrenza del termine D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 21, per l’impugnazione delle intimazioni di pagamento, la trasmissione del ricorso notificato alla Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 22, per la costituzione in giudizio (14 gennaio 2014), anziché la notifica del ricorso D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 20, alla “EQUITALIA CENTRO S.p.A.” (13 dicembre 2013), che era stata tempestiva rispetto alla notifica degli atti impugnati (8 novembre 2013).
3. Valutandosi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo, dunque, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l’assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 8 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021