Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28825 del 19/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8420/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

T.E., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Alberto Marcheselli, con studio in Genova, e dall’Avv. Marina Milli, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 31 luglio 2019 n. 949/06/201;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’8 luglio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 31 luglio 2019 n. 949/06/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA relative all’anno 2008 (con i relativi accessori), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di T.E. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova il 22 ottobre 2014 n. 1977/10/2014, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il contraddittorio preventivo con il contribuente fosse stato violato, essendo stato notificato l’avviso di accertamento prima del decorso di 60 giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica. T.E. si è costituito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato per la cassazione della sentenza impugnata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso con il procedimento ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta redatta dal relatore designato è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

Con riguardo al ricorso principale Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 24, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stata erroneamente ritenuta dal giudice di appello l’inadempienza dell’amministrazione finanziaria all’obbligo del contraddittorio preventivo con la contribuente in relazione a verifica c.d. “a tavolino”, senza distinguere tra tributi “armonizzati” e tributi “non armonizzati”.

Con riguardo al ricorso incidentale condizionato Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato erroneamente omesso dal giudice di appello il rilievo dell’inammissibilità dei motivi di gravame sotto il profilo della carenza di specificità.

Ritenuto che:

Con riguardo al ricorso principale 1. Premesso che la ratio decidendi della sentenza impugnata è incentrata in via esclusiva (per il preliminare rilievo del carattere “assorbente”) sull’esame del motivo attinente alla violazione del contraddittorio endo-procedimentale (come si desume dall’esordio della motivazione: “Ritiene questa Commissione che il motivo di gravame sopra riportato sia infondato, e assorbente gli altri motivi di gravame, e pertanto che la sentenza di primo grado vada confermata”), il motivo è fondato.

1.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di tributi “non armonizzati” (come l’IRPEF e l’IRAP), l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio nel corso del procedimento non sussiste per gli accertamenti c.d. “a tavolino”, per cui non si pone la questione di un’eventuale inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7; tuttavia, tale principio non vale per i tributi “armonizzati” come VIVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (tra le tante: Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24823; Cass., Sez. 6-5, 29 ottobre 2018, n. 27420; Cass., Sez. 6-5, 5 novembre 2020, n. 24793; Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2020, n. 29726; Cass., Sez. 5, 6 luglio 2021, nn. 19176 e 19177).

1.2 Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta al principio enunciato, avendo rigettato l’appello dell’amministrazione finanziaria senza considerare l’inapplicabilità della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, con riguardo all’IRPEF e all’IRAP e senza dar conto delle ragioni deducibili dal contribuente (ai fini della prova di resistenza) con riguardo all’IVA in sede di contraddittorio preventivo.

Con riguardo al ricorso incidentale condizionato 2. L’accoglimento del ricorso principale consente di scrutinare anche il ricorso incidentale condizionato.

2.1 Il motivo è infondato.

2.2 Secondo questa Corte, in tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì riguardi questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass., Sez. 5, 22 settembre 2017, n. 22095; Cass., Sez. 3, 12 giugno 2020, n. 11270; Cass., Sez. 5, 19 febbraio 2021, n. 4566; Cass., Sez. 1, 21 aprile 2021, n. 10838).

2.3 Nella specie, il ricorso incidentale condizionato censura l’inammissibilità di motivi di appello attinenti al merito della pretesa tributaria che non sono stati esaminati dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale ha fondato la decisione del gravame sulla sola nullità dell’avviso di accertamento per inosservanza della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 (“Ritiene questa Commissione che il motivo di gravame sopra riportato sia infondato, e assorbente gli altri motivi di gravame, e pertanto che la sentenza di primo grado vada confermata”).

2.4 Tuttavia, non risulta dalla sentenza impugnata né è stato dedotto dal ricorrente incidentale che l’inammissibilità dell’appello per aspecificità dei motivi sia stata eccepita nel giudizio di secondo grado.

2.5 Ad ogni buon conto, posto che la Corte di cassazione può rilevare d’ufficio una causa di inammissibilità dell’appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (tra le tante: Cass., Sez. 2, 19 ottobre 2018, n. 26525; Cass., Sez. 5, 6 agosto 2019, n., 20954; Cass., Sez. 5, 30 aprile 2020, n. 24094; Cass., Sez. 3, 14 novembre 2020, n. 24469), non si può escludere che tale omissione sia fatta valere da una parte come specifico motivo di ricorso (principale o incidentale) per cassazione.

2.6 Ciò detto, secondo il costante orientamento di questa Corte, nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia, comunque, espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, da ultime: Cass., Sez. 6-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5", 2 dicembre 2020, n. 27496; Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5, 10 marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852; Cass., Sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5, 27 maggio 2021, n. 14873).

Pertanto, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, non deve, quindi, consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Cass., Sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30341).

Si e’, inoltre, ritenuto che non vi è incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, tali da comportare l’inammissibilità dell’appello a termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 1, ove il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall’intero atto di impugnazione nel suo complesso (Cass., Sez. 6-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14582).

Non e’, quindi, necessaria ai fini dell’ammissibilità dell’appello la indicazione di specifici motivi in relazione a specifiche censure della sentenza impugnata, essendo sufficiente che l’appellante si riporti alle argomentazioni già sostenute nel grado di merito precedente, insistendo per la legittimità dell’avviso impugnato. (Cass., Sez. 5, 26 maggio 2021, n. 14582).

2.7 Nella specie, il tenore dell’atto di appello (secondo la trascrizione fattane nel controricorso, in ossequio al canone dell’autosufficienza) si sostanziava, comunque, in una censura della decisione di primo grado (“appare evidente l’errore in cui sono incorsi i giudici di primo grado”) in relazione all’esito degli accertamenti bancari nei confronti del contribuente. Per cui, nulla ostava all’esame nel merito della doglianza.

3. Pertanto, alla stregua delle precedenti argomentazioni, si deve accogliere il ricorso principale e rigettare il ricorso incidentale condizionato, cassare la sentenza impugnata e rinviare alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472