Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28830 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2019/2020 R.G., proposto da:

S.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Tiengo, con studio in Padova, elettivamente domiciliata presso l’Avv. Deborah Fortinelli, con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 17 giugno 2019 n. 488/02/2019, notificata il 31 ottobre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 23 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

S.C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 17 giugno 2019 n. 488/02/2019, notificata il 31 ottobre 2019, che, in controversia su impugnazione di due cartelle di pagamento per IRPEF relativa agli anni d’imposta 1983 e 1984, dopo la cassazione con rinvio della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 4 aprile 2011 n. 28/05/2011, in conseguenza della sentenza depositata dalla Corte Suprema di Cassazione il 4 aprile 2018 n. 8295, ha rigettato l’appello proposto in via principale dalla medesima ed ha accolto l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Padova col n. 182/04/2008, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che le cartelle di pagamento contenessero un chiaro riferimento ai prodromici avvisi di accertamento e che le modalità di calcolo degli interessi non dovessero essere esplicitate. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che le cartelle di pagamento fossero idoneamente motivate in relazione agli atti presupposti.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto che non occorresse l’indicazione nelle cartelle di pagamento delle modalità di calcolo degli interessi moratori e delle sanzioni pecuniarie.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo è infondato.

1.1. E’ pacifico che la cartella esattoriale che rinvii ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione, senza indicarne gli estremi in modo esatto, può essere dichiarata nulla soltanto ove il contribuente dimostri che tale difetto di motivazione abbia pregiudicato il proprio diritto di difesa e non anche quando la limitazione di detto diritto debba ritenersi esclusa in virtù della puntuale contestazione, in sede di impugnazione della cartella, dei presupposti dell’imposizione (tra le tante: Cass., Sez. 5, 19 aprile 2017, n. 9799; Cass., Sez. 6-5, 11 luglio 2018, n. 18224; Cass., Sez. 5, 5 dicembre 2018, n. 31410; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2019, n. 8149; Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17047; Cass., Sez. 5, 25 settembre 2020, n. 20189; Cass., Sez. 5, 10 novembre 2020, n. 25120; Cass., Sez. 6-5, 19 novembre 2020, n. 26403; Cass., Sez. 5, 26 novembre 2020, n. 26981; Cass., Sez. 5, 27 novembre 2020, n. 27138; Cass., Sez. 5, 26 gennaio 2021, n. 1560; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2021, n. 7952).

1.2 Nella specie, il giudice di appello si è attenuto al principio enunciato, avendo accertato che ciascuna cartella di pagamento conteneva (come si evince anche dalla riproduzione in ricorso del relativo contenuto, in ossequio al canone dell’autosufficienza) un preciso richiamo all’atto presupposto (cioè, all’avviso di accertamento), alla sua notifica, alla sua definitività (quest’ultima, per effetto della decisione in corso di causa della Corte di Cassazione), nonché all’ammontare della maggiore imposta, all’iscrizione a ruolo ed al computo degli accessori, consentendo alla contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa sulla pretesa impositiva (“Nelle cartelle vi è l’indicazione dell’avviso di accertamento posto a base della pretesa e la specificazione che la Cassazione ha statuito in proposito; il diritto alla difesa è stato rispettato”). 2. Anche il secondo motivo è infondato.

2.1 Per costante giurisprudenza di questa Corte, la cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del contribuente ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso (Cass., Sez. 5", 19 aprile 2017, n. 9799; Cass., Sez. 6"-5, 22 giugno 2017, n. 15554; Cass., Sez. 6A-5, 6 luglio 2018, n. 17767).

Comunque, quanto al profilo motivazionale concernente il calcolo delle sanzioni e degli interessi, è stato osservato che, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta; parimenti, anche in relazione al computo delle sanzioni adeguato è il riferimento alla norma di legge che ne prevede i criteri e/o alla tipologia della violazione da cui è possibile desumere i criteri legali di calcolo (in termini: Cass., Sez. 5, 8 marzo 2019, n. 6812).

2.2 Nella specie, il giudice di appello si è uniformato al principio enunciato, ritenendo che le modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni fossero agevolmente desumibili e verificabili mediante il rinvio alla disciplina normativa di riferimento. Difatti, le cartelle di pagamento in questione racchiudono (come si evince anche dalla riproduzione in ricorso del relativo contenuto, in ossequio al canone dell’autosufficienza) un esplicito richiamo al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (per il computo degli interessi) ed al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (per il computo delle sanzioni), enunciando l’esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di accessori.

3. Valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato.

4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 13.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 23 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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