Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28838 del 19/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31927-2019 proposto da:

COMUNE LATINA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI GRACCHI N. 128, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PONTECORVI, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO DI LEGINIO;

– ricorrente –

contro

STERLING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PASTEUR 78, presso lo studio dell’avvocato SIMONA TULLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2142/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. Il Comune di Latina propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 2142/19/2019, depositata il 9 aprile 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Latina, che aveva accolto il ricorso della Sterling s.r.l. contro l’avviso d’accertamento emesso nei confronti di quest’ultima, per l’anno d’imposta 2011, per omesso/parziale versamento dell’Ici, relativamente alla maggior imposta dovuta per un immobile di proprietà della stessa società, in conseguenza della nuova rendita catastale, scaturita dalla variazione del classamento del medesimo cespite.

La contribuente Sterling s.r.l. si è costituita con controricorso. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’ente territoriale ricorrente deduce la “Nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, in combinato disposto con il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2.”.

Assume il Comune ricorrente che il giudice a quo avrebbe errato nel ritenere che, in tema di imposta comunale sugli immobili, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, – in base alla quale le risultanze delle variazioni catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno (nel caso di specie dal 2012) successivo a quello nel corso del quale sono state annotate (il 19 gennaio 2011) negli atti catastali – si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga, come nel caso sub iudice, della procedura DOCFA (con dichiarazione presentata dalla s.r.l. proprietaria dell’immobile il *****).

La CTR ha infatti ritenuto che alla data dell’1 gennaio 2011, e per l’intera annualità, l’unica rendita catastale applicabile ai fini Ici era quella provvisoria denunciata con la dichiarazione presentata tramite la procedura DOCFA dalla contribuente; mentre soltanto a decorrere dall’1 gennaio 2012 poteva essere applicata la rendita definitivamente accertata dall’Agenzia del territorio, messa in atti il ***** e notificata alla stessa contribuente l'*****.

Il motivo è inammissibile per diverse ragioni, ciascuna sufficiente alla relativa declaratoria.

Infatti si riscontra la contemporanea prospettazione delle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, atteso che la lettura dell’intero corpo del relativo mezzo d’impugnazione evidenzia una sostanziale mescolanza e sovrapposizione di censure, che comporta l’inammissibile prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili (Cass. 23/10/2018, n. 26874; Cass. 23/09/2011, n. 19443; Cass. 11/04/2008, n. 9470), non risultando specificamente separati la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto (Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793).

Invero i diversi vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, risultano, nel contenuto del motivo, censure ontologicamente non distinte dallo stesso ricorrente e quindi non autonomamente individuabili, essendo inammissibile un intervento di selezione e ricostruzione del mezzo d’impugnazione da parte di questa Corte.

Inoltre, la prospettazione della censura di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in termini di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione” è radicalmente inammissibile, essendo diversa da quella applicabile ratione temporis, in ragione della data di emissione della sentenza d’appello impugnata.

Ancora, deve rilevarsi che non risulta adempiuto l’onere di contenuto-forma cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione, a pena d’inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito. (Cass. 15/01/2019, n. 777; Cass. 18/11/2015, n. 23575; Cass., S.U., 03/11/2011, n. 22726), in relazione ai documenti relativi alla dichiarazione presentata con la procedura DOCFA ed alla rettifica operata dall’Ufficio.

Inoltre, il ricorso è inammissibile anche perché, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017); mentre, nel caso di specie, il motivo non si misura con la specifica disciplina dell’Ici, relativamente, in particolare, all’orientamento giurisprudenziale al quale la CTR espressamente ha ritenuto di aderire.

Deve poi aggiungersi la genericità della supposta contraddittorietà della motivazione, che il ricorso si limita a segnalare apoditticamente come contraddittoria.

Ferma restando la rilevata inammissibilità del motivo, esso risulta comunque infondato.

Infatti, secondo questa Corte (il cui orientamento è espressamente richiamato dalla sentenza impugnata) “In tema di imposta comunale sugli immobili, la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, – in base alla quale le risultanze delle variazioni catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali – si applica anche quando il contribuente, ai fini della determinazione della rendita catastale, si avvalga della procedura DOCFA, poiché il termine di efficacia delle rendite stabilito dal detto art. 5, comma 2, è ispirato a ragioni di uniformità delle dichiarazioni e degli accertamenti e costituisce espressione del principio di uguaglianza.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21760 del 07/09/2018; nello stesso senso pure Cass. n. 22653/2019 in motivazione). Ne’, peraltro, nel caso di specie il Comune ricorrente ha, nel motivo, evidenziato la sussistenza di particolari ipotesi che possano derogare alla predetta disciplina generale (Cass. n. 11849/2017, in motivazione).

2. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472