LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33447-2019 proposto da:
MARINA DI CASTELLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ PUBLISERVIZI SRL, COMUNE DI CASERTA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3406/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 16/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. La Marina di Castello s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 3406/17/2019, depositata il 16 aprile 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello della Publiservizi s.r.l., concessionaria per la riscossione del Comune di Caserta, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva accolto il ricorso della predetta s.p.a. contribuente contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2011, in materia di Tarsu.
La CTR ha emesso la sentenza qui impugnata quale giudice del rinvio, investito dei ricorsi per riassunzione proposti sia dalla Publiservizi s.r.l. che dalla Marina di Castello s.p.a., e poi riuniti, all’esito dell’ordinanza n. 20502 del 2017 di questa Corte che, accogliendo il ricorso della concessionaria, in tema di ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, ha cassato la precedente sentenza di secondo grado, che aveva rigettato l’impugnazione di merito della s.r.l.
Sono rimasti intimati sia Publiservizi s.r.l. che il Comune di Caserta.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo e con il secondo motivo, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, la contribuente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nella sostanza, l’assenza, o la mera apparenza, di motivazione della sentenza impugnata, con particolare riferimento al mancato accoglimento dell’eccezione di nullità dell’accertamento controverso per le carenze della sua motivazione.
Il motivo è ammissibile, avendo la ricorrente indicato, in parte anche riproducendo i relativi atti, sia la proposizione della questione nel giudizio di merito (ovvero nel ricorso introduttivo, in appello e nel ricorso per riassunzione); sia la motivazione dell’atto impositivo, rigetto dell’omesso esame di un fatto storico decisivo, “risultante dagli atti di causa”.
A fronte di tale contestazione (della quale dà sinteticamente atto la stessa sentenza impugnata) e del relativo thema decidendum, che attingeva carenze della motivazione dell’accertamento in ordine all’individuazione degli immobili tassati, alla loro superficie, ed all’aliquota d’imposta o alla tariffa applicata, la CTR, con motivazione meramente assertiva e tautologica, si è limitata ad affermare che:
“a) il provvedimento oggetto del contendere risulta sufficientemente motivato essendo conforme alla normativa vigente;
b) l’eccezione non sussiste incertezza in riferimento agli immobili oggetto del provvedimento impugnato, atteso che dallo stesso si evince chiaramente il cespite cui fa riferimento”. Tale motivazione da un lato è sostanzialmente apodittica, non esplicando neppure indirettamente i parametri e l’oggetto della verifica positiva di “conformità alla normativa vigente” e della “certezza” dell’identificazione dei beni immobili; dall’altro è comunque limitata alla verifica della sola identificazione dei cespiti, mentre difetta del tutto di analisi delle ulteriori questioni relative alla loro superficie ed ai criteri di quantificazione della relativa imposta.
La formula resa dalla CTR integra quindi una motivazione solo apparente in quanto, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (Cass., Sez. 1 -, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, ex plurimis).
Infatti “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo per i necessari accertamenti in fatto, oltre che per ogni altra questione rimasta assorbita.
2. Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, n. 4, censurando la mancata disapplicazione, da parte del giudice a quo, del regolamento del Comune di Caserta, nella parte in cui prevede l’applicazione alle camere di albergo, destinate all’uso abitativo dei clienti ospitati, non delle tariffe previste per le civili abitazioni, ma di quella prevista per gli esercizi commerciali.
PQM
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021