Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28840 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 268-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

T.R., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO FLACCAVENTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3620/05/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 29/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza n. 3620/05/2019 della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, depositata il 29 maggio 2019, che, in controversia avente ad oggetto l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 1855/05/2018, depositata dal medesimo giudicante il 4 maggio 2018 e passata in giudicato, aveva riconosciuto a T.R. il rimborso pari al 90% dell’IRPEF versata negli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992. Costituitasi nel giudizio d’ottemperanza proposto dal ricorrente, l’Amministrazione ha dedotto di aver ottemperato alla predetta sentenza per effetto della convalida del rimborso richiesto e del pagamento della somma pari al 50% dell’importo dovuto, ai sensi del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017 n. 123.

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso per ottemperanza, nominando un commissario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari per disporre l’integrale pagamento delle somme riconosciute al contribuente dal giudicato tributario.

Il contribuente si è costituito in questo giudizio con controricorso.

Sulla proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., si è instaurato il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, quale novellato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria debba ottemperare al giudicato tributario con il pagamento dell’intera somma liquidata dalla sentenza divenuta irrevocabile.

Preliminarmente, il Collegio, discostandosi (come è consentito: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 8999 del 16/04/2009; Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7605 del 23/03/2017) dalla proposta del relatore, rileva che il ricorso è autosufficiente ed ammissibile, giacché reca tutti gli elementi necessari e sufficienti per illustrare la censura proposta avverso la decisione impugnata, in considerazione della ratio decidendi di quest’ultima.

Invero, la lettura coordinata del dispositivo e della sintetica motivazione che compongono la decisione della CTR evidenziano che quest’ultima si basa sulla considerazione che il rimborso accertato e liquidato dalla sentenza di merito passata in giudicato debba essere pagato integralmente al contribuente e che l’Ufficio non abbia provveduto al relativo saldo.

Muovendo da tale premessa, la decisione non considera, e non applica, il D.L. 20 giugno 2017, n. 91, predetto art. 16-octies, che infatti neppure cita. Lo stesso riferimento, nella motivazione, all’allegazione dell’Agenzia in ordine al “probabile” pagamento della metà del rimborso disposto dalla sentenza da ottemperare, è ridotto alla mera circostanza di un eventuale adempimento parziale dell’obbligazione integrale, la cui totale debenza non viene criticamente esaminata, sotto il profilo giuridico, dalla CTR, che la dà per necessariamente presupposta sulla base del giudicato.

2. Tanto premesso, il motivo è fondato.

Nella sostanza, l’errore imputato al giudice dell’ottemperanza è di non aver considerato che il D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, non riguarda le sole ipotesi in cui il diritto al rimborso venga accertato dall’amministrazione finanziaria in sede amministrativa, ma anche quelle in cui – come nel caso di specie – il diritto al rimborso sia stato accertato in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata.

Per consolidato orientamento di questa Corte, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta (il D.L. n. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123), attuata con provvedimento amministrativo, in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull’esecuzione del medesimo (Cass., Sez. 5, 8 gennaio 2018, n. 227; Cass., Sez. 6-5, 14 marzo 2018, n. 6213; Cass., Sez. 6-5, 26 gennaio 2021, n. 1640).

Pertanto, le eventuali questioni concernenti i limiti delle risorse stanziate ed i conseguenziali provvedimenti liquidatori attengono soltanto alla fase esecutiva e/o di ottemperanza (tra le tante: Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2019, n. 2846; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2019, n. 5300; Cass., Sez. 6-5, 26 gennaio 2021, n. 1640; Cass., Sez. 6-5, 1 febbraio 2021, n. 2192; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8393). In tal senso, è stato ribadito che la norma sopravvenuta di cui al D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, che, a parziale modifica della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, ha previsto che i rimborsi delle maggiori imposte pagate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, siano disposti solo fino a concorrenza dello stanziamento previsto dalla stessa norma, non incide sul titolo della ripetizione, operando esclusivamente nella sua fase esecutiva e/o di ottemperanza. Tale modifica, inoltre, attesa la mancanza di disposizioni transitorie, opera con efficacia limitata ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di legge sopravvenuta che delinea un diverso procedimento amministrativo di rimborso (Cass., Sez. 6-5, 21 febbraio 2020, n. 4570; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8393; Cass., Sez. 6-5, 22 aprile 2021, nn. 10714 e 10716).

Sulla base della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665, quale novellato dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, il provvedimento adottato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 26 settembre 2017, prot. n. 195405, ha stabilito le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa, disponendo che i rimborsi delle istanze presentate entro l’1 marzo 2010 e liquidate secondo l’ordine cronologico di presentazione subiscano la riduzione del 50% sulle somme dovute.

Deve dunque ritenersi che, anche con riferimento alla fattispecie sub iudice, l’applicabilità dello ius superveniens in questione, in sede di ottemperanza, non sia pregiudizialmente preclusa dal giudicato formatosi sulla sentenza che ha accertato e liquidato integralmente il rimborso dovuto, non potendo assumere rilievo la distinzione, confliggente con la normativa richiamata, tra rimborso accertato in sede amministrativa, soggetto a limiti quantitativi, e rimborso riconosciuto in sede giurisdizionale con efficacia di cosa giudicata, da attribuire al contribuente nella sua integralità.

Ed infatti questa Corte ha già chiarito che ” E’ peraltro consequenziale che, se la questione attiene alla fase esecutiva, qualunque sia il titolo del rimborso, compreso quello giudiziale, esso sarà sottoposto alle modalità regolamentate dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito con L. n. 123 del 2017.” (Cass., Sez. 5, n. 7368 del 15.03.2019).

Pertanto, anche ove il giudice della cognizione abbia riconosciuto la spettanza al contribuente del diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l’entità del rimborso concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la conseguente riduzione. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata dal giudice dell’ottemperanza.

3. Nella sentenza impugnata, il giudice dell’ottemperanza ha fatto malgoverno del principio enunciato, demandando al commissario ad acta di dare attuazione integrale al giudicato tributario, non tenendo in alcun conto le disposizioni del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017 n. 123 nella determinazione del quantum debeatur, senza neppure verificare se risultasse che l’ammontare delle istanze di rimborso presentate eccedesse le complessive risorse stanziate dal D.L. 20 giugno 2017, n. 91, citato art. 16-octies, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2017, n. 123, e, quindi, provvedere di conseguenza.

E’ rimasta dunque assorbita ogni verifica sul punto ed ogni questione ad essa relativa, che troveranno sede nel giudizio di rinvio.

Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice a quo perché provveda in base ai predetti principi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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