LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 654-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
F.S., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO NUNZIANTE CESARO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5800/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 02/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 5800/04/2019, depositata il 2 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania- sezione staccata di Salerno, ha dichiarato inammissibile l’appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributarla provinciale di Salerno, che aveva accolto il ricorso dell’avv. F.S. contro l’avviso d’accertamento emesso nei suoi confronti, per l’anno d’imposta 2011, in materia di Irap ed Irpef.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto che l’appello erariale fosse inammissibile per difetto di specificità dei motivi di gravame, in quanto riproduttivi delle argomentazioni già proposte in primo grado.
Il motivo è ammissibile e fondato.
Invero l’atto d’appello (i cui motivi sono stati peraltro sintetizzati nella stessa sentenza dalla CTR, nella narrazione dei fatti di causa) è stato, oltre che richiamato, anche riprodotto in parte nel ricorso per il quale si procede (alle pagg. 6 ss.), così consentendo di verificare come in esso fosse premessa e contestata la decisione di prime cure, in merito alla ricorrenza degli elementi qualificativi del rapporto di lavoro controverso come subordinato. Infatti la riproposizione delle censure già proposte in primo grado dalla contribuente è stata preceduta comunque dalla formulazione di un primo motivo di impugnazione, attinente l’omessa motivazione da parte del giudice di primo grado.
Deve quindi ritenersi che l’atto d’appello erariale non contenesse la mera riproposizione delle argomentazioni proposte in primo grado, premettendo invece alle censure in merito la critica alla decisione di prime cure, che censurava nel suo complesso.
Ne consegue che la successiva specifica riformulazione delle difese erariali, già proposte in primo grado, svolgeva una funzione critica della decisione impugnata, che non le aveva accolte.
Nello stesso senso, peraltro, si è espressa la stessa CTR quando, nella parte della sentenza che contiene la narrazione dei fatti di causa, descrivendo il contenuto dell’appello ha affermato che l’appellante ha preliminarmente denunciato il difetto di motivazione della sentenza, cui imputava di non spiegare in quale modo e sulla base di quali argomentazioni la CTP avesse accolto il ricorso introduttivo.
Ai fini della valutazione di tale formulazione dell’impugnazione di merito, sotto il profilo della sua sufficiente specificità e quindi della sua ammissibilità, deve considerarsi che, secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, al quale si intende dare ulteriore continuità, nel processo tributario:
la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707, ex plurimis);
e, comunque, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., 20/12/2018, n. 32954, ex plurimis).
Non sussiste pertanto, nel caso di specie, l’inammissibilità dell’appello, per la genericità dei motivi dell’impugnazione, dichiarata erroneamente dalla sentenza d’appello impugnata, che va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla, cui demanda di provvedere anche alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021