Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28857 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24104-2016 proposto da:

R.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato GAETANO CUCUZZA, e dall’Avvocato GIANLUCA DE BIASI, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

RI.CR., rappresentata e difesa dall’Avvocato DANIELE NICHOLAS BOSCHI, e dall’Avvocato FRANCESCO VANNICELLI, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonché

R.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 140/2016 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO, depositata il 19/5/2016;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza non partecipata del 18/5/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con sentenza del 2015, pronunciando sulla domanda di divisione giudiziale dell’eredità di C.A. proposta dalla figlia Ri.Cr. nei confronti dei fratelli R.C. e di R.P., dopo aver dato atto dell’acquisto in corso di causa ed in via transattiva da parte di R.C. della quota della sorella R.P., ha accertato che R.C. era erede della madre ed, a seguito della collazione per imputazione del valore dei beni immobili e delle somme di denaro da lui ricevute in donazione dalla de cuius, ha accertato che l’attrice era titolare, nei confronti dello stesso, di un credito pari ad Euro 13.608,79 per relictum e di Euro 260.404,88 per differenza rispetto al valore della quota.

1.2. R.C. ha proposto appello avverso la sentenza del tribunale chiedendo di accertare e dichiarare che il contratto denominato “donazione con onere per il donatario” era in realtà un contratto di assistenza e, come tale, non produttivo degli obblighi di restituzione all’asse ereditario dei beni oggetto delle disposizioni contrattuali, ed, in via subordinata, ove non si concordasse sulla natura di contratto di assistenza, di accertare e dichiarare che il contratto denominato “donazione con onere per il donatario” era qualificabile come donazione modale soggetta a dispensa tacita dalla collazione.

1.3. Ri.Cr. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. R.P. è rimasta contumace.

2.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.

2.2. La corte, in particolare, ha esaminato, innanzitutto, il motivo di censura con il quale l’appellante aveva dedotto che il contratto con il quale in data 16/1/2007 la madre gli aveva trasferito l’intero patrimonio immobiliare, nonostante la sua qualificazione come “donazione modale”, era, in realtà, un contratto atipico di assistenza equiparabile al contratto di rendita vitalizia: e l’ha ritenuto infondato. La corte, sul punto, dopo aver premesso che nell’atto in data 16/1/2007 l’obbligo di assistenza viene genericamente indicato come “prestare assistenza morale e materiale alla medesima donante per tutta la durata della sua vita, provvedendo a tutte le necessità ed incombenze, compresa l’eventuale assistenza in caso di malattia senza nulla omettere” e che, “a titolo meramente esemplificativo”, l’onere dovrà consistere nell’esecuzione, da parte del donatario o dei suoi familiari, di una serie di prestazioni, come l’assistenza morale consistente nel dar compagnia, anche notturna, alla donante a sua semplice richiesta, e il mantenimento continuativo della stessa a semplice richiesta ed a prescindere dallo stato di bisogno, ha ritenuto che, pur a fronte della lunga descrizione dei possibili obblighi, nessuno degli stessi aveva carattere specifico ed era suscettibile di essere identificato nel quantum o nel modo, né era stabilito un termine iniziale di prestazione dell’assistenza, essendo rimesso non ad una attuale o futura necessità ma addirittura alla condizione meramente potestativa della donante in relazione al suo desiderio di avere compagnia, di essere assistita o mantenuta pur non avendone bisogno. Si tratta, quindi, ha osservato la corte, di una pattuizione nella quale non è ravvisabile un nesso sinallagmatico rispetto al trasferimento dell’immobile, non essendo il trasferimento legato ad un interesse concreto, attuale o futuro, individuato o individuabile, della donante che possa costituire causa del trasferimento medesimo, e cioè con una obbligazione di assistenza legata ad uno stato di bisogno il cui contenuto sia oggettivamente determinabile e non rimesso alla discrezionalità (nemmeno attuale, ma futura) della beneficiaria. La non attualità dell’obbligo di assistenza e la mera eventualità futura dello stesso impediscono, quindi, di ritenere un nesso sinallagmatico tra il trasferimento e l’obbligo di assistenza. D’altra parte, l’adempimento dell’obbligo di assistenza non è mai stato richiesto mentre, come ammesso dallo stesso appellante, le necessità della madre nell’ultimo periodo di vita sono state soddisfatte affiancandole una “badante”. La corte, in definitiva, ha ritenuto che fosse corretta e condivisibile la statuizione del tribunale che, in conformità alla manifestazione di volontà espressa dalla scelta del nomen iuris con il quale il contratto è stato qualificato con l’assistenza di un notaio (senza, peraltro, che della difformità di tale scelta rispetto alla reale intenzione delle parti non era stata data alcuna spiegazione plausibile), aveva qualificato il contratto stipulato tra C.A. e R.C. come donazione modale.

2.3. Ne’ è fondata, ha proseguito la corte, la generica e solo apparentemente motivata critica che l’appellante ha mosso alla sentenza per aver escluso la natura onerosa del contratto per la sproporzione tra il valore dei beni e il possibile costo per l’adempimento dell’obbligazione di assistenza, considerato che la C. era economicamente autosufficiente. D’altra parte, al momento della stipula, vi erano condizioni tali da rendere evidente la sproporzione tra il valore dei beni donati (stimato dal consulente tecnico d’ufficio in 800.000,00 Euro circa) e il possibile futuro onere da adempiere.

2.4. La corte, poi, ha escluso la fondatezza delle censure mosse dall’appellante alla sentenza impugnata per non aver determinato il valore dell’onere imposto con l’atto di donazione. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che, per non alterare la proporzione delle rispettive quote, l’onere dev’essere portato in diminuzione sul valore della donazione e che spetta alla parte che l’invoca il compito di provare e rendere disponibili all’apprezzamento gli elementi di fatto dai quali si possa desumere il valore dell’onere sopportato, ha ritenuto che, nel caso in esame, poiché l’onere in questione non è mai stato sopportato dal donatario, il trasferimento patrimoniale netto del quale lo stesso ha beneficiato corrisponde al valore degli immobili coì come determinato dal consulente tecnico d’ufficio.

2.5. La corte, quindi, ha provveduto ad esaminare il motivo con il quale l’appellante ha censurato la sentenza impugnata per non aver considerato le circostanze, da lui allegate e non contestate, dalle quali si sarebbe dovuto desumere una dispensa tacita dalla collazione: e ne ha ritenuto l’infondatezza. Innanzitutto, ha osservato la corte, le circostanze dalle quali si dovrebbe desumere la dispensa tacita (e cioè il fatto che la donazione stipulata nel contesto della più ampia divisione dei beni lasciati dal padre R.D., il fatto che la donazione era stata compilata dal notaio alla presenza anche delle sorelle, il fatto che la madre avrebbe vissuto quale usufruttuaria in un immobile adiacente alla sede dell’attività commerciale del figlio, il fatto che il figlio C. si sarebbe assunto anche l’obbligo di assistenza, il fatto che la finalità perseguita e condivisa dalle sorelle era stata quella di lasciare a quest’ultimo i beni necessari per la prosecuzione dell’azienda agricola del padre) sono state immediatamente contestate da Ri.Cr. sin dalla prima udienza e dalla prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, mentre l’appellante, pur avendo genericamente lamentato la mancata ammissione della prova in primo grado, non ha riproposto nel giudizio d’appello alcuna istanza istruttoria diretta a dimostrare queste circostanze, le quali, pertanto, devono ritenersi indimostrate. D’altra parte, ha aggiunto la corte, la dispensa tacita dalla collazione, per essere compatibile con la ricostruzione della stessa come clausola della donazione e come tale a forma solenne, deve essere desunta dal contenuto o dell’atto o dagli strumenti negoziali utilizzati per l’attribuzione patrimoniale, laddove, al contrario, le circostanze esposte sono estrinseche e, comunque, non pertinenti, non essendovi alcun collegamento tra l’asserita volontà della madre di dispensare dalla collazione e la conoscenza da parte delle sorelle della donazione e della finalità della stessa di consentire la prosecuzione dell’azienda agricola paterna, mettendo a disposizione da subito del figlio C. i terreni di cui era comproprietaria sia per la quota sua che per quella a lei pervenuta dalla successione al marito. Anzi, ha aggiunto la corte, proprio l’attribuzione di tale immediata disponibilità in proprietà dei beni, e la sostanziale predeterminazione della divisione tra i figli del proprio patrimonio ben giustificano l’onere imposto, anche in considerazione dei rilievi esposti in ordine al suo incerto contenuto, e non autorizzano affatto una interpretazione come dispensa tacita dalla collazione.

3. R.C., con ricorso notificato il 17/10/2016, illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, dichiaratamente notificata il 13/7/2016.

4. Ri.Cr. ha resistito con controricorso e depositato memoria. R.P. è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1872 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, ribadendo la natura donativa dell’atto con il quale il 16/1/2007 la madre gli aveva trasferito il suo patrimonio immobiliare, ha escluso la sua configurazione come contratto atipico di assistenza equiparabile al contratto di rendita vitalizia sul rilievo che, nell’atto in questione, mancherebbe l’obbligo dell’acquirente, pattuito quale corrispettivo della cessione dell’immobile, di prestare assistenza materiale e morale in favore della beneficiaria che sia oggettivamente determinabile, quanto al contenuto e ai tempi di esecuzione, e non rimesso alla futura discrezionalità di quest’ultima.

5.2. Così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello non ha considerato che l’atto del 16/1/2007 contiene le clausole, trascritte nella sentenza impugnata, nelle quali, al contrario, le prestazioni oggetto dell’obbligazione assistenziale sono analiticamente descritte ed elencate. Si tratta, peraltro, ha aggiunto il ricorrente, di prestazioni agevolmente quantificabili in quanto attengono al soddisfacimento continuativo di tutte le esigenze di vita, materiali e morali, della donante, tali da garantire alla stessa il medesimo tenore di vita, adeguato alla sua posizione sociale.

5.3. Dal tenore delle clausole in questione risulta, peraltro, che le obbligazioni assistenziali erano immediatamente esigibili e dovevano essere, quindi, adempiute sin dalla stipula dell’atto e per tutta la vita della donante, alla cui discrezionalità erano rimesse solo le modalità di esecuzione delle prestazioni pattuite.

5.4. La corte d’appello, quindi, ha erroneamente escluso, ha aggiunto il ricorrente, la configurazione del contratto in questione come contratto atipico di assistenza e, quindi, l’applicazione allo stesso, della disciplina in tema di rendita vitalizia prevista dall’art. 1872 c.c., trattandosi di contratto nel quale il R. si era impegnato ad eseguire prestazioni che, per entità e durata, non potevano essere predeterminate alla data di stipula dell’atto in quanto erano strettamente connesso alle esigenze, allo stato di salute e alla durata della vita della disponente beneficiaria dell’assistenza.

5.5. Ne’ rileva, ha concluso il ricorrente, l’asserita sproporzione tra il valore dei beni e il possibile costo per l’adempimento dell’obbligazione di assistenza poiché il tratto caratterizzante del contratto di assistenza è proprio l’incertezza obiettiva iniziale tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante e quello del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio.

6. 1. Il motivo è infondato. Ai fini della qualificazione giuridica di un contratto, ha rilievo, infatti, l’indagine sulla causa, oggettivamente intesa come funzione essenziale e caratterizzante del contratto medesimo, in relazione al risultato immediatamente perseguito dalle parti, e non anche la ricerca degli ulteriori fini soggettivi che abbiano spinto i contraenti a negoziare, ancorché inseriti in clausole accessorie dell’atto. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno correttamente qualificato come donazione modale il contratto avente ad oggetto il trasferimento, a titolo gratuito, della proprietà degli immobili della C. in favore del figlio R.C. con l’obbligo, in capo al beneficiario, di prestare assistenza alla donante, perché hanno fondato tale statuizione sulla corretta esclusione di un vincolo di sinallagmaticità fra il trasferimento in favore del figlio e la prestazione al medesimo imposta, quest’ultima non attinendo alla causa del negozio, ma configurando una mera limitazione del beneficio, volta al perseguimento di ulteriori fini della donante. E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che, in tema di attribuzioni patrimoniali a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiato, se tale peso non assume carattere di corrispettivo ma costituisce, invece, una modalità del beneficio. Invero, l’aggiunta del modus non snatura l’essenza della donazione, non potendo assegnarsi allo stesso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus viene ad essere limitata (così, testualmente, Cass. n. 13876 del 2005). E costituisce indagine di fatto, attinente all’interpretazione del contratto, stabilire se l’onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un modus oppure valga ad imprimere al negozio carattere di onerosità e l’apprezzamento del giudice del merito circa il carattere modale della donazione è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato (Cass. n. 13876 del 2005 cit.).

6.2. L’impugnata sentenza ha fatto corretto uso di tali principi: lì dove, in particolare, con apprezzamento logicamente corretto e non censurato per omesso esame di fatti decisivi, ha ritenuto, in applicazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., di qualificare il contratto in questione come donazione modale, ritenendo, evidentemente, chiaro il contenuto dello stesso alla luce sia della genericità e dell’indeterminatezza delle prestazioni assistenziali ivi esposte, sia del nomen iuris attribuito al contratto medesimo, tanto più alla luce del fatto che era stato redatto da un notaio, nonché del comportamento successivo della disponente, che non aveva mai chiesto al figlio l’adempimento dell’obbligazione assistenziale. Pertanto, costituisce ipotesi del tutto soggettiva quella sostenuta dal ricorrente, secondo la quale si tratterebbe di un contratto di assistenza, o mantenimento, e non di donazione modale.

6.3. Questa Corte, del resto, ha osservato che nella donazione cui acceda un onere che comporti l’obbligo, giuridicamente coercibile, del donatario di effettuare prestazioni periodiche in favore del donante o di un terzo per tutta la vita contemplata, la disposizione modale costituisce un elemento accessorio dell’atto di liberalità in quanto con esso il disponente mira ad attuare un fine che si aggiunge a quello principale del negozio a titolo gratuito, operando come ulteriore movente di questo, senza peraltro condizionarne l’attuazione e senza che, pur quando la disposizione modale preveda a carico del donatario la prestazione di una rendita vitalizia a favore del disponente, resti modificata la natura e la causa della donazione (Cass. n. 7679 del 1986).

6.4. L’aggiunta del modus non snatura, quindi, l’essenza della donazione, non potendo assegnarsi ad esso la funzione di corrispettivo, con la sussunzione della donazione modale nella categoria dei contratti a titolo oneroso, ma comporta che la liberalità, che resta sempre la causa del negozio, attraverso il modus, viene ad esserne limitata, con la conseguenza che, nel concorrere alla successione dell’ascendente, i figli (legittimi e naturali) e i loro discendenti (legittimi e naturali), essendo tenuti a conferire ai coeredi tutto ciò che direttamente e indirettamente abbiano ricevuto dal defunto (art. 737 c.c.), sono assoggettati all’obbligo della collazione anche nell’ipotesi di donazione modale, limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il valore dell’onere (Cass. n. 5888 del 1985; così, Cass. n. 6925 del 2015, in motiv.).

7. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 737 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso che l’onere assunto da R.C. in sede di donazione avesse un costo stimabile e detraibile dal valore dei beni da portare in collazione senza, tuttavia, considerare che il valore degli oneri imposti allo stesso era stato dettagliatamente indicato in sede negoziale e che, pertanto, il valore dell’onere, costituito al peso patrimoniale che la prestazione modale richiederebbe al donatario, da considerarsi con giudizio prognostico e non ex post, doveva essere detratto dal valore degli immobili che gli erano stati donati, da portare in collazione.

8.1. Il motivo è infondato. L’imposizione di un onere, come detto, non snatura l’essenza della donazione, trasformandola in un contratto a titolo oneroso: tuttavia, poiché l’onere comporta una diminuzione di valore della donazione, incidendo sull’ammontare del trasferimento patrimoniale, la determinazione del valore da considerare ai fini della collazione dev’essere effettuata tenendo conto del valore dell’onere, che, pertanto, deve essere detratto dal valore del bene donato (Cass. n. 6925 del 2015, che ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui non aveva tenuto conto del valore delle prestazioni che costituivano il modus imposto alla donataria, consistente nell’obbligo di prestare cure ed assistenza morale e materiale, con obbligo di permanenza della donataria al domicilio del donante, sul rilievo che, così opinando, il giudice del gravame non aveva considerato che l’onere in questione, pur non trasformando la donazione in un contratto oneroso, comportava comunque, così come specificamente dedotto dall’appellante, una limitazione di valore della donazione, della quale doveva tenersi conto in sede di riunione fittizia).

8.2. Nel caso in esame, la corte d’appello si è attenuta all’enunciato principio, lì dove, in particolare, ha ritenuto che, a fronte del mancato adempimento delle prestazioni assistenziali da parte del donatario, che non ha quindi sopportato il relativo onere, il trasferimento patrimoniale netto del quale lo stesso ha beneficiato corrispondeva al valore degli immobili, così come determinato dal consulente tecnico d’ufficio.

9. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 737 e 1362 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la prova dell’esistenza di una dispensa tacita dalla collazione dei beni ricevuti in collazione, senza, tuttavia, considerare, per un verso, che le circostanze a tal fine allegate dal convenuto sin dalla sua costituzione in giudizio erano state tempestivamente contestate dall’attrice ma in un modo del tutto privo del necessario requisito di specificità, e, per altro verso, che tali circostanze erano chiaramente desumibili dall’atto e comunque ad esso inerenti, trattandosi di fatti che attestavano l’inequivocabile volontà da parte della de cuius di dispensare tacitamente il figlio dalla collazione degli immobili dedotti nell’oggetto dell’atto di donazione allo scopo di consentirgli di continuare l’azienda agricola del defunto padre. La corte d’appello, quindi, ha concluso il ricorrente, non ha adeguatamente valutato, al fine di ricostruire la volontà della de cuius, tutte le indicate circostanza di fatto, in tal modo violando l’art. 1362 c.c., che dà precedenza, in sede di ermeneutica contrattuale, alla volontà delle parti.

10.1. Il motivo è infondato. Il ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte in giudizio, hanno operato i giudici di merito: lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze istruttorie, hanno escluso (v. la sentenza, p. 16) la dimostrazione dei fatti (prima ancora della pertinenza degli stessi rispetto a tale fine: v. la sentenza, p. 17) dai quali il convenuto ha preteso di inferire la sussistenza della invocata dispensa tacita dalla collazione. La valutazione delle prove raccolte, però, compresa quella conseguente alla mancata contestazione, costituisce, invero, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio (nel caso in esame neppure invocato come tale) consistito, come stabilito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero senz’altro determinata differente ricostruzione della vicenda.

10.2. Il compito di questa Corte, in effetti, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto, in modo non apparente né contraddittorio, delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.

10.3. La corte d’appello, invero, dopo aver preso atto (con statuizione rimasta del tutto incensurata) che l’appellante solo genericamente (e, quindi, inammissibilmente) aveva lamentato la mancata ammissione delle prove dirette a dimostrare le circostanze a tal fine dedotte, ha valutato le (residue) prove raccolte in giudizio, compresa la contestazione operata dall’attrice, ed ha, in fatto, ritenuto che le circostanze invocate dal convenuto al fine di dimostrare la sussistenza dell’eccepita dispensa tacita non erano state, in realtà, dimostrate. Ed una volta stabilito, come la corte ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5) per omesso esame di una o più circostanze decisive, che il convenuto (il quale, avendo eccepito la sussistenza di fatti ostativi alla collazione, ha l’onere di fornirne la prova: Cass. n. 15131 del 2005; Cass. n. 18625 del 2010; Cass. n. 8507 del 2011) non aveva dimostrato in giudizio i fatti dai quali pretendeva di poter desumere la sussistenza della dispensa tacita dalla collazione, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, vale a dire il rigetto dell’eccezione sollevata sul punto dal convenuto e, per l’effetto, l’assoggettamento a collazione dei beni donati.

10.4. L’apprezzamento delle prove svolta dalla corte, infine, si sottrae alle censure svolte dalla ricorrente anche sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducibile in cassazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, solo se ed in quanto si alleghi, rispettivamente, che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, o contraddicendola espressamente, e cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, e cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, ovvero che il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o che abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento laddove la prova era soggetta ad una specifica regola di valutazione. Resta, dunque, fermo che tali violazioni non possono essere ravvisate, come invece il ricorrente pretende, nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre: “se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d’ufficio), rientra però nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l’indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall’art. 115 c.p.c., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l’assunzione se già ammesse: v. art. 209 c.p.c.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie” (Cass. n. 11892 del 2016, in motiv.).

11. Il ricorso, per l’infondatezza di tutti i suoi motivi, dev’essere, quindi, rigettato.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

13. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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