Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28876 del 19/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29345-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE MONDOMARE FESTIVAL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 272/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 27/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 27 febbraio 2019 la Commissione tributaria regionale della Liguria accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Associazione Mondomare Festival avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2008, venivano accertate operazioni relative a spettacoli gratuiti non dichiarate e assoggettate ad Iva con aliquota del 10% e veniva altresì accertata l’indebita detrazione di Iva in relazione a costi sostenuti per l’organizzazione di spettacoli gratuiti non soggetti ad imposta. La CTR confermava la decisione impugnata con riguardo al primo rilievo, riformandola invece in relazione al recupero a tassazione dell’Iva ritenuta indetraibile in quanto afferente ad operazioni esenti o non soggette ad Iva.

Osservava la CTR – per quanto rileva in questa sede che sussisteva il diritto della contribuente alla detrazione Iva, in quanto spettante anche agli enti che non svolgono attività imprenditoriale, incontrando esso l’unico limite dell’inerenza nella specie non contestata – dei costi sostenuti alle manifestazioni organizzate dall’Associazione.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 27 settembre 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo.

La contribuente è rimasta intimata.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 2, e art. 3, comma 5. Deduce la ricorrente che è incontroverso che l’Associazione Mondomare Festival ha organizzato spettacoli a titolo gratuito percependo contributi a fondo perduto provenienti da enti pubblici e privati per la realizzazione di programmi di utilità generale di promozione della cultura e dell’arte e che la contribuente ha detratto l’Iva in relazione ai costi sostenuti per tali spettacoli. Trattandosi dunque incontestabilmente di spettacoli gratuiti fuori campo Iva, la detraibilità, sulla base della normativa indicata in rubrica, doveva essere quindi esclusa, senza che assumessero rilievo le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in merito alla inerenza dei costi.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 5, non costituiscono prestazioni di servizi e non sono pertanto soggette ad Iva le prestazioni gratuite relative agli spettacoli ed alle altre attività elencate nella Tabella C, allegata al decreto, nei limiti del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità. Gli spettacoli organizzati dalla contribuente, nei limiti indicati, rientrano nell’ambito di applicazione della norma, non assumendo rilievo la circostanza, posta a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, che la contribuente percepisse finanziamenti sotto forma di ingressi a pagamento ovvero di contributi pubblici o di sponsorizzazioni commerciali, non ponendosi tali finanziamenti in rapporto di sinallagmaticità rispetto alle prestazioni, le quali restavano di carattere gratuito.

I costi sostenuti dalla contribuente per l’organizzazione degli spettacoli gratuiti, pertanto, soggiacciono al divieto di detrazione delle operazioni esenti o comunque non soggette ad Iva sancito dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 2, il quale stabilisce, per l’appunto, che non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta.

A fronte di tale espresso divieto e non ricorrendo nella fattispecie alcuna delle ipotesi derogatorie previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, commi 2 e 3, risultano inconferenti le argomentazioni svolte nella decisione impugnata in ordine all’applicazione del principio generale della detraibilità dei costi inerenti anche agli enti che non svolgono attività imprenditoriale.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472