Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28878 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37423-2019 proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CONCETTA GAMBINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4218/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 16/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 16 maggio 2019 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Z.G., medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno ed in regime di intramoenia, contro l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2011, veniva recuperata a tassazione l’Iva sui compensi erogati per prestazioni rese in qualità di consulente tecnico su incarico di alcuni uffici della Procura della Repubblica. Osservava la CTR che il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, comma 1, lett. f), esclude l’assoggettamento ad Iva delle attività svolte dal consulente tecnico nei giudizi penali, in quanto costituenti esercizio di pubblica funzione, salvo che tale attività non venga svolta assieme ad altre di lavoro autonomo o d’impresa; poiché risultava documentalmente che il contribuente, nel periodo d’imposta in questione, era titolare di partita Iva per “attività di altri studi medici e poliambulatori specialistici”, doveva presumersi che lo stesso avesse svolto, nell’anno oggetto di accertamento, anche altre prestazioni professionali che esulavano da detta pubblica funzione, sì da rendere legittima la pretesa impositiva. Soggiungeva che spettava al contribuente l’onere di superare la suddetta presunzione adducendo la prova di fatti estintivi o modificativi. Avverso la suddetta sentenza, con atto del 13 dicembre 2019, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e ss., nonché delle risoluzioni ministeriali in materia, per avere la CTR omesso di rilevare che i redditi derivanti dalle prestazioni di consulente tecnico, rese in ambito penale da un medico dipendente del S.S.N. in regime di intramoenia, sono considerati redditi da lavoro dipendente e, come tali, non rilevanti ai fini Iva.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per ultrapetizione ex artt. 112 e 115 c.p.c. nella parte in cui la CTR avrebbe onerato il contribuente di fornire la prova anche di fatti non contestati e cioè l’esecuzione di ulteriori prestazioni professionali rispetto a quelle di consulente tecnico d’ufficio in ambito penale.

I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.

La Risoluzione dell’Agenzia delle entrate 19 ottobre 2015, n. 88/E, stabilisce: “in precedenti documenti di prassi (cfr., in specie, la risoluzione n. 42/E del 2007), si è chiarito che per i medici, dipendenti in rapporto esclusivo, autorizzati ad espletare la consulenza medico-legale a titolo personale al di fuori dell’attività intramuraria, occorre distinguere due eventualità:

a) quella in cui le prestazioni medico-legali siano rese all’Autorità giudiziaria, nell’ambito del procedimento penale;

b) quella in cui tali prestazioni siano rese nel quadro di un giudizio civile o eseguite per finalità assicurative, amministrative e simili.

Nel primo caso (giudizio penale), l’attività di consulenza prestata costituisce esercizio di pubblica funzione.

Il trattamento fiscale dei relativi compensi va, quindi, determinato D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) ex art. 50, comma 1, lett. f).

Siamo di fronte, pertanto, a compensi rientranti tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i quali, tuttavia, in base alla stessa disposizione, perdono tale qualificazione per essere attratti nella categoria reddituale propria del soggetto esercente la pubblica funzione, nell’ipotesi in cui questi svolga attività di lavoro autonomo o di impresa.

Le attività che costituiscono pubbliche funzioni, secondo la previsione del richiamato art. 50, lett. f), infatti, non sono di per sé idonee a configurare il presupposto soggettivo ai fini IVA, in quanto possono essere ricondotte all’esercizio di attività professionali o all’esercizio d’impresa solo se poste in essere da soggetti che svolgono altre attività di lavoro autonomo o d’impresa.

In tale ultima ipotesi, l’attività di consulenza tecnica d’ufficio nell’ambito di un giudizio penale assume rilievo anche ai fini IVA, con la conseguenza che la prestazione è assoggettata al tributo e deve essere documentata con fattura elettronica”.

Alla stregua del dato normativo di cui al t.u.i.r., art. 50, comma 1, lett. f, e delle indicazioni fornite dalla menzionata risoluzione, l’attività di consulente tecnico resa all’Autorità giudiziaria in ambito penale dal contribuente, medico dipendente del S.S.N. in regime di intramoenia, costituisce pubblica funzione e i relativi compensi rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e non sono pertanto assoggettati ad Iva, salvo che il contribuente svolga altre attività di lavoro autonomo o d’impresa.

In coerenza con il suddetto quadro di riferimento, la CTR ha rilevato che l'”appellato aveva aperto dall’01.10.06 una partita IVA per “attività di altri studi medici e poliambulatori specialistici”, partita poi chiusa, con decorrenza dal 31.12.13, in data 04.05.15" e ha desunto da ciò che il contribuente avesse svolto, nell’anno di imposta 2011, prestazioni professionali che esulavano da una pubblica funzione, con conseguente legittimità della pretesa impositiva.

Tali affermazioni non integrano il dedotto vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata, atteso che, dall’esame dell’avviso di accertamento allegato al ricorso per cassazione emerge che l’Agenzia delle entrate, sulla scorta dei rilievi contenuti nel processo verbale di constatazione, ha contestato al contribuente, in quanto titolare di partita Iva nell’arco temporale innanzi indicato, lo svolgimento di attività di libera professione.

Quanto all’asserita violazione dell’art. 115 c.p.c., va osservato che non è suscettibile di censura in sede di legittimità il valore probatorio riconosciuto dalla CTR, ai fini della dimostrazione dello svolgimento da parte del contribuente di ulteriori attività professionali nell’anno oggetto di accertamento, alla circostanza che il predetto fosse titolare di partita Iva. Ed invero, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sìndacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cuì resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (tra le tante, Cass. n. 9097 del 2017).

In conclusione, il ricorso, diversamente dalla proposta del relatore, va rigettato.

Stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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