LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8346-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
A.E.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 891/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 22/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 12/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.
RILEVATO
che:
Con sentenza in data 22 luglio 2019 la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Genova che aveva annullato l’avviso di accertamento, notificato il 24 dicembre 2014 per l’anno d’imposta 2005 ad A.E., titolare di ditta individuale esercente l’attività di confezionamento di generi non alimentari. La CTR, nel confermare la pronuncia impugnata, osservava: “L’unica indicazione di un numero di procedimento penale (n. 1283/09/45) non dimostra alcunché perché non prova un collegamento né soggettivo né oggettivo, né temporale, di riferimento con la contestata evasione fiscale. Nemmeno le ulteriori argomentazioni addotte nel corso del giudizio integrano la prova dell’esistenza dell’asserita instaurazione di procedimento penale relativo all’ipotesi di reato affermata”.
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 24 febbraio 2020, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La contribuente è rimasta intimata.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, nonché violazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 384c.p.c., comma 2, e dell’art. 111 Cost. Sostiene che le affermazioni contenute nella decisione impugnata, in quanto succinte e generiche, non consentivano di comprendere per quale motivo il regime dell’applicabilità del raddoppio dei termini per l’accertamento non fosse applicabile al caso di specie, configurandosi così una motivazione meramente apparente.
La censura va disattesa, essendo le argomentazioni contenute nella pronuncia gravata, seppur estremamente sintetiche, idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento e a rendere, pertanto, percepibile il fondamento della decisione.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR erroneamente subordinato l’applicazione della disciplina in materia di raddoppio dei termini di accertamento alla prova dell’effettiva instaurazione del procedimento penale.
Il motivo è fondato.
Va rammentato che il D.L. n. 223 del 2006, aveva previsto che, in caso di violazione comportante l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p. e del D.Lgs. n. 74 del 2000, i termini di accertamento venissero raddoppiati, in modo da consentire all’Amministrazione finanziaria di disporre di un tempo maggiore per accertare fatti particolarmente complessi, sulla base dell’esito dell’attività di polizia giudiziaria attivata a seguito della notizia di reato.
Il legislatore è poi intervenuto stabilendo (D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2) che il raddoppio avrebbe operato a condizione che la denuncia fosse stata presentata entro la scadenza ordinaria dei termini di accertamento, prevedendo tuttavia una sorta di clausola di salvaguardia per gli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 128 del 2015 (2 settembre 2015). Successivamente, il legislatore ha definitivamente espunto dall’ordinamento (L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130 e ss.) il raddoppio dei termini, prevedendo che per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2016 termini più ampi rispetto a quelli originari, divenendo in tal modo irrilevante la circostanza che i fatti accertati abbiano o meno rilievo penale.
Così sommariamente delineato il quadro normativo di riferimento, va osservato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, “In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte Cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario” (Cass. n. 13481 del 2020; conf. Cass. n. 17586 del 2019).
Nel caso in esame, risulta dal ricorso per cassazione che l’Agenzia delle entrate, costituendosi in primo grado, ha evidenziato che nella nota di trasmissione all’Ufficio del processo verbale di constatazione posto a fondamento dell’avviso di accertamento impugnato si riferiva che le risultanze di detto p.v.c. erano state segnalate alla Procura della Repubblica e che esse costituivano gli esiti di una ulteriore attività di verifica in relazione al medesimo anno di imposta, essendo già stato instaurato a carico della contribuente – a seguito di un precedente p.v.c. – il procedimento penale n. 1283/09/45 per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 3.
Orbene la sentenza impugnata non si è fatta carico di verificare se, come sostenuto dall’Ufficio, sussistesse l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p. in relazione ai fatti posti a fondamento dell’avviso di accertamento in discussione, limitandosi ad asserire l’assenza di qualsivoglia collegamento tra il procedimento penale n. 1283/09/45 e l’atto impugnato, pur essendo quest’ultimo stato emesso a seguito di ulteriore attività di verifica nei confronti della medesima contribuente e per la stessa annualità, sì da poter in astratto configurare, in relazione al periodo di imposta in contestazione, la sussistenza di violazioni penali rilevanti ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.
Conclusivamente, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021