Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28881 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2407-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LA FRAGOLINA SAS DI T.A. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, T.A., I.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TORTONA 4 presso lo studio dell’avvocato LATELLA STEFANO, rappresentati e difesi dall’avvocato ANDREA AMATUCCI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 8425/27/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CATALDI MICHELE.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 8425/27/2018, depositata il 3 ottobre 2018, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva accolto i ricorsi riuniti de La Fragolina s.a.s. di T.A. & C. e dei suoi soci T.A. ed I.A. contro gli avvisi d’accertamento in materia di Irpef, Irap ed Iva.

Si sono costituiti i contribuenti con un unico controricorso, successivamente depositando memoria.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo l’Ufficio deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo, avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’appello erariale perché non avrebbe attinto con motivi sufficientemente specifici una delle due rationes decidendi concorrenti espresse dalla CTP, ovvero quella relativa all'”illegittimità nel merito della pretesa tributaria (…) “, che si aggiungeva a quella che assumeva la nullità dello stesso atto impositivo perché reiterava i contenuti di altro accertamento, già annullato in sede di autotutela dall’Ufficio.

Secondo la CTR, con riferimento specifico alla ratio che aveva accertato l’infondatezza nel merito della pretesa tributaria, l’appello l’Ufficio si sarebbe limitato, nella parte conclusiva del gravame, ad un “generico richiamo alle difese svolte in primo grado”.

Il motivo – che deve ritenersi proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione di una norma processuale espressamente e correttamente individuata – è ammissibile e fondato.

1.1. Deve, innanzitutto, escludersi che, come sostenuto dai controricorrenti, il motivo sia inammissibile per non aver censurato anche la parte della sentenza d’appello che avrebbe ritenuto comunque infondato nel merito, oltre che inammissibile, l’appello erariale avverso la ratio decidendi attinente il merito della pretesa tributaria.

Invero tale conferma nel merito non si trae dalla sentenza impugnata, non potendo trarsi dalla mera definizione della relativa motivazione della sentenza di primo grado come “articolata”.

E comunque, laddove pure la CTR si fosse, per mera ipotesi, pronunciata sul merito della ratio decidendi in questione, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello ed aver esaurito, con tale pronuncia in rito, la propria potestas decidendi, avrebbe reso comunque una pronuncia irrilevante ed inidonea ad acquisire efficacia di giudicato. Infatti, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (Cass., 19/12/2017, n. 30393).

Deriva da quanto precede che neppure il ricorso può ritenersi inammissibile, come eccepito dai controricorrenti, per la violazione del limite della c.d. “doppia conforme” di cui all’art. 348-ter c.p.c., comma 4, sia perché in secondo grado vi è stata soltanto una pronuncia in rito; sia perché comunque la norma in questione preclude il solo ricorso per il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e non per vizi processuali.

Infine, il motivo è sufficientemente specifico, ponendo una questione processuale ben individuata in relazione al contenuto della decisione impugnata ed alla natura di error in procedendo della censura.

1.2. Il motivo, oltre che ammissibile, è fondato.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel processo tributario:

– la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Cass., 15/01/2019, n. 707);

– e, comunque, la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., 20/12/2018, n. 32954).

L’atto d’appello (le cui conclusioni sono riportate nella sentenza della CTR, ma che è stato anche allegato al ricorso per il quale si procede ed in esso anche riprodotto, nella parte in cui ribadiva i presupposti di merito dell’imposizione), attraverso il richiamo alle difese svolte in primo grado e “riportate nella parte preliminare del presente appello, che si intendono integralmente ripetute e fondanti i motivi d’appello” (come da conclusioni dell’appellante trascritte nella sentenza della CTR), era, nel suo complesso, sufficientemente specifico in relazione ai richiamati canoni di interpretazione giurisprudenziale, riferiti alla peculiarità del giudizio tributario, anche in relazione alla natura impugnatoria di quest’ultimo.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice d’appello per la trattazione di ogni altra questione rimasta assorbita.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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