Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28892 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35522-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL, RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimate –

avverso il decreto n. 4518/2019 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositato il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

Riscossione Sicilia s.p.a., agente di riscossione per la provincia di Agrigento, chiese di essere ammessa al passivo del fallimento di ***** s.r.l. per la somma di 241.589,79 Euro, parte in privilegio e parte in chirografo;

il giudice delegato la ammise con riserva;

la società propose opposizione ai sensi della L. Fall., art. 98, nel contraddittorio con l’ente impositore Agenzia delle Entrate, censurando il provvedimento per avere erroneamente affermato che le somme fossero le stesse già richieste con un avviso di accertamento esecutivo impugnato dal Fallimento, il cui giudizio era ancora pendente;

nella resistenza della curatela, che replicava la suddetta tesi, il tribunale di Sciacca dichiarava inammissibile l’opposizione, in quanto il decreto del giudice delegato, nel pronunciare l’ammissione con riserva, aveva “sostanzialmente disposto il differimento del giudizio di cognizione sull’intera domanda alla data in cui, definito il contenzioso tributario, sarà scolta la riserva ai sensi della L. Fall., art. 113-bis”;

l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, la violazione o falsa applicazione della L. Fall., artt. 96, 98 e 99 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, oltre all’omesso esame di fatto decisivo;

né la curatela del fallimento, né Riscossione Sicilia hanno svolto difese.

CONSIDERATO

che:

I. – il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale, ma dalla ricorrente è allegata la mera distinta di accettazione dell’Unep di Roma con la prova della spedizione della raccomandata;

II. – per contro non risulta la ricezione dell’atto presso i destinatari;

III. – questa Corte, a sezioni unite, ha da tempo chiarito che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c. è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio;

IV. – ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in Camera di Consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2;

V. – in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, e in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato (come nella fattispecie), si è anche precisato che il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; unicamente il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in Camera di Consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (v. per tutti codesti principi Cass. Sez. U n. 627-08);

VI. – l’insegnamento trova applicazione anche in rapporto all’attuale procedimento camerale non partecipato, con l’unica differenza che in tal caso l’istanza da ultimo menzionata può (e deve) essere formulata al massimo con la memoria prevista dall’art. 380-bis c.p.c.;

VII. – nel caso concreto niente del genere è stato fatto dalla ricorrente, cosicché il ricorso non può che esser dichiarato inammissibile;

VIII. – non rileva il disposto D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, in quanto l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato – che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. per tutte Cass. n. 177816).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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