Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28896 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32046-2019 proposto da:

B.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA PETTINARI;

– ricorrente –

contro

CEP SPA CONSORZIO ENTI PUBBLICI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1650/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 19/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO IN FATTO

1. B.A.M. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento con il quale Cep spa, concessionaria per la gestione Tributi del Comune di Zagarolo, intimava il pagamento dell’ICI, per l’anno di imposta 2010, a carico di un terreno di proprietà della ricorrente.

2. La CTP di Roma accoglieva il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal concessionario e la Commissione Tributaria Regionale della Lazio accoglieva l’appello rilevando che il valore attribuito all’area di Euro 50,00 al mq, rispetto al precedente valore di Euro 15,88 fondato su una delibera del Giunta Comunale n.77/2007, era giustificato dalla trasformazione del terreno da agricolo ad edificabile.

4. Avverso la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo. Cep spa non si costituiva.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di impugnazione viene dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere i giudici di seconde cure trascurato di esaminare i valori espressi dalla delibera Giunta Comunale n. 77/2007.

2. Il motivo è infondato.

2.1 Contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, i giudici di seconde cure hanno esaminato i valori di Euro 15,88 al mq, contenuti nella delibera n. 77/2007, ritenendoli, tuttavia, superati per effetto della mutata vocazione dell’area che da agricola era divenuta edificabile a seguito dell’approvazione di un nuovo strumento urbanistico generale adottato dal Comune di ***** come confermato dalla perizia dell’ing. ***** allegata all’avviso di accertamento impugnato.

2.2 Del resto i valori indicati in atti del Comune non hanno natura imperativa, ma sono solo assimilabili agli studi di settore, nel senso che si tratta di fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costituire supporti razionali offerti dall’amministrazione al giudice, ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro e non fonti di criteri legali tassativi ed inderogabili né per l’amministrazione né per il giudice” (cfr. Cass. n. 5068/2015; 15312/2018 e 10308/2019).

3. I ricorso va quindi rigettato.

4. Nulla sulle spese non essendosi costituita Cep spa

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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