LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32372-2019 proposto da:
V.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO LA MALFA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1209/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 14/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. V.D. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, avvalendosi della disciplina del raddoppio dei termini di accertamento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, recuperava le maggiori imposte Irpef Iva ed Irap, per l’anno 2010, per effetto della ritenuta insussistenza delle operazioni di 21 fatture emesse dalla società “cartiera” Digital Photo Service srl.
2. La CTP rigettava il ricorso.
3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, l’infondatezza della eccezione di decadenza dal potere accertativo in quanto l’Ufficio si era legittimamente avvalso della disciplina del raddoppio dei termini.
4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione; l’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con l’impugnazione il ricorrente, senza articolare specifici motivi di impugnazione, afferma ” che la sentenza contro cui si ricorre oltre che illegittima, illogica è totalmente infondata oltre che contraddittoria e merita l’integrale riforma ai sensi dell’art. 360 C.P.C., n. 1-2-3-4-5- “, nella parte in diritto del ricorso si argomenta in ordine ai principi in tema di ripartizione dell’onere della prova e si contesta l’applicazione della disciplina del raddoppio dei termini.
2 Il motivo è inammissibile.
2.1 Questa Corte ha affermato che “Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso; il singolo motivo, infatti, anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore. La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito” (cfr. tra le tante Cass. n. 18202 /2008 e 19959/2014) ed ancora è stato ulteriormente precisato che ” nel giudizio di legittimità è infatti richiesto, da un lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica di esso, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo, tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c., è proposto; dall’altro si esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (cfr. Cass. 18421/2009 e 14578/2018).
2.2. Nel caso di specie nella premessa del ricorso si afferma genericamente ” che la sentenza contro cui si ricorre oltre che illegittima, illogica è totalmente infondata oltre che contraddittoria e merita l’integrale riforma ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1-2-3-4-5"; nella parte del ricorso intestata semplicemente “diritto”, senza alcuna specifica rubricazione dei motivi di censura della sentenza, il contribuente si limita a riproporre in modo generico argomentazioni giuridiche in ordine alla ripartizione dell’onere della prova e contestazioni sul raddoppio dei termini e sulla asserita decadenza da parte dell’Ufficio dell’azione accertatrice senza che la sentenza che ha esaminato tale questione sia stata oggetto di specifiche e motivate critiche.
2.3 Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 4.100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021