Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28898 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34716-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

UNIONE SARDA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, UNIONEONLINE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentate e difese dall’avvocato GIUSEPPE LAI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 472/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 26/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

RITENUTO

che:

1. Le società Unione Editoriale spa (successivamente incorporata nell’Unione Sarda spa) e Vaitel spa (successivamente variata in Unionenline srl) proponevano distinti ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari avverso gli avvisi di accertamento con il quale l’Ufficio recuperava il credito Iva trasferito, in adempimento di una operazione di consolidato nazionale, da Vaitel spa, società controllata non operativa, alla società capogruppo l’Editoriale, e da quest’ultima indebitamente utilizzato in compensazione per l’anno 2004.

2. La CTP accoglieva il ricorso.

3 Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sardegna rigettava l’appello rilevando che la modifica del D.P.R. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4, in vigore dal 4/7/2006, che aveva precluso alla società di comodo la possibilità di compensare l’Iva a debito non trovava applicazione per le pregresse annualità.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad un unico motivo. Le contribuenti si sono costituite depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

I contribuenti hanno depositato memoria

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 73, comma 3, in combinato disposto con la L. n. 724 del 1994, art. 30, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che, in presenza di una società non operativa, la cessione da parte della controllata del credito alla consolidante e il successivo utilizzo da parte di quest’ultima realizzano risultati ed effetti assimilabili alla riscossione dell’eccedenza, operazione non consentita nell’annualità per cui è processo. Ciò in quanto rimborso o riscossione del credito sono due modalità di fruizione del credito del tutto equiparabili.

2. Il motivo è infondato.

2.1 La pretesa fiscale trova esclusivo fondamento nella asserita indebita utilizzazione in compensazione dalla società controllante del credito Iva cedutogli da una società controllata di comodo che aveva maturato l’eccedenza.

2.2 Ciò premesso, la L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 4, non poneva alcuna limitazione al rimborso o alla compensazione Iva per la società “di comodo”.

2.3 La L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 45, stabiliva che ” per le società e gli enti non operativi di cui al comma 37, non è ammessa al rimborso l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per l’anno che comprende l’esercizio, o la maggior parte dell’esercizio, per il quale si verificano le condizioni ivi previste”.

2.4 L’ulteriore restrizione delle facoltà in materia di eccedenza IVA per la società non operativa è stata introdotta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 15, entrato in vigore nel luglio del 2006; la L. citata, art. 30, comma 4, novellato dalla surrichiamata disposizione è del seguente tenore “per le società e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, o di cessione ai sensi del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 5, comma 4-ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 1988, n. 154”.

2.5 Non vi è dubbio che tale norma, stante la sua natura sostanziale, non può trovare applicazione retroattiva ai periodi di imposta anteriori al 2006 anno della sua entrata in vigore. 2.6 Non può essere condiviso l’assunto dell’Ufficio secondo il quale l’utilizzo del credito Iva in compensazione va equiparato alla richiesta di rimborso dimodoché la pregressa disciplina sulle società non operative quanto si riferisce ai soli rimborsi contempla tutti i modi di utilizzo del credito.

2.7 Si tratta, infatti, di diverse modalità di recupero di un credito che non sono sovrapponibili tra loro né la loro opzione è rimessa al libero arbitrio del contribuente; mentre la compensazione o il riporto a nuovo delle eccedenze costituiscono la regola, per le eccedenze superiori ad un determinato importo è consentito al creditore la richiesta di rimborso solo nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, commi 3 e 4.

2.8 n legislatore, quindi, nel disciplinare gli effetti della non operatività della società, ha inizialmente circoscritto il divieto al solo rimborso IVA, modalità di recupero del credito che certamente comporta un maggiore sacrificio economico per l’Erario, e successivamente, a partire dal 2006, ha introdotto il divieto di utilizzazione del credito anche mediante compensazione.

3. I ricorso va quindi rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. 6-Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016)

PQM

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 6.500,00 oltre Euro 200,00 per spese, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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