LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13062-2020 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
F.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6447/04/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, Sezione staccata di SIRACUSA, depositata in data 11/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.
RILEVATO
che:
1. F.F., quale soggetto avente residenza nel cratere del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, aveva impugnato il silenzio rifiuto serbato dall’Agenzia delle entrate alla richiesta di rimborso del 90 per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992, avanzata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, e la CTR della Sicilia, Sezione staccata di Siracusa, con sentenza n. 3778/04/2018, depositata in data 11/09/2018 aveva accolto la domanda di rimborso del contribuente.
2. In difetto di adempimento spontaneo dell’amministrazione finanziaria il F., ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 69 e art. 70, comma 7, proponeva ricorso per l’ottemperanza alla sopra indicata sentenza della CTR.
3. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale, preso atto dell’intervenuto rimborso al contribuente solo del 50 per cento dell’importo riconosciuto al medesimo, accoglieva il ricorso nominando un commissario ad acta perché desse esecuzione al rimborso in favore del ricorrente dell’importo residuo, pari ad Euro 20.062,74.
4. Per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata l’Agenzia delle entrate ricorre con due motivi, cui non replica l’intimato.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciare sull’eccezione formulata dell’amministrazione finanziaria circa l’applicabilità al caso di specie dello ius superveniens di cui alla L. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017, in base al quale spetta al contribuente il rimborso delle imposte versate con la decurtazione del 50 per cento, avendo i giudici di appello affermato che “L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, non deduceva nulla di più di quanto rappresentato”.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017, sostenendo che aveva errato la CTR nel non ritenere applicabile al caso di specie la citata disposizione, in base alla quale al ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alla disposizione censurata.
3. I motivi sono fondati e vanno accolti nei termini di cui appresso.
4. Il D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, introdotto della L. di conversione n. 123 del 2017, prevede, per la parte qui di interesse, che “In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi”.
5. E’ indubbio che tale disposizione sia applicabile alla fattispecie.
6. Al riguardo pare opportuno ricordare che, come questa Corte ha più volte ribadito (ex multis, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 6213 del 14/03/2018, Rv. 647496 e Cass. n. 9785 del 2018, non massimata), i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell’apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 26 settembre 2017, prot. n. 195405, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull’esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto al giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso. In buona sostanza il delineato ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, pur non incidendo sul diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, opera invece in sede di liquidazione, venendo in rilievo i limiti delle risorse stanziate ed eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto nella fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr., Cass. n. 32758/2018, n. 28172/2018, n. 25268/2018, n. 17565/2018, n. 29900/2017).
7. Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l’entità del rimborso a quello concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata, come detto sopra, nella fase esecutiva o di ottemperanza.
8. A tale accertamento la CTR si è ingiustificatamente sottratta, avendo accolto il ricorso del contribuente omettendo di verificare se l’ammontare delle istanze di rimborso presentate nell’anno eccedesse o meno le complessive risorse stanziate e, quindi, provvedere di conseguenza, omettendo persino di esaminare e di pronunciare sull’eccezione al riguardo espressamente formulata dall’Agenzia delle entrate (e riprodotta per autosufficienza nel ricorso).
9. In estrema sintesi, il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla competente CTR per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021