LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. LORITO Matilde – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17253-2019 proposto da:
T.S.S. TRASPORTI S.R.L. UNIPERSONALE e per essa il suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BUENOS AIRES, 5, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DI MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato NATALE FILIBERTO;
– ricorrente –
contro
S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M.
TABARRINI, 28, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI TOMAINO, rappresentato e difeso dall’avvocato CINZIA MOSELLA;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 69/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/03/2019 R.G.N. 695/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. DE MARINIS NICOLA.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza del 14 marzo 2020, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Crotone e accoglieva la domanda proposta da S.G. nei confronti di TSS Trasporti S.r.l., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per mancata sottoposizione alla visita medico-legale fissata per il giorno 21.8.2012, assenza ingiustificata dal servizio a far data dal 27.8.2012, indebito rifiuto di eseguire un trasporto fissato per il giorno 1.8.2012;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto di dover concordare con i giudici delle precedenti fasi del giudizio che pur a fronte dell’accertata corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente come legittimante l’irrogazione della massima sanzione corrispondente al licenziamento per giusta causa, si erano pronunziati, alla stregua di una valutazione in concreto del della residua condotta addebitata, ovvero l’assenza ingiustificata dal servizio per quattro giorni consecutivi, per la sproporzione tra quella condotta, considerata frutto dell’erroneo convincimento del lavoratore di poter usufruire, come era avvenuto nei due anni precedenti, di due settimane di ferie continue, avendo maturato dodici giorni di ferie e di dover valutare incongrua l’impugnazione della Società che, lungi dal confutare sul piano logico e giuridico tale orientamento, si era limitata a ribadire la corrispondenza della condotta alla fattispecie astratta ed a richiedere su questa base il riconoscimento dell’invocata giusta causa;
per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il S..
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, la Società ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., L. n. 300 del 1970, art. 18, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, art. 32, lett. b) del CCNL per il personale delle imprese della logistica, trasporto e spedizione, artt. 2104,2105 e 2106 c.c. e L. n. 183 del 2010, art. 30, lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui, al di là della corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie contrattualmente tipizzata, è comunque consentito al giudicante la valutazione dell’idoneità della condotta a pregiudicare l’affidamento del datore di lavoro sull’esatto adempimento delle prestazioni future e così la lesione del vincolo fiduciario che solo legittima l’irrogazione della sanzione del licenziamento per giusta causa;
che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 93 c.p.c., la Società ricorrente prospetta, subordinatamente all’accoglimento del primo motivo, l’erroneità della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine alle spese di lite con la quale, in accoglimento dell’appello incidentale del lavoratore, ha disposto la compensazione delle spese della fase di opposizione del primo grado e l’accollo alla Società delle spese dell’appello;
che il primo motivo deve ritenersi infondato per essere il pronunciamento della Corte territoriale conforme all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (basti qui il richiamo a Cass. n. 5280/2013 richiamata in motivazione) per cui “la valutazione in ordine alla legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore, motivato dalla ricorrenza di una ipotesi contemplata dal contratto collettivo applicabile fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa, deve esser in ogni caso effettuata attraverso un accertamento in concreto da parte del giudice del merito della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, anche quando si riscontri l’astratta corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente, occorrendo sempre che la condotta sanzionata sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo oggettivo della colpa o del dolo, con valutazione in senso accentuativo rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” dettata dall’art. 1455 c.c.” e non essendo il giudizio in questi termini effettuato dalla Corte territoriale, con approdo alla ritenuta sproporzione tra sanzione ed infrazione, fatto oggetto di specifica censura da parte della Società ricorrente;
– che, di contro, inammissibile si rivela il secondo motivo in quanto proposto subordinatamente all’accoglimento del primo, presupponendo-ne cioè la fondatezza, peraltro, da escludersi risultando la statuizione sulle spese resa dalla Corte territoriale saldamente basata sul criterio della soccombenza, integralmente a carico della Società in entrambi i gradi;
– che, il ricorso va dunque rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.250,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delLricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza Camerale, il 10 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021
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