LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. GERRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10818-2017 proposto da:
SOCIETA’ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 191, presso lo studio dell’avvocato PAOLA ERSILIA CURSARO, rappresentata e difesa dall’avvocato VALERIA GALASSI;
– ricorrente –
contro
R.A., D.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA APPIANO 22, presso lo studio dell’avvocato LUIGI INFANTE, rappresentati e difesi dall’avvocato ITALO MARIANO SIGNORE;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2340/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 02/12/2016 R.G.N. 2462/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott. CINQUE GUGLIELMO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Con la pronuncia del 10.2.2012 il Tribunale di Brindisi accoglieva la domanda di R.A. e D.G., operatori di esercizio in servizio presso la Società Trasporti Pubblici di Brindisi, e condannava la società al pagamento, in loro favore, rispettivamente delle somme di Euro 15.454,51 e di Euro 10.747,35, oltre accessori, a titolo di indennità economica sostitutiva per ogni ora o frazione di ora di riposo giornaliero e/o settimanale non goduto nei termini stabiliti dalla normativa Europea, in misura pari alla corrispondente retribuzione giornaliera prevista dal CCNL, con la maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo, in quanto i suddetti lavoratori, adibiti alla guida di mezzi destinati al trasporto passeggero su percorsi più lunghi di 50 Km, avevano goduto di riposo settimanale in misura inferiore alle prescritte 45 ore consecutive e non avevano fruito del riposo giornaliero pari a 11 ore.
2. Sul gravame proposto dalla società la Corte di appello di Lecce, con la sentenza n. 2340/2016, confermava la pronuncia di primo grado.
3. A fondamento della decisione la Corte territoriale rilevava, in primo luogo, che si verteva in una ipotesi di danno non patrimoniale; in particolare, precisava che il danno da mancato riposo era un danno conseguente alle lesione del diritto al rispetto delle regole che scandivano la tempistica delle prestazioni di lavoro in alternanza ai periodi di riposo ritenuti essenziali per il recupero delle energie psico-fisiche; che, pur essendo il datore di lavoro onerato di dimostrare la successiva concessione di riposi compensativi, il danno in termini di usura non avrebbe potuto essere adeguatamente ristorato da tale concessione; che gli appellati avevano provato il prolungamento della loro attività lavorativa non intervallata da adeguati riposi; che la prova del danno era presunta (presunzione semplice) e, nella fattispecie, vi erano gli elementi per ritenere verificatasi una penosità del lavoro per come erano stati strutturati i riposi in rapporto ai turni imposti dalla società; che la liquidazione del danno, da quantificarsi in via equitativa, poteva essere parametrata alla retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore per la maggiorazione per lavoro straordinario; che la espletata ctu, sul punto, era immune da vizi o errori contabili.
4. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per la cassazione la Società Trasporti Pubblici Brindisi spa affidato a tre motivi, cui resistevano con controricorso R.A. e D.G..
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame, da parte della Corte di merito, delle condizioni di nullità della relazione di consulenza tecnica di ufficio, o cui conteggi e risultati erano stati condivisi nonostante specifica eccezione sollevata da essa società, valutata con motivazione determinante della decisione, per avere, in particolare, i giudici di seconde cure omesso di pronunciarsi sugli errori e sui mancati sviluppi dei calcoli effettuati, come risultava, altresì, dalla consulenza tecnica di parte prodotta nel relativo fascicolo.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c., per avere attribuito la Corte territoriale alla STP Brindisi spa l’onere della prova sul capo della domanda relativa ai riposi compensativi e alle ore di mancato riposo, e dell’art. 1226 c.c., in ordine alla liquidazione del danno, per non essere stata tenuta distinta la prova della esistenza e della entità del fatto (numero delle ore dei mancati riposi), dalla prova della entità del danno la cui diversificazione, se tenuta in debito conto, avrebbe escluso l’esistenza del presunto pregiudizio in ragione della inconsistenza della durata dei periodi di sofferenza dei lavoratori per mancato riposo neppure compensato.
4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’Accordo nazionale 25.7.1997 per mancata applicazione dell’art. 14 relativo alla indennità risarcitoria per mancati riposi, per avere la Corte di appello fatto ricorso, nella determinazione del danno, ad un criterio equitativo sostanzialmente immotivato quando, invece, ai sensi dell’art. 14 dell’Accordo sopra citato, per le ore di mancato riposo andava riconosciuta solo una indennità di natura risarcitoria in misura pari alla maggiorazione del lavoro festivo.
5. Preliminarmente va dato atto che è stato depositato, dalla Società Trasporti Pubblici Brindisi spa, atto di rinuncia al ricorso in cassazione con contestuale richiesta di estinzione del giudizio.
6. Deve, pertanto, essere dichiarata l’esenzione del processo, ex artt. 390 e 391 c.p.c., per intervenuta rinunzia al ricorso de quo, presentata dalla ricorrente, accettata dai controricorrenti, e da tutti sottoscritta unitamente ai rispettivi procuratori.
7. Di conseguenza, con riferimento a detta estinzione, nulla va disposto in ordine alle spese avuto riguardo alla avvenuta accettazione.
8. Non sussistono, altresì, i presupposti per la condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n. 23175/15).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021
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