LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14903-2019 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato GRANOZZI GAETANO;
– ricorrente –
contro
C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA N. 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1942/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 12/11/2018 R.G.N. 2557/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. Con sentenza n. 1942 depositata il 12 novembre 2018 la Corte di Appello di Bari, confermando la sentenza del Tribunale di Foggia, dichiarava illegittimo il trasferimento disposto da Poste Italiane s.p.a. nell'***** della dipendente C.R. e ordinava il ripristino del rapporto di lavoro presso la filiale di *****.
2. Osservava la Corte d’appello che la dipendente non si era presentata presso l’Ufficio di Suzzara (MN) al quale era stata assegnata a seguito di convocazione, nel dicembre 2012, presso la struttura regionale Risorse Umane Sud 1 e successivamente confermata con telegramma dell’ottobre 2013 (essendo intercorso, precedentemente, un lungo stato di malattia); tale sede, diversa da quella presso cui la lavoratrice era stata assunta con contratto a tempo determinato (Torremaggiore-FG) e nella quale era stata riammessa con sentenza emessa nel novembre 2012 (che aveva dichiarato l’illegittimità del termine di durata apposto al contratto di lavoro), era stata individuata dalla società all’atto del ripristino del rapporto per mancanza di posti disponibili in quella originaria; dalle risultanze in atti (documentazione fornita dalla società, da ritenersi in linea di principio valutabile essendo stato adempiuto l’onere di informazione mensile nei confronti dei sindacati) risultava che presso la sede di Torremaggiore non vi erano effettivamente posti disponibili ma risultava, invece, carente la prova concernente l’eccedentarietà di ciascun Comune della provincia di Foggia e poi, in sequenza temporale, di ciascun Comune delle altre cinque Province pugliesi, considerato che gli accordi sindacali di luglio e settembre 2004 sottoscritti dalla società avevano posto il principio della individuazione della sede (per i lavoratori riassunti a seguito di declaratoria di nullità della clausola del termine apposto al contratto) nel posto di minor distanza rispetto alla filiale di provenienza; invero, la società si era limitata a produrre un documento da ci risultava “l’eccedentarietà nelle suddette province come “dato medio” riferito all’intero territorio di ciascuna di esse, senza nemmeno menzionare i Comuni posti in detti territori”.
3. Per la cassazione di tale sentenza la società Poste Italiane ha proposto ricorso affidato a due motivi cui ha resistito la lavoratrice con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c., in quanto la Corte territoriale ha, da un lato, ritenuto attendibile la documentazione prodotta dalla società per comprovare l’eccedentarietà dell’ufficio di provenienza della lavoratrice (Torremaggiore) e, dall’altro, ha gravato ingiustamente la medesima società della probatio diabolica relativa alla dimostrazione della condizione di eccedentarietà di molte centinaia di uffici postali intermedi tra Torremaggiore e Suzzara ritenendo inattendibile il prospetto informatico attestante la disponibilità su scala nazionale degli uffici alla data di riammissione della lavoratrice.
2. Con il secondo motivo si denuncia nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili avendo, la Corte territoriale, dichiarato illegittimo il trasferimento nonostante l’acqusita prova di eccedentarietà della filiale di provenienza.
3. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili.
Preliminarmente, le censure non colgono la ratio decidendi perché la ricorrente insiste sulla contraddittorietà della motivazione, avendo ritenuto – la Corte territoriale – alcuni documenti valutabili ed altri no, ma nulla deduce sugli obblighi assunti dalla società in sede sindacale nel 2004 e, in particolare, sul principio – richiamato dal giudice di merito – della individuazione (per i lavoratori riassunti a seguito di sentenza di nullità del termine apposto al contratto di lavoro) della sede di lavoro più prossima a quella di provenienza.
Inoltre, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nell’intestazione dei motivi di ricorso, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.
Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di Cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).
La sentenza in esame (pubblicata dopo l’11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134); l’intervento di modifica, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053 del 2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”.
Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori; nel caso di specie, in ogni caso, le censure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a monte non sarebbero neppure consentite dall’art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5, essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa l’eccedentarietà degli uffici postali collocati nella Regione Puglia.
4. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..
5. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell’avv. antistatario Gianni Emilio Iacobelli.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021