LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7404-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
Z.C., AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ***** DI MILANO;
– intimati –
Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTA DE MANINCOR;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 2965/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 09/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MICHELE CATALDI.
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate-riscossione propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 2965/17/2019, depositata il 9 luglio 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia, per quanto qui interessa, ha dichiarato inammissibile l’appello da essa introdotto contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto il ricorso del contribuente Z.C. avverso un’intimazione di pagamento, relativa al mancato adempimento di una cartella di pagamento.
La CTR, per quanto qui interessa, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate-riscossione, ritenendo che il difensore dell’Agenzia delle entrate-riscossione fosse privo di ius postulandi, non essendo la parte legittimata a conferire la procura ad un avvocato appartenente al libero foro.
Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato.
Non si è costituita l’Agenzia delle entrate, parte del giudizio d’appello, alla quale è stato notificato il ricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1.Preliminarmente, deve rilevarsi che nel dispositivo della sentenza impugnata si legge, con riferimento all’appello proposto dall’Agenzia delle entrate-riscossione: “dichiara inammissibile l’Appello dell’Agenzia delle entrate Riscossione e respinge quello dell’Agenzia delle Entrate D.P. Milano *****; per l’effetto conferma la sentenza di primo grado.”. Nella parte motiva della sentenza impugnata, con riferimento allo stesso appello, si legge inoltre: “Ha proposto appello l’Agenzia delle entrate Riscossione, valendosi tuttavia del non legittimato patrocinio di un Avvocato del libero Foro”.
Dalla lettura coordinata di tali parti della decisione impugnata, tra loro coerenti, risulta quindi che l’appello dell’Agenzia delle entrate-riscossione è stato dichiarato inammissibile per difetto di ius postulandi del suo difensore.
La conseguenza di tale statuizione in rito, preclusiva di ogni decisione sul merito nella stessa sede, è che con essa la CTR ha esaurito, rispetto all’appello in questione, la potestas decidendi, con la conseguente irrilevanza di ogni eventuale ulteriore statuizione sulla medesima impugnazione. Pertanto, laddove pure la CTR si fosse, per mera ipotesi, pronunciata su ulteriori questioni relative all’appello dell’Agenzia delle entrate-riscossione, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione ed aver esaurito, con tale pronuncia in rito, la propria potestas decidendi, avrebbe reso comunque una pronuncia irrilevante ed inidonea ad acquisire efficacia di giudicato.
Infatti, qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (Cass., 19/12/2017, n. 30393).
Invero, sempre dalla lettura coordinata della parte motiva e del dispositivo della sentenza impugnata, si ricava che ogni ulteriore statuizione è stata comunque resa in ordine all’appello dell’Agenzia delle entrate, soggetto diverso dalla ricorrente, la cui impugnazione è stata respinta. In questa sede, l’unica ricorrente principale è l’Agenzia delle entrate-riscossione, che ha impugnato il capo della sentenza che ha deciso in rito sul suo appello, mentre il contribuente è l’unico ricorrente incidentale.
2. Con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la natura meramente apparente della motivazione resa dalla CTR, in particolare con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell’appello;
3. Con il secondo motivo di ricorso principale l’Agenzia deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1, e art. 15, comma 2-sexies, e D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 22 del 2016, nonché del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-nonies, convertito nella L. n. 58 del 2019”.
Assume la ricorrente che il giudice a quo ha errato nel ritenere che l’Agenzia delle entrate-riscossione non potesse ricorrere al patrocinio di un avvocato del libero foro.
3.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso principale sono connessi, vanno trattati congiuntamente e sono fondati, nei termini che seguono.
Infatti, come questa Corte ha recentemente chiarito, “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.)” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019; conforme Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 31240 del 29/11/2019).
In materia, il D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 225 del 2016, dispone che: “L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, art. 43, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del presente art., comma 5, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’Avvocatura dello Stato, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2”. Successivamente è intervenuta la norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-nonies, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, la quale prevede che “il comma 8 citato si interpreta nel senso che la Disp. del testo unico di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4, si applica esclusivamente nei casi in cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio”. L’interpretazione autentica offerta da quest’ultimo articolo chiarisce quindi, ex tunc, che la delibera motivata è necessaria soltanto nei casi in cui le controversie vertano su tematiche riservate all’Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle.
Secondo la richiamata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, già il tenore letterale originario del ridetto D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 225 del 2016, era chiaro ed univoco, sia nel prevedere l’ammissibilità del patrocinio c.d. autorizzato espressamente ed esclusivamente su base convenzionale, con la consueta eccezione dei casi di conflitto, sia nell’impiego dell’avverbio “altresì” per fondare la facoltà dell’Agenzia di avvalersi degli avvocati del libero foro, opzione posta sullo stesso piano della difesa a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
Il legislatore ha quindi voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell’art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. Il R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, – con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza – opera dunque solo nel caso in cui l’Agenzia delle entrate-riscossione, nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell’Avvocatura dello Stato, non intenda avvalersi di quest’ultima.
Pertanto, se la convenzione riserva all’Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4 (adottando una delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), o infine ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile; se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro.
Afferma inoltre il citato arresto delle Sezioni Unite che “un simile evidente automatismo della sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell’atto da parte dell’Avvocatura o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell’Agenzia che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 30008 del 19/11/2019, cit., punto 27 della motivazione).
Pertanto, in ragione dei principi sopra esposti, il ricorso è in parte qua fondato e, non essendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate-riscossione inammissibile, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo, di fronte al quale andrà quindi esaminata ogni questione di rito e di merito rimasta assorbita dalla cassata declaratoria d’inammissibilità.
4. Il terzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 2267 e ss. c.c., e art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in materia di notifica della cartella presupposta dall’intimazione impugnata) ed il quarto motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR ritenuto la nullità del ricorso introduttivo del contribuente) di ricorso principale sono inammissibili, atteso che essi attingono un capo della sentenza relativo – per quanto rilevato preliminarmente – alla pronuncia resa sull’appello dell’Agenzia delle entrate e non della ricorrente. Rispetto alla quale, comunque, la pronunciata inammissibilità dell’appello ha esaurito la potestas decidendi della CTR, con la conseguenza che ogni ulteriore pronuncia resa ad abundantiam è comunque irrilevante e pertanto non impugnabile in questa sede.
5. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, diretto nei confronti della ricorrente principale, il contribuente controricorrente ripropone “quanto già esposto nel ricorso introduttivo, nonché nel terzo motivo di diritto in sede di costituzione nel giudizio di seconde cure”, “in ordine alla duplicazione del recupero operato con la cartella”.
Il motivo è inammissibile, non essendo formulato con riferimento a nessuno dei vizi tassativamente elencati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, ma limitandosi in realtà a riproporre questioni, relative al merito della pretesa erariale, rimaste assorbite, per quanto qui rileva, dalla cassata declaratoria di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate-riscossione, e quindi destinate ad essere eventualmente riproposte e valutate nel giudizio di merito di rinvio. In quella sede andranno valutate altresì le questioni relative all’esistenza, ed all’opponibilità, di giudicati esterni resi nei confronti di terzi coobbligati, alle quali si riferisce il controricorrente, presupponendo l’individuazione di aspetti controversi del merito della pretesa.
PQM
Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso principale nei termini di cui in motivazione e dichiara inammissibili il terzo ed il quarto;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021