Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28926 del 19/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7391/2020 R.G., proposto da:

la “EUROPETROLI S.p.A.”, con sede in *****, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Mario Pepe, con studio in Cosenza, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in *****, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria l’11 luglio 2019 n. 2642/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

La “EUROPETROLI S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria l’11 luglio 2019 n. 2642/01/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno d’imposta 2011, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza il 26 luglio 2017 n. 4418/10/2017, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che la contribuente non avesse provato l’effettivo esercizio di un’attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si deduce nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver deciso l’accoglimento dell’appello con motivazione meramente apparente.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma, (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627).

1.2 Si riporta la sintetica motivazione della sentenza impugnata sul punto controverso: “La sentenza appellata è (…) errata, laddove ammette la deducibilità di spese di sponsorizzazione, in assenza della prova – non fornita dal contribuente – che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (…)”.

1.3 Come è evidente, il giudice di appello si è limitato a valutare la fondatezza della pretesa tributaria sulla base di un vago e generico apprezzamento circa l’inosservanza dell’onus probandi in ordine ad uno dei requisiti imprescindibili per il riconoscimento della natura pubblicitaria ai fini della deducibilità delle spese di sponsorizzazione, per le quali nemmeno è stata offerta una scarna descrizione sulla tipologia, sulla finalità e sulla consistenza.

1.4 Pertanto, la sentenza impugnata si rivela carente di una seppur minima esposizione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello, apparendo del tutto insoddisfacente sul piano dell’adeguatezza argomentativa, non consentendo alcun controllo sull’iter logico e argomentativo del decisum.

Infatti, il richiamo acritico e aspecifico alla carenza di fonti probatorie, senza alcuna illustrazione dei risultati emersi sul piano della ricostruzione e della qualificazione dei fatti accertati, non fornisce alcuna giustificazione dell’indeducibilità delle spese di sponsorizzazione.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, dunque, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021

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