LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7440/2020 R.G., proposto da:
la “FINMEK SOLUTIONS S.p.A.”, in amministrazione straordinaria, con sede in *****, in persona del commissario straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Loris Tosi, con studio in Venezia, e dal Prof. Avv. Giuseppe Marini, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in *****, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo il 12 novembre 2018 n. 1040/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 giugno 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
La “FINMEK SOLUTIONS S.p.A.” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo il 12 novembre 2018 n. 1040/04/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro e relativi accessori in dipendenza della riqualificazione come cessione di azienda di una cessione di beni mobili nell’ambito di un accordo-quadro finalizzato al salvataggio di posti di lavoro, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila il 12 maggio 2008 n. 131/04/2008, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la cessione avesse avuto per oggetto un complesso di beni e di rapporti con lo scopo di conservare la continuità aziendale. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, eccependo la tardività del ricorso per cassazione. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. La ricorrente ha depositato memoria ed ha chiesto la rimessione della causa alla pubblica udienza.
CONSIDERATO
che:
Con unico motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36 e 61, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 188 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver rigettato l’appello della contribuente con motivazione intrinsecamente inintelligibile, illogica e contraddittoria.
Ritenuto che:
1. Preliminarmente, si deve disattendere l’istanza di trattazione della causa in pubblica udienza.
1.1 In adesione all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093).
1.2 In particolare, la sede dell’adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass., Sez. 5, 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5, 30 marzo 2021, n. 8757). Per cui, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio.
2. Ciò detto, si deve verificare la tempestività del ricorso per cassazione, che è stata contestata dalla controricorrente in ragione dell’inapplicabilità della sospensione straordinaria del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”).
2.1 Secondo tale disposizione, per le controversie definibili con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, “(…) sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018) ed il 31 luglio 2019”.
E’ evidente che il testo normativo dispone la “sospensione dei termini processuali” – che è diversa dalla “sospensione del processo” pendente su istanza del solo contribuente (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136) – in base alla mera “proponibilità” (e non alla effettiva proposizione) della domanda di definizione agevolata nelle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio” (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136), senza stabilire alcuna discriminazione tra amministrazione finanziaria e contribuente sulla fruibilità del beneficio, che ha efficacia automatica per tutte le parti del processo tributario. In pratica, il termine di impugnazione, di riassunzione e di proposizione del controricorso è procrastinato di nove mesi.
2.2 Ad ogni modo, la sospensione straordinaria del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, non è cumulabile con la sospensione ordinaria della L. 7 ottobre 1969, n. 742, ex art. 1 (“Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”) (nel testo novellato, da ultimo, dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 16, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 14 novembre 2014, n. 162), per il periodo feriale dall’1 agosto al 31 agosto di ogni anno, almeno per i periodi di sovrapposizione temporale dei rispettivi intervalli di durata (in siffatti termini: Cass., Sez. 6-5, 29 marzo 2021, n. 8681).
Il che è coerente con l’insegnamento costante di questa Corte in ordine alla incumulabilità delle cause di sospensione dei termini processuali in caso di coincidenza o sovrapposizione dei periodi (da ultime: Cass., Sez. 5, 29 maggio 2020, n. 10252; Cass., Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8581; Cass., Sez. 5, 12 maggio 2021, n. 12488).
2.3 Tanto è stato espressamente riconosciuto anche dalla circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate 11 aprile 2019, n. 6 (“Definizione agevolata delle controversie tributarie – D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 e art. 7, comma 2, lett. b) e comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136”), nella quale (paragrafo 8) si legge, per l’appunto, che “la durata della sospensione resta pari a nove mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini”.
2.4 La peculiarità del caso in esame è ravvisabile nella circostanza che la sentenza impugnata è stata pubblicata (12 novembre 2018) in pendenza del periodo di sospensione straordinaria (24 ottobre 2018 – 31 luglio 2019).
Secondo la tesi della ricorrente, nella specie, il termine lungo (art. 327 c.p.c.), per la proposizione del ricorso per cassazione dovrebbe iniziare a decorrere soltanto dopo la scadenza della sospensione straordinaria e, stante la consecuzione temporale, del termine di sospensione ordinaria nel periodo feriale (1 agosto 2019 – 31 agosto 2019), cioè dall’1 settembre 2019.
A sostegno di tale assunto, si invoca – per analogia – la disposizione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”), a tenore del quale: “Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
2.5 L’argomento non è condivisibile.
Posta l’eccezionalità delle norme regolanti le varie ipotesi di sospensione straordinaria, che impone un’interpretazione restrittiva in relazione alle fattispecie non disciplinate (arg. ex art. 14 preleggi), non si può prescindere dalla testuale formulazione del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Tale disposizione ha espressamente concesso la sospensione di nove mesi per “i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018) ed il 31 luglio 2019”.
Dunque, al fine di evitare che le scelte processuali dei contribuenti potessero essere irreversibilmente condizionate o vanificate dalla imprevedibile durata del procedimento di definizione agevolata delle controversie tributarie, allorquando l’intervenuta pronuncia di una decisione in primo grado o in secondo grado in epoca anteriore al 24 luglio 2018 non consentisse di richiedere la sospensione del processo pendente (non essendovi, allo stato, un giudice presso il quale la causa pendesse), il legislatore non ha disposto puramente e semplicemente la sospensione dei termini di impugnazione (come, invece, nel menzionato caso del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), ma ha specificato il riferimento alla loro “scadenza” nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 ed il 31 luglio 2019.
La ratio della disposizione deve essere inequivocabilmente individuata nell’esigenza di consentire l’accesso alla definizione agevolata anche per quei processi che, essendo stati definiti (in primo grado o in secondo grado) con decisione ancora suscettibile di impugnazione prima del 24 ottobre 2018, non permettessero al contribuente di presentare la relativa istanza senza incorrere, al contempo, nella irreversibile decadenza dalla proponibilità medio tempore del ricorso in appello o per cassazione, frustrando la tutela giurisdizionale in caso di esito negativo della definizione agevolata.
Laddove, invece, nel caso (come quello in esame) di processi non ancora definiti (in primo o in secondo grado), la presentazione della istanza di definizione agevolata dopo il 24 ottobre 2018 consentiva ai contribuenti di avvalersi della sospensione del giudizio del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136 (secondo cui: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020”).
Non a caso, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 9, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, dispone che: “Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto”. In altri termini, con il perfezionamento, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull’efficacia di eventuali sentenze depositate prima del 24 ottobre 2018 e non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia.
Coerentemente, nel tentativo di circoscrivere i limiti operativi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate 11 aprile 2019, n. 6, ha così distinto le varie categorie di controversie tributarie (paragrafo 3): “In definitiva, sono da considerarsi pendenti ai fini della definizione agevolata:
– le controversie per le quali alla data del 24 ottobre 2018 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare, per i giudizi innanzi alle commissioni tributarie, occorre fare riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo, anche se ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17-bis, è stato notificato all’Ufficio, non essendo necessario che, entro il 24 ottobre 2018, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
– le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 ottobre 2018;
– le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 24 ottobre 2018, i termini per la riassunzione”.
Tale peculiarità, peraltro, fonda la “specialità” della norma in questione, in coerenza al canone della ragionevolezza, con riguardo alla particolare posizione di una ben individuata e circoscritta categoria di contribuenti, per i quali la pregressa definizione con sentenza del primo grado o del secondo grado del giudizio di merito rischiava di condizionare e limitare la libertà di scelta tra la richiesta di definizione agevolata e la proposizione dell’impugnazione, neutralizzando a monte ogni censura in ordine ad una presunta violazione degli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento o della lesione del diritto di difesa per i restanti contribuenti.
Difatti, la limitazione temporale della sospensione straordinaria del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, si giustifica con l’esclusiva funzione di consentire al contribuente destinatario di una “pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 ottobre 2018" l’accessibilità alla definizione agevolata senza alcun pregiudizio per la facoltà di proporre impugnazione. E tale favor ha un senso anche rispetto all’interesse opposto dell’amministrazione finanziaria, che, a sua volta, potrebbe proporre un’impugnazione superflua ed inutile, in caso di sopravvenienza della definizione agevolata della controversia tributaria.
2.6 Ne discende che i termini di impugnazione possono beneficiare della sospensione straordinaria soltanto se destinati a spirare – secondo il normale computo ex art. 155 c.p.c., – nel predetto intervallo di tempo, essendone principiato il relativo decorso prima del 24 ottobre 2018.
Pertanto, la norma non può operare per le sentenze pubblicate nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 ed il 31 luglio 2019, nel corso del quale il termine (breve o lungo) di impugnazione debba ancora iniziare a decorrere. In altri termini, la sospensione straordinaria incide sul termine di impugnazione in relazione al dies ad quem e non al dies a quo.
Per cui, considerando che il testo originario dell’art. 327 c.p.c., (nella formulazione antecedente alla modifica apportata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17), è ancora applicabile ai giudizi incardinati in primo grado (come nel caso di specie, in cui l’instaurazione dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di ***** risale al 19 novembre 2007) prima del 4 luglio 2009 (da ultime: Cass., Sez. 2, 27 agosto 2020, n. 17928; Cass., Sez. 5”, 30 marzo 2021, n. 8741; Cass., Sez. 6-2, 9 aprile 2021, n. 9486), il termine lungo di impugnazione in misura annuale era, comunque, destinato a scadere (al netto della sospensione ordinaria per le ferie giudiziarie) il 12 novembre 2019, per l’inoperatività della sospensione straordinaria del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.
2.7 Ne’ si può invocare, alla stregua di principio generale, la L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, seconda parte, secondo cui, “ove il decorso (nella specie, del termine di impugnazione) abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Difatti, tale previsione si giustifica con la natura ordinaria della sospensione feriale, che è ciclicamente destinata a ripetersi con cadenza annuale in concomitanza con il periodo delle ferie giudiziarie (ora, dall’1 agosto al 31 agosto di ogni anno), per cui è inevitabile che un termine di impugnazione (al pari di qualsiasi altro termine processuale) possa iniziare a decorrere durante il lasso temporale in questione.
Pertanto, non se ne può desumere l’estensione per integrare la disciplina eccezionale di una sospensione straordinaria che non l’abbia espressamente recepito (come, per l’appunto, nel caso del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).
3. In conclusione, non potendo trovare applicazione il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L.17 dicembre 2018, n. 136, il ricorso per cassazione si deve considerare tardivo, essendo venuto a scadenza il termine lungo di impugnazione (con il prolungamento della sospensione feriale) prima della notifica alla controparte (il termine è scaduto il 13 dicembre 2019, mentre il ricorso è stato notificato il 12 febbraio 2020). Per cui, non resta che pronunziarne l’inammissibilità.
4. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 155 - Computo dei termini | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 188 - Attivita' istruttoria del giudice | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 327 - Decadenza dall'impugnazione | Codice Procedura Civile